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Sentenze

Sentenza N.: 137777

Tribunale di: Cassazione - Prima Sezione Civile

Data: 2007
Oggetto: Cassazione: se lo sportello "mangia" il bancomat la banca deve rispondere di danni e clonazioni
Tratto da "Il Messaggero". ROMA (13 giugno) - La Cassazione spezza una lancia per difendere chi si vede "mangiare" il bancomat da uno sportello automatico manomesso e, successivamente, si vede prosciugare il conto corrente da chi ha clonato il tesserino: questo, anche nei casi in cui il titolare del bancomat non abbia chiesto immediatamente il blocco della tessera ingoiata dall'Atm. Tutto prende spunto da una disavventura cominciata nel marzo 1998. Recentemente, con la sentenza 13777 della Prima sezione civile, la Suprema corte ha dato ragione al ricorso di Diego R., un romano al quale lo sportello bancomat della sua banca (la filiale n° 6 del Monte dei Paschi di Siena, nella Capitale) aveva ingoiato il tesserino appena inserito per un prelievo. Il giorno dopo l'uomo era andato in banca per segnalare l'accaduto, ma l'impiegato gli aveva detto che quel che era successo era normale, in quanto era stata appena emessa, in suo favore, una nuova carta che gli avrebbe consentito di prelevare anche all'estero. Rincuorato da quella spiegazione, Diego prese il nuovo bancomat e andò via. Circa una ventina di giorni dopo, però, si accorse che dal suo conto erano stati prelevati cinque milioni di lire. Denunciò subito l'accaduto ai Carabinieri e chiese al Monte dei Paschi di Siena di essere risarcito della cifra mancante che, si appurò, gli era stata sottratta con prelievi fatti con il Pin del vecchio bancomat. Sia in primo grado che in appello, però, i giudici respinsero la domanda di Diego, rispondendogli che «avrebbe dovuto richiedere il blocco della carta scomparsa» senza accontentarsi delle spiegazioni date a parole dall'impiegato allo sportello. Contro la decisione emessa dal tribunale di Roma nel 2002, il correntista ha fatto allora ricorso alla Suprema corte, sottolineando che «la banca emittente della carta bancomat è responsabile, fino a prova contraria, dell'approntamento dei mezzi meccanici, della loro idoneità e del loro funzionamento e, comunque, degli errori dovuti a dolo o colpa grave». E anche nel caso in cui - in caso di furto o smarrimento del bancomat - il correntista non abbia informato tempestivamente la banca, «l'istituto di credito non può dirsi liberato dal proprio obbligo di adempiere con la diligenza dell'accorto banchiere». La Cassazione ha giudicato «rilevante» il punto di vista esposto da Diego R., e ha ordinato al tribunale di Roma di riesaminare il "no" al risarcimento chiesto da Diego, valutando se la banca debba essere chiamata a rispondere «laddove non abbia provveduto, con strumentiidonei, a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni». Questo, anche nel caso in cui il titolare del conto "'visitato" da chi ha clonato il suo bancomat manomettendo lo sportello Atm, «non abbia chiesto immediatamente il blocco della carta». In sostanza, con questa decisione la Cassazione sembra indicare che la banca non possa andare esente da responsabilità «quando la carta bancomat viene "catturata" dall'apparecchio Atm a causa di una manomissione».