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La Centrale Rischi |
L'Autority esprime i pareri |
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Richiedi il certificato della Centrale Rischi Elenco delle Centrali Rischi Private Come si esprime l'Autority sulla Privacy sulle Centrali Rischi Lettera di ricorso per la cancellazione alle Centrali Rischi Il servizio della BNK209 a favore dei soci per la tutela dei loro dati La nuova Centrale Rischi SIA S.p.a. |
Tratto
da www.garanteprivacy.it Newsletter
5 - 11 novembre 2001 Correntisti
insolventi e centrale rischi La
posizione di "sofferenza" di un cliente di un istituto di
credito deve essere segnalata alla centrale rischi della Banca d’Italia,
a prescindere dall’ammontare del debito. La banca che opera il
trattamento adempie, in questo modo, a specifiche disposizioni della
normativa vigente e non incorre in violazioni della privacy del
correntista. Lo
ha stabilito il Garante rigettando il ricorso di un cliente che aveva
chiesto, senza esito, al suo istituto bancario la cancellazione del
proprio nominativo dal registro informatizzato della Banca d’Italia, che
raccoglie le posizioni di insolvenza nei confronti delle banche dei
singoli clienti e ne certifica l’indebitamento globale rispetto al
sistema del credito. La banca, da parte sua, ha sostenuto di aver agito
correttamente, perché la segnalazione alla centrale rischi sarebbe stata
effettuata in conformità di una normativa specifica che obbliga gli
istituti di credito alla comunicazione di tutti i soggetti passati al
contenzioso. E nel caso particolare la comunicazione avrebbe riguardato,
peraltro, un debito per il quale è da tempo aperto un procedimento di
fronte all’autorità giudiziaria ordinaria. Il
Garante ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato, non avendo rilevato
alcun comportamento illecito da parte della banca. L’istituto bancario,
ha sostenuto infatti l’Autorità, segnalando alla Centrale rischi la
posizione di insolvenza del cliente, indipendentemente dall’ammontare
del credito, si è attenuto alle disposizioni vigenti e alle istruzioni
impartite dalla Banca d’Italia in materia. La
richiesta di cancellazione dei dati potrà, tuttavia, essere ripresentata
al termine del procedimento, attualmente in corso per dirimere alcuni
aspetti controversi tra le parti. Per
quanto riguarda infine la richiesta di risarcimento dei danni, il Garante
precisa che, non avendo competenze in materia, potrà essere fatta valere
di fronte al giudice ordinario. Newsletter
12 - 18 novembre 2001 Societa'
finanziarie e rettifica dati dei clienti La
rettifica dei dati non tempestiva espone il gestore della banca dati anche
al pagamento delle spese per il ricorso al Garante. Il
principio è stato stabilito dall’Autorità Garante che ha accolto
l’istanza di un ricorrente che aveva chiesto, tra l’altro, di
addebitare le spese del procedimento avviato presso l’Autorità alla
controparte, la quale non aveva aggiornato i dati in suo possesso entro i
cinque giorni previsti dalle norme sulla privacy. L’interessato
si era rivolto al Garante, dopo aver richiesto, senza esito, ad una società
finanziaria la rettifica dei suoi dati e la loro successiva cancellazione
dalle liste dei debitori, e questo in ragione del fatto che egli aveva
restituito, già da alcuni mesi, la somma che gli era stata concessa. Sebbene
la finanziaria avesse comunicato di aver provveduto ad attivare la
procedura per la rettifica e la conseguente cancellazione dei dati, alcuni
mesi dopo il ricorrente non aveva potuto accedere ad un nuovo
finanziamento erogato da un’altra società, poiché compariva ancora
nella lista dei debitori. Invitata
dall’Autorità a fornire chiarimenti, la società aveva dichiarato che,
per un disguido nel sistema informatizzato, non era stato registrato un
versamento effettuato invece regolarmente e che il debito non risultava
ancora estinto. Tale circostanza aveva generato la erronea segnalazione di
insolvenza alle altre finanziarie. A
seguito dell’intervento del Garante, la società aveva poi provveduto a
rettificare i dati inesatti, con particolare riferimento all’estinzione
del debito da parte dell’interessato e aveva comunicato la posizione
aggiornata alle altre società finanziarie per l’adeguamento delle loro
banche dati. La
tardiva correzione dei dati, pur determinando la decisione dell’Autorità
di non dare ulteriore corso al procedimento, ha tuttavia implicato che
venisse posto a carico della società finanziaria il pagamento delle spese
e dei diritti, da liquidare direttamente al ricorrente. Il
pagamento delle spese da parte della società finanziaria non preclude,
comunque, al ricorrente l’eventuale richiesta di risarcimento del danno
causato dal tardivo aggiornamento dei dati, da proporsi di fronte al
giudice ordinario, non avendo l’Autorità competenze in materia. Newsletter 31 dicembre 2001 - 6 gennaio 2002 Dati
personali errati nelle 'centrali rischi' private Se
risultate essere pagatori inadempienti per errore o per i ritardi della
vostra banca, le "centrali rischi" private devono preoccuparsi
di cancellare il dato appena venute a conoscenza dell’errore. Le
cosiddette "centrali rischi" sono istituite da privati a tutela
del credito e del risparmio, per verificare la solvibilità dei soggetti
che si rivolgono al mercato creditizio per chiedere finanziamenti. La
questione è stata affrontata dall’Autorità Garante che si è occupata
del caso di un cittadino che si era visto rifiutare un finanziamento perché,
nella banca dati di una centrale rischi privata, risultava a suo nome una
segnalazione di rate non pagate relative ad un mutuo ipotecario stipulato
a suo tempo con un istituto bancario. Contrariamente a quanto segnalato,
l’interessato aveva invece effettuato tutti i pagamenti alle scadenze
pattuite. Si era, dunque, rivolto alla società perché provvedesse a
cancellare la ingiustificata segnalazione. Poiché, tuttavia, la società
non aveva provveduto a soddisfare la richiesta, l’interessato aveva
presentato ricorso al Garante. A
seguito dell’invito ad aderire inviato dall’Autorità, la centrale
rischi aveva fatto sapere di non aver dato corso alla cancellazione perché
i ritardi indicati nei pagamenti risultavano correttamente segnalati
dall’istituto di credito che aveva concesso il mutuo. Successivamente
però, e a seguito di una diretta richiesta dell’interessato a tale
istituto di credito, si era accertato che la ragione della segnalazione di
morosità era da ricondursi al ritardo con cui un altro istituto di
credito, quello di cui era correntista il ricorrente (la cosiddetta
"banca d’appoggio"), aveva dato esecuzione agli ordini di
bonifico impartiti per il pagamento. Solo in quel momento la centrale
rischi aveva provveduto alla cancellazione dei dati errati. Avendo, dunque, conservato dati relativi agli asseriti ritardi nei pagamenti non imputabili al ricorrente, ed avendoli cancellati solo in una fase successiva e a seguito del ricorso attivato presso il Garante, alla società è stato imposto il pagamento delle spese relative al procedimento. Newsletter
10 - 16 maggio 1999 Più
semplice il consenso alle banche Il
Garante per la protezione dei dati personali rende nota la versione
definitiva del modello semplificato di informativa e di consenso da
fornire ai clienti delle banche, la cui bozza era stata messa a punto nel
mese di febbraio dopo che un'indagine conoscitiva, condotta dallo stesso
Garante presso numerosi istituti di credito, aveva permesso di constatare
come una parte consistente della clientela non avesse ancora fornito
riscontro alle comunicazioni inviate dalle banche, forse anche a causa
della non agevole comprensibilità dei moduli predisposti dagli stessi
istituti di credito. Questo
il modello: Per
rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull'uso dei Suoi dati
personali e sui Suoi diritti. (Art. 10 legge 31 dicembre 1996, n. 675).
1.
Sono considerati sensibili i dati relativi, ad es., al Suo stato di
salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni
religiose (art. 22, co. 1, l. 675). Nel
secondo capoverso, al posto dei puntini di sospensione, vanno indicate
nominativamente: (a) centrali rischi private; (b) società che gestiscono
stabilmente complessi sistemi di pagamento; (c) società di recupero
crediti. Dove
si parla di "Servizio", è opportuno indicare, se designato, uno
dei responsabili del trattamento, che può essere il Servizio in quanto
tale o la persona fisica ad esso preposta, indicata menzionando la qualità
rivestita pro-tempore. E' necessario precisare che presso tale
responsabile o sito Web o con chiamata a numero verde si ha diritto di
conoscere agevolmente e gratuitamente la lista aggiornata dei vari
responsabili del trattamento. Il
consenso non riguarda il trasferimento dei dati all'estero (art. 28 della
legge n. 675). Qualora alcuni trattamenti per esigenze tecniche ed
organizzative siano svolti all'estero o comunque comportino un flusso
transfrontaliero dei dati, la banca dovrà specificarlo aggiungendo un
apposito inciso (del tipo: "operanti anche all'estero") dopo le
parole "società di nostra fiducia". Laddove la banca intenda
comunque richiedere, ai sensi del citato art. 28, comma 4, lett. a), un
apposito consenso per l'attività di alcune società operanti all'estero,
occorre indicare tale circostanza alla fine del capoverso sopra
menzionato. Le
società che rilevano la qualità dei servizi o i bisogni della clientela,
se non designate quali responsabili del trattamento, dovranno richiedere
un autonomo consenso o, altrimenti, essere puntualmente inserite
nell'elenco aggiornato di cui alla nota 5.
Tratto
da www.privacy.it Garante per la protezione dei dati personali Newsletter BANCHE
E FINANZIARIE DEVONO GARANTIRE MAGGIORE PRIVACY SUI PRESTITI NON CONCESSI Viola
la privacy la centrale rischi privata che conserva e diffonde nel circuito
bancario e finanziario informazioni relative a prestiti richiesti e non
concessi, oppure oggetto di rinuncia da parte dello stesso richiedente. Lo
ha stabilito il Garante accogliendo in parte il ricorso di un interessato
che lamentava l'inerzia della società privata alla quale si era rivolto
chiedendo di cancellare e di non diffondere ulteriormente, senza il
proprio consenso, alcune informazioni che lo riguardavano, relative ad
operazioni di finanziamento personale detenute nella banca dati della
centrale rischi. Il ricorrente attribuiva alla diffusione di queste
informazioni il rifiuto, senza motivazione, della concessione di altri
piccoli prestiti o fidi da parte di alcuni istituti bancari. Nel
corso dell'istruttoria il Garante ha accertato che, presso la centrale
rischi, al nominativo del ricorrente risultavano annotati non solo due
prestiti, uno regolarmente estinto ed un altro in corso, ma anche diversi
altri report relativi a prestiti non concessi o a quelli
"rinunciati", con l'indicazione delle società e dei periodi in
cui erano state effettuate queste operazioni non andate a buon fine. Nel
provvedimento che definisce il ricorso - e che si collega ad una decisione
di carattere più generale adottata di recente - l'Autorità ha
riconosciuto la liceità del trattamento "interno" limitatamente
ai dati relativi ai due prestiti, ma non ha ritenuto giustificata la
diffusione a tutti i soggetti aventi accesso alla centrale rischi delle
informazioni riferite a rapporti contrattuali mai instaurati per
indisponibilità della banca o della finanziaria o per la rinuncia
dell'interessato. Anche nel caso in cui la società finanziaria — ha
sottolineato il Garante - fosse stata in grado di produrre una
documentazione idonea dalla quale risultasse il consenso del ricorrente a
mettere in circolazione nell'intero circuito della centrale rischi questi
dati, il principio di pertinenza e non eccedenza dei dati personali non
avrebbe comunque consentito, nel caso concreto, di ritenere giustificata e
proporzionale tale diffusione. La
pluralità di questi dati, pur non facendo riferimento alla puntualità e
alla correttezza dei pagamenti, può, ha affermato il Garante, ingenerare
un concreto pregiudizio nei confronti del ricorrente poiché lo espone,
presso e banche o finanziarie, al dubbio che i rifiuti derivino non tanto
da valutazioni discrezionali sulla propria capacità patrimoniale o al
rischio di un sovraindebitamento, quanto, invece, da scorrettezze o
inadempimenti risultanti agli atti delle singole banche, ma non
documentati nella centrale rischi. Il Garante ha quindi ordinato alla centrale rischi l'immediata cancellazione dei dati del ricorrente relativi ai prestiti non concessi o rinunciati.
ATTENZIONE Firma la Petizione Popolare per L'Abolizione Riforma delle Centrali Rischi Vai al sito www.nocr.it
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