Sentenze
Sentenza N.: 11/2000
Tribunale di: Cassazione sezione penale
Data: 07/11/2000
Oggetto: L'istituto bancario è tenuto a risarcire il cliente truffato da un dipendente, con raggiri messi in atto nei locali di lavoro e con l'utilizzo della carta intestata aziendale.
Cassazione - Sezione II Penale Sentenza 7 novembre 2000 - 24 gennaio 2001 Massima non ufficiale. L'istituto bancario è tenuto a risarcire il cliente truffato da un dipendente, con raggiri messi in atto nei locali di lavoro e con l'utilizzo della carta intestata aziendale. In questo caso è applicabile la disciplina di cui all'art.2049 c.c., ai sensi della quale non è richiesto un vero e proprio nesso di causalità tra l'evento pregiudizievole e l'ambito delle mansioni attribuite al dipendente, essendo sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria. Tale rapporto, per giurisprudenza consolidata, si ravvisa ogni qual volta l'attività esercitata dal dipendente abbia, nella sua estrinsecazione apparente, determinato una situazione tale da agevolare o comunque rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, ancorché egli abbia operato oltre i limiti delle sue effettive incombenze, senza tuttavia esorbitare dal rapporto lavorativo al punto da configurare una condotta del tutto estranea a questo. Sentenza. Presidente Morelli – relatore Danza Pm Siniscalchi – ricorrente Credito Italiano Spa Svolgimento del processo Il pretore di Napoli riteneva Paolo Fedelini responsabile dei reati di truffa continuata, aggravata ex articolo 61, n. 7 e 11, Cp, e falsità continuata in scrittura privata, con le aggravanti ex articolo 61, n. 2 e 11, Cp, perché in qualità di dipendente dell’istituto bancario Credito Italiano Spa, sede di Napoli, formava e consegnava, in tempi diversi, falsa documentazione bancaria attestante la vendita di titoli ad Aniello De Marco, inducendo così quest’ultimo in errore circa l’effettivo compimento delle operazioni di acquisto dei titoli e facendosi consegnare in più riprese somme di danaro per un totale di circa 115 milioni di lire che lucrava ingiustamente con ingente danno per il De Marco. Il pretore però rigettava la domanda di risarcimento avanzata da quest’ultimo nei confronti dell’Istituto bancario citato in giudizio come responsabile civile. La Corte di appello di Napoli, decidendo sul gravame proposto dall’imputato e dalla parte civile, dichiarava – tenuto conto delle concesse attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate – non doversi procedere nei confronti del Fedelini perché i reati erano estinti per intervenuta presentazione, riteneva fondata la domanda di risarcimento nei confronti dell’Istituto di credito quale responsabile civile e lo condannava, in solido con l’imputato, al pagamento di una provvisionale di 10 milioni di lire. La responsabilità del Credito Italiano veniva fondata sul disposto dell’articolo 2049 Cc, affermandosi che la attività dannosa dell’imputato aveva tratto occasione e comunque era stata agevolata dall’espletamento delle mansioni attribuitegli in guisa da ingenerare nei terzi il convincimento che egli agisse nel pieno ed esclusivo adempimento delle incombenze affidategli dal datore di lavoro. Ha proposto ricorso per cassazione il Credito Italiano Spa denunciando: 1) violazione e falsa applicazione dell’articolo 2049 Cc, anche in relazione all’articolo 185 Cp, nonché vizio di motivazione, per carenza di un collegamento funzionale e strumentale dell’illecito con le effettive mansioni svolte dal dipendente, collegamento implicante, quanto meno, un rapporto di occasionalità necessario tra il comportamento pregiudizievole e le prestazioni lavorative; mentre nel caso specifico l’assistenza e consulenza svolta dal Fedelini nell’apparente interesse della parte offesa esorbitava completamente dalle mansioni a lui affidate non implicanti alcun contatto con il pubblico; 2) violazione e falsa applicazione dei principi sulla prova civile e su quella testimoniale, in particolare, anche in relazione agli articoli 115, 116 e 246 Cpc, per avere la Corte di merito fondato il convincimento della responsabilità esclusivamente su dichiarazioni della parte offesa che, assumendo la veste di attori nell’azione civile, doveva essere ritenuta incapace a deporre in ordine ai relativi interessi civilistici secondo le regole dettate, appunto, dal codice di rito civile applicabili anche all’esercizio di detta azione nel giudizio penale. Il ricorrente ha presentato memoria aggiunta a sostegno delle censure formulate; mentre la parte civile ha resistito all’impugnazione depositando, a sua volta, memoria difensiva. Motivi della decisione Il ricorso è infondato. Sulla prima censura occorre innanzitutto puntualizzare che la Corte territoriale ha disatteso l’assunto difensivo secondo cui i rapporti economici fra il De Marco – parte offesa – ed il Fedelini – imputato – sarebbero stati di natura «extra bancaria», onde, solo nell’intento di coinvolgere l’istituto bancario, lo stesso De Marco, prima di sporgere querela, avrebbe inteso acquisire la documentazione strumentale a tale coinvolgimento. Nella sentenza impugnata si pone in evidenza come gli elementi di prova acquisiti, persino attraverso la testimonianza della moglie dell’imputato, denotassero l’affidamento del soggetto passivo circa l’operato del Fedelini in qualità di dipendente del Credito Italiano Spa, avendo costui posto in essere le apparenti operazioni di vendita di titoli con formale documentazione di provenienza bancaria, tale da ingenerare il ragionevole convincimento che egli fosse legittimato a tanto per effetto del suo rapporto di lavoro con l’Istituto e nell’ambito delle incombenze affidategli. I giudici di merito sono pervenuti a siffatto convincimento attraverso la valutazione globale delle risultanze della prova documentale ed anche dandone giustificazione con un apparato argomentativo che si sottrae a qualsiasi censura sotto il profilo della congruità e logicità. D’altra parte, se è vero che dalla sentenza emerge, come dato pacifico, che nelle mansioni specificamente affidate al Fedelini non rientrasse il compimento di operazioni come quelle poste in essere nei rapporti con il De Marco, è altrettanto vero che dalle acquisizioni probatorie evidenziate non è dato desumere minimamente, quale elemento di fatto acclarato in sede di merito, che risultasse in qualche modo pubblicizzata la reale portata dei compiti affidati all’imputato, tale da indurre i medesimi giudici di merito ad escludere l’incolpevole affidamento della parte offesa. Ciò posto, deve ritenersi che la Corte territoriale abbia correttamente valutato in diritto la fattispecie, configurando la responsabilità del Credito Italiano ai sensi dell’articolo 2049 Cc. Tale norma, per come è formulata, fonda la presunzione di responsabilità del datore di lavoro sul duplice presupposto dell’esistenza del rapporto e del collegamento tra il fatto dannoso del dipendente e le mansioni disimpegnate. Nel caso specifico la censura della banca è incentrata sul secondo presupposto (ritenuto pure sussistente dalla Corte di appello), postulandosi un’erronea applicazione dell’articolo 2049 Cc in base al rilievo che l’opera svolta dal Fedelini esorbitasse completamente dalle mansioni affidategli, non implicanti alcun contatto con il pubblico. La tesi non può essere condivisa alla luce degli elementi fattuali valorizzati dalla stessa Corte come innanzi puntualizzati, la cui ulteriore verifica, pure sollecitata dal ricorrente per sorreggere il gravame, esula dalle funzioni proprie del giudice di legittimità. Infatti, ai fini della configurazione del requisito in esame, non è necessario, perché non richiesto dalla norma, un vero e proprio nesso di causalità fra l’evento pregiudizievole e l’ambito delle mansioni attribuite al dipendente, essendo sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria, la cui ricorrenza risulta, per quanto già puntualizzato, insindacabilmente accertata. Tale rapporto, per giurisprudenza consolidata (cfr., per tutte, Cassazione civ. 6506/95), si ravvisa ogni qual volta l’attività esercitata dal dipendente abbia, nella sua estrinsecazione apparente, determinato una situazione tale da agevolare o comunque rendere possibile il fatto illecito e l’evento dannoso, ancorché egli abbia operato oltre i limiti delle sue effettive incombenze, senza tuttavia esorbitare dal rapporto lavorativo al punto da configurare una condotta del tutto estranea a questo. Nel caso specifico, pur mancando il nesso di causalità tra il fatto reato, da cui è derivato l’evento pregiudizievole per il De Marco, e le mansioni tipiche dell’imputato, è innegabile, sulla base di quanto acclarato in sede di merito, quel rapporto di occasionalità necessaria tra le funzioni esercitate dal Fedelini all’interno della banca e l’affidamento riposto dalla parte offesa sul suo operato che il medesimo Fedelini, avvalendosi dei mezzi posti a disposizione dall’Istituto di credito ai propri dipendenti (quali locali dell’ufficio e, soprattutto, moduli inerenti alle operazioni dell’attività bancaria), riconduceva a dette funzioni in guisa da giustificare e fare apparire reali le operazioni di investimento per la complessiva somma da lui ingiustamente lucrata. Anche la seconda censura va disattesa per difetto di fondamento giuridico. Della disciplina sui limiti e divieti di utilizzabilità delle prove nel processo penale non è arguibile un principio che, ai fini dell’azione civile, inibisca l’utilizzazione del contenuto della deposizione della persona offesa, costituitasi parte civile. Né, come sostiene in particolare il ricorrente, dall’istituto di diritto processuale civile dell’incapacità a deporre del teste che abbia un interesse giuridico a partecipare al giudizio, ed abbia quindi la veste potenziale di parte, è lecito arguire che in sede penale il giudice non possa utilizzare contro l’imputato le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, costituitasi parte civile, perché essa ha assunto, di conseguenza, la veste sostanziale di attore nell’azione civile e, quindi, di parte incapace a deporre nel processo civile. La persona offesa è chiamata a deporre nel processo penale sui fatti storici che costituiscono il fondamento della responsabilità penale dell’imputato e, di riflesso, dell’obbligo di risarcimento in capo al responsabile civile: la mancata previsione di un divieto o di una corrispondente incapacità a deporre in tale processo poggia essenzialmente sull’interesse pubblicistico ad acquisire le prove sulla responsabilità dell’imputato, che trascende quello privatistico avente ad oggetto in via esclusiva il diritto del soggetto leso a conseguire il risarcimento dal responsabile del danno. A differenza del processo penale in cui attore è lo Stato che ha di mira soltanto la tutela dell’interesse pubblico, e nel quale l’esercizio dell’azione civile, se pure consentito, non può condizionare le regole preordinate all’attuazione di tale finalità, nel giudizio civile, la cui portata è circoscritta agli interessi privatistici in conflitto, attore a parte è lo stesso danneggiato che non può, di conseguenza, assumere nel contempo la veste di testimone a favore di se stesso, ma semmai di confidente in ordine ai fatti a lui sfavorevoli e vantaggiosi per la posizione del convenuto. A voler condividere la tesi del ricorrente, dovrebbe sussistere sempre l’incapacità a deporre della persona offesa anche quando non è costituita parte civile, attesa la prospettiva della sua azione in sede civile per conseguire il risarcimento del danno e, dunque, la sussistenza attuale dell’interesse ad essere parte di un processo civile sia pure in itinere. Tutti gli altri rilievi dedotti nel ricorso e nella memoria aggiunta a sostegno delle censure sopra esaminate costituiscono considerazioni intrise di merito e come tali estranee ai poteri cognitivi di questa Corte. Consegue al rigetto del ricorso la condanna dell’Istituto bancario, nella qualità, al pagamento delle spese processuali nonché di quelle sostenute in questo grado dalla parte civile, come da liquidazione in calce alla nota spese e riportata in dispositivo. PQM la Corte suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente società al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalla parte civile, che si liquidano in complessivi 2 milioni 80mila lire, di cui 2 milioni di lire per diritti ed onorari, oltre Iva e Cap. tratto da www.filodiritto.com





