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30 Aprile 2008
entrano in vigore le nuove regole sull'emissione di assegni e
libretti di deposito in base a quanto stabilito dal Decreto
Legislativo n. 231/2007.
Bene, cari signori, siamo finalmente arrivati al capolinea.
Oggi entra in vigore il DL n. 231 del 21 Novembre 2007,
"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario allo scopo di
prevenzione riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo nonché in attuazione della
direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione ".
Oseremo dire un altro grande regalo fatto dall'ex Governo
Prodi e dall'Unione Europea alla nostra Italia.
Questo Decreto Legge che salvaguarda e rafforza ulteriormente la
lotta all'antiriclaggio, ancora per una volta penalizza
fortemente i più deboli.
Già l'effetto di controllo e restringimento della libertà di
azione sul denaro, impedisce a molti italiani di effettuare le
piccole e semplici operazioni quotidiane.
Avete ben capito, parliamo dei soggetti protestati, che ad oggi
sono quasi 15 Milioni.
In Italia a queste persone gli viene negato l'apertura di un
conto corrente bancario!
E
mi direte cosa c'entra con questa Legge?
La Legge obbliga la "NON TRASFERIBILITA' " degli assegni.
Ora, se io sono un soggetto protestato, e, ricevo in pagamento
di una mia prestazione, un assegno con la dicitura "NON
TRASFERIBILE",lo dovrei cambiare attraverso versamento sul mio
conto corrente o, allo sportello della banca emittente.
Sappiamo benissimo che il cambio presso uno sportello della
banca emittente, anche se giuridicamente è ammesso, NON è
possibile. Questo per una serie di fattori riconducibili al
riconoscimento della persona ed ad altre problematiche che
vengono sollevate al momento della richiesta del cambio assegno
da parte dell'impiegato della banca emittente.
Poi, se non sono titolare di un conto corrente, perchè
protestato, come faccio a cambiare questo assegno?
Il sistema bancario ha adottato uno strumento, che potrebbe
essere utilizzato, per l'appunto da chi, a dir loro, possiede
dei pregiudizi, ed è il Servizio Bancario di Base (SBB).
Grazie ad un accordo fatto da diversi Istituti di Credito
attraverso il Consorzio Patti Chiari
www.pattichiari.it , il Servizio Bancario di Base, come dice
la parola stessa, offre la possibilità di diventare titolari di
un semplice rapporto di conto corrente, ordinario, per le sole
operazioni di ricevimento bonifici, versamenti assegni e
relativi prelievi allo sportello o tramite carta Bancomat.
Suddetto servizio NON prevede il carnet di assegni.
Nel sito di
www.pattichiari.it sono riportate tutte le banche che
adottano tale prodotto finanziario ma, cosa strana, NESSUNA e
diciamo NESSUNA possiede ancora conoscenze sullo stesso e, con
molta disinvoltura, SI RIFIUTANO di aprire o instaurare
qualsiasi rapporto con soggetti che hanno subito PROTESTI di
cambiali e/o assegni o a loro carico gravano pregiudizievoli
(pignoramenti, ipoteche legali, ipoteche giudiziarie,
segnalazioni a centrali rischi: sofferenza e/o incaglio).
Ma allora siamo tornati al punto di partenza:
-
Restringimento e eliminazione totale della libertà di azione
finanziari per i più deboli;
-
Impossibilità di apertura dei conti correnti a soggetti con
indici pregiudizievoli e con protesti a carico;
-
Nuovo Aumento dei costi di gestione + € 1,50 per ogni
assegno emesso con dicitura TRASFERIBILE (Sicuro introito
al sistema bancario):
-
Sicuro aumento delle operazioni per contanti e sottoforma di
"NERO"
-
Sicuro aumento degli illeciti finanziari
-
Sicuro aumento delle insolvenze per assegni emessi con
CODICE FISCALE errato!
Siamo in uno Stato dove invece di allentare la morsa del sistema
bancario lo favoriamo attraverso strumenti sempre più complessi
e costosi alla stregua di impedimenti legati all’accesso del
credito (Basilea 2 e conseguenti) ed adesso anche alla
burocratica emissione di un semplice assegno bancario e/o
circolare.
E’ chiaro ed evidente che il sistema bancario, attraverso
l’espressione di Leggi ed Attuazioni di Direttive CEE, manifesta
la propria intenzione nel ridurre drasticamente la circolarità
del denaro, inteso lo stesso come “contante”.
Con questa volontà in tempi mediamente ristretti si vuole
portare il mercato Italiano verso transazioni di natura
elettroniche, facilmente controllabili ed identificabili,
limitando o azzerando la piena libertà finanziaria
dell’individuo e della PMI.
Dall’altro versante vi potrebbe essere un indiscriminato aumento
del traffico a “Nero” e dell’illecito finanziario, generato da
soggetti deboli che per poter “campare” sono
costretti ad effettuare operazioni “non visibili”.
La nostra denuncia viene manifestata alla luce dell’ingresso
delle nuove norme legate al DL n. 231.
Non riteniamo plausibile certe condizioni che sfavoriscono
decisamente i soggetti più deboli.
Pensiamo che certi argomenti devono essere necessariamente
studiati e approvati attraverso contradditori fatti con
Associazioni di categoria e Associazioni che hanno oggetti
e argomentazioni in materia.
Non possiamo assolutamente accettare prese di posizione fatte
alla luce di Leggi Europee che si rispecchiano negativamente sul
territorio Italiano.
La Legge potrebbe essere recepita perfettamente
dall’Italia, se la nostra Nazione si adeguasse anche a quelle
che sono le norme Europee riferite al protesto degli assegni e
cambiali. Norme completamente diverse con diverse modalità di
gestione e conseguenze di ritorno.
Per meglio documentare ed informare il nostro Associato e
navigatore, di seguito riportiamo la normativa, riferita al DL
231, parziale e riguardante le operazioni bancarie, potete anche
scaricare per intero il
DL 231 del
21/11/2007:

-
Gli assegni di importo
pari o superiore a 5.000
euro devono riportare il
nome o la ragione sociale
del beneficiario e la clausola
"NON TRASFERIBILE".
-
Puoi comunque chiedere alla tua Agenzia, per
iscritto, il rilascio di moduli di
assegni bancari
o l'emissione di assegni circolari, (per un importo
inferiore a 5.000 euro)
in forma libera
e cioè senza clausola "NON TRASFERIBILE". In questo caso
deve essere pagata a titolo di imposta di bollo la somma di
euro 1,50 per ogni modulo di assegno bancario o assegno
circolare.
-
Negli assegni bancari e circolari richiesti o
rilasciati senza la clausola "NON TRASFERIBILE", ogni girata
deve sempre riportare il
codice fiscale del girante.
L'assenza del codice fiscale comporta la nullità della
girata e l'assegno non può essere pagato**.
È importante controllare che tutte le eventuali precedenti
girate rechino il codice fiscale.
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I dati identificativi ed il codice fiscale di
chi richiede moduli di assegno bancario o assegni circolari
in forma libera e di chi li presenta all'incasso saranno
comunicati alle Autorità pubbliche competenti che ne
facciano richiesta.
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Gli
assegni bancari emessi dal correntista a proprio favore (compresi quelli con espressioni tipo "a me
stesso", "a me medesimo" o simili),
di qualsiasi importo, non
possono essere girati ad altra persona.
Questi assegni possono solamente essere presentati ad una
banca per l'incasso da parte del correntista stesso.
-
Eventuali moduli di assegni già
in tuo possesso possono essere utilizzati anche dal 30
aprile 2008
in poi, avendo cura di rispettare da tale data le
disposizioni sopra indicate.

-
È vietato
il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore,
effettuato per qualsiasi motivo tra soggetti diversi, quando
il valore
dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o
superiore a 5.000 euro; il trasferimento può
essere eseguito solo per il tramite di banche, istituti di
moneta elettronica e Poste Italiane Spa.

Oltre alle
limitazioni sopraindicate relative al trasferimento di denaro
contante e titoli al portatore, ai libretti di deposito al
portatore si applicano anche le seguenti specifiche
disposizioni:
-
Il saldo
dei libretti di deposito bancari al portatore emessi dal 30
aprile 2008 deve essere inferiore a 5.000 euro.
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I
libretti di deposito bancari con saldo pari o superiore a
5.000 euro
esistenti al 30 aprile 2008 devono essere
estinti oppure
ricondotti ad un saldo
inferiore a 5.000 euro entro il 30 giugno 2009.
-
In caso di
trasferimento di un libretto di deposito bancario al portatore di
qualsiasi importo, il cedente comunica alla banca emittente,
entro 30 giorni, i dati identificativi del soggetto al quale
il libretto è stato ceduto e la data di trasferimento.
Per i trasferimenti di libretti avvenuti prima del 30 aprile 2008,
è anche ammesso che il soggetto al quale il libretto è stato
ceduto rilasci alla banca un'autocertificazione
relativa al trasferimento stesso.
*Le stesse
regole valgono anche per gli assegni di conto corrente postale
ed i vaglia postali e cambiari.
** L'unica eccezione riguarda chi pone all'incasso l'assegno,
che non deve apporre il codice fiscale qualora sia già
identificato quale cliente della banca ovvero qualora venga
identificato al momento dell'incasso medesimo.
*** Le stesse regole valgono anche per i libretti di deposito
postale al portatore.
(fonte
www.unicreditbanca.it )
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