|
BNK 209 |
|
||||||||
| L' Associazione | Contatti | S.O.S. | Adesioni | ||||||
| Nazionale tutela interessi Clienti sistema bancario | Club ITALIA | Statuto | |||||||
|
Poste ItalianeSpa c/c 27560069 |
|||||||||
| CLUB 209 | IL GIORNALE | NOTIZIE | ATTIVITA' | LEGALE | |||||
|
|
|||||||||
|
La Centrale Rischi |
Che cos'è? |
||||||||
|
Richiedi il certificato della Centrale Rischi Elenco delle Centrali Rischi Private Come si esprime l'Autority sulla Privacy sulle Centrali Rischi Lettera di ricorso per la cancellazione alle Centrali Rischi Il servizio della BNK209 a favore dei soci per la tutela dei loro dati La nuova Centrale Rischi SIA S.p.a. |
CENTRALE RISCHI BANCA D’ITALIA 16/05/1962 (tratto da www.tidona.com) La
Centrale dei rischi – istituita con delibera 16 maggio 1962 dal CICR
(Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio, cui sono
demandate le funzioni di indirizzo politico e di alta vigilanza in materia
di credito e tutela del risparmio) – è un servizio accentrato di
informazioni sui rischi bancari svolto dalla Banca d’Italia che
consente, attraverso la raccolta di informazioni provenienti dalle banche
sui rischi dei propri clienti, agli istituti di credito di conoscere le
eventuali posizioni debitorie che i clienti abbiano verso altre banche. Queste
ultime hanno infatti l’obbligo di segnalare alla Centrale oltre che le
posizioni “in sofferenza” dei clienti, anche tutti gli affidamenti che
abbiano superato la soglia di un certo limite, creando quindi un
potenziale rischio di indebitamento in capo al cliente e questo perché è
necessario dare garanzie di stabilità al sistema, nell'interesse dei
risparmiatori. L’obbligo
di segnalazione, suddiviso in base a differenti tipi di operazione
bancarie ed in forza di una presunta diversità di rischio, sussiste a
partire da £.150.000.000 € 75.000 per tutti i rischi diretti (fidi per
cassa e per firma) e per i rischi indiretti (garanzie personali date per
altri soggetti), qualunque sia il loro ammontare per i crediti in
sofferenza. Di
recente è stato istituito - sempre con delibera del CICR - un ulteriore
collaterale sistema centralizzato di rilevazione, gestito dalla Società
interbancaria per l'automazione (S.I.A.) S.p.A., relativamente ai rischi
creditizi di importo inferiore al limite minimo di censimento sopra
indicato e superiore al limite massimo stabilito per le operazioni di
credito al consumo, con esclusione dei crediti classificati a sofferenza. All'organismo
di nuova istituzione dovranno quindi affluire le informazioni relative ad
importi inferiori al limite di 150.000.000 € 75.000 e superiori ai
60.000.000, massimo previsto dalla legge per i cosiddetti prestiti al
consumo". Tali dati, così come per la Centrale dei Rischi, sono
coperti dal segreto bancario. Il
servizio di informazioni offerto alle banche dalla Centrale dei rischi
consente alle stesse di avere una conoscenza realistica dell’effettivo
stato patrimoniale e capacità economiche dei clienti, al fine di decidere
su eventuali concessioni di affidamenti agli stessi. L'iscrizione alla
Centrale dei rischi infatti non limita il potere decisionale delle
banche nella concessione di nuovo credito, ma semplicemente assicura ad
esse un flusso di informazione sulla clientela, cautelandole contro utenti
economicamente deboli il cui rapporto tra indebitamento nel sistema e
capacità patrimoniale sia a rischio.Tuttavia in origine la delibera
istitutiva della Centrale dei rischi del 1962 vietava l’accesso ai dati
della Centrale alle banche ed agli stessi clienti essendo sostanzialmente
uno strumento di controllo da parte della Banca d’Italia. Solo con la
successiva delibera del CICR datata 29 marzo 1994 si è stabilita la
facoltà di accedere ai dati della Centrale ed in particolare il punto 4
ha disposto che la Banca d’Italia, le altre banche e gli intermediari
finanziari di cui all’art. 107 del d. lgs. 385/93 (T.U.L.B.) “possono
comunicare a terzi le informazioni registrate a loro nome secondo la
procedura indicata dalla Centrale Rischi”. Il
cliente ora pertanto, con la facoltà di accedere ai dati della Centrale,
può venire a conoscenza di eventuali errori commessi dalla banca e
relativi all’iscrizione della propria posizione debitoria, favorendo
l’insorgere di controversie circa la pretesa responsabilità della
banca.Difatti non è impossibile che l’istituto di credito nella
segnalazione alla Centrale dei rischi commetta errori - facendo così
sorgere la questione sulla responsabilità dello stesso -
comunicando ad esempio un affidamento del cliente per credito superiore a
quello effettivamente concesso, o ancora segnalando un affidamento
inesistente, o inserendo il credito in una categoria diversa da quella
nella quale questo andrebbe inquadrato, o ancora infine segnalando un
credito "in sofferenza” pur sussistendo la piena capacità
dell'accreditato di soddisfare gli obblighi assunti con il contratto di
credito. Con
riferimento a quest’ultima ipotesi va infatti evidenziato che secondo le
istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi della Banca d'Italia, “le
aziende di credito sono tenute ad imputare alla voce
"sofferenze", oltre ai crediti per cassa vantati verso clienti
in stato di insolvenza per il cui recupero sono state iniziate azioni
giudiziali”, anche i crediti per cassa “vantati dai clienti che
versano in gravi e non transitorie difficoltà economiche e finanziarie
tali da consigliare, per il rientro dell'esposizione, l'inizio di atti di
rigore, anche se ad essi si soprassieda per motivi particolari quali ad
esempio l’eccessiva onerosità dell'azione rispetto alle possibilità di
recupero, azioni stragiudiziali in corso con garanti o con l'affidato
stesso, ecc.”. Pertanto
è evidente che l’obbligo di segnalazione alla Centrale dei rischi
comporta, qualora non sia stata iniziata azione giudiziale in ipotesi di
palese stato di insolvenza del debitore e per la quale è indubbio
l’obbligo di segnalazione, un giudizio “discrezionale” ad opera
della banca che deve saper valutare la posizione del soggetto che si trovi
in uno stato di difficoltà economica non transitorio e dal quale è
presumibilmente impossibilitato ad uscire. Ne consegue che un errore di
valutazione in questa ipotesi potrebbe portare la banca a segnalare quale
“sofferenza” un credito che il debitore ha invece piena capacità di
soddisfare. Ne
deriva in questo caso un’ipotesi di responsabilità della banca per
erronea segnalazione, la quale così come nel caso di segnalazione abusiva
(per l’intenzionalità della comunicazione di dati non veritieri)
obbliga secondo autorevole orientamento giurisprudenziale a risarcire i
danni al cliente “a titolo di responsabilità contrattuale, se la
segnalazione è avvenuta nell’ambito di un rapporto negoziale tra le
parti, o, altrimenti a titolo di responsabilità extra contrattuale” (Trib.
Cagliari 28/12/1995).
Va
evidenziato infatti che una eventuale segnalazione alla Centrale dei
rischi comporta sempre dei pregiudizi in danno del segnalato, i quali,
nell’ipotesi di erronea segnalazione, appaiono assolutamente
ingiustificati e danneggiano illegittimamente la posizione
dell’indicato. Infatti
anche nel caso di iscrizione erronea (o abusiva se attuata dolosamente
dalla banca) il soggetto segnalato subisce una limitazione all’accesso
al credito, in quanto gli altri istituti di credito vengono scoraggiati
dalla possibilità di concedere eventuali affidamenti, proprio a seguito
della attestata – attraverso la segnalazione alla Centrale dei Rischi -
incapacità di rimborso dello stesso. E ancora in alcuni casi
l’iscrizione potrebbe provocare un vero e proprio stato di insolvenza
del soggetto interessato, il quale potrebbe non essere più in grado di
ottenere finanziamenti e nello stesso tempo potrebbe trovarsi costretto a
fronteggiare situazioni debitorie derivate dall’improvviso recesso – a
seguito dello stato di indebitamento segnalato presso la Centrale - di
altre banche da precedenti finanziamenti concessi. Ne
deriva che tali situazioni, legittime in ipotesi di reale insolvenza del
debitore, danneggiano ingiustamente il cliente se dovute ad errori o abusi
e giustificano pertanto un risarcimento a vantaggio del soggetto
interessato, attribuendo la relativa responsabilità in capo alla banca. Quanto sopra anche in ossequio alla Legge n. 675 del 1996, la quale all’art. 9 stabilisce appunto che “i dati personali devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza”.Infine le segnalazioni non veritiere potrebbero anche, in via del tutto estrema, danneggiare gli istituti creditizi, offrendo – proprio attraverso gli errori nelle registrazioni - un’immagine della situazione debitoria e dell’affidabilità del soggetto segnalato non corrispondenti alla realtà (Trib. Cagliari 28/12/1995).
ATTENZIONE Firma la Petizione Popolare per L'Abolizione Riforma delle Centrali Rischi Vai al sito www.nocr.it
|
||||||||