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Anatocismo

sm. [sec. XVII; dal gr. anatokismós, nuovo interesse]. Nel diritto romano, clausola contrattuale per cui gli interessi non pagati diventavano capitale anch'esso produttivo d'interessi. Fu vietato nel diritto classico e più severamente in quello giustinianeo. Nel diritto civile vigente, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi (cosiddetto interesse composto) dal giorno della domanda giudiziale o in forza di un accordo delle parti posteriore alla scadenza. In ambedue i casi si deve trattare di interessi dovuti per almeno sei mesi (art. 1283 Codice Civile). Tratto da www.sapere.it.

Art.1283 CC

In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione postyeriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi (att.162).