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Centrale
dei Rischi - Foglio Informativo della Banca d’Italia sul servizio centralizzato di rilevazione dei rischi.
Foglio
informativo della Banca d'Italia 1.
Fonti normative Il
servizio centralizzato dei rischi gestito dalla Banca d'Italia,
denominato Centrale dei rischi, è disciplinato: dalla
delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del
29 marzo 1994, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1994,
assunta ai sensi degli artt. 53, comma 1, lett. b) 67, comma 1, lett. b),
e 107, comma 2, del d-lgs 1° settembre 1993, 385 (Testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia; dalle
norme attuative emanate dalla Banca d'Italia in conformità delle
menzionata delibera. Gli
intermediari segnalanti sono tenuti a fornire alla Banca d'Italia i dati
relativi all'indebitamento della clientela ai fini dello svolgimento del
servizio centralizzato dei rischi in base agli artt. 51, 66, comma 1, e
107, comma 3, del citato Testo unico. 2.
Scopo del servizio centralizzato dei rischi La
Centrale dei rischi è un sistema informativo che accentra le informazioni
sugli affidamenti concessi da ciascun intermediario ai singoli clienti
(persone fisiche e giuridiche) per la successiva restituzione agli
intermediari stessi dell'indebitamento globale dei rispettivi clienti
verso il sistema (cd. posizione globale di rischi). La
Banca d'Italia, attraverso la Centrale dei rischi, fornisce ai segnalanti
un'informativa utile, anche se non esaustiva, per la valutazione del
merito creditizio della clientela e in generale per la gestione del
rischio di credito. L'obiettivo perseguito è di contribuire a migliorare
la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti e, in ultima
analisi, ad accrescere la stabilità del sistema creditizio e finanziario.
3.
Intermediari partecipanti
Partecipano
al servizio centralizzato dei rischi: le
banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del Testo unico (banche
italiane e filiali di banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel
territorio della Repubblica); Gli
intermediari finanziari iscritti nell'albo e/o nell'elenco speciale di cui
agli articoli, rispettivamente, 64
e 107
del Testo
unico i
quali esercitano in
via esclusiva o prevalente l'attività di finanziamento sotto qualsiasi
forma, come definita dall'art. 2 del decreto del Ministero del Tesoro del
6 luglio 1994 (l'attività di finanziamento si considera prevalente quando
essa rappresenta oltre il 50 per cento degli elementi dell'attivo). Sono
esonerati dall'obbligo di partecipazione al servizio gli intermediari
finanziari per i quali l'attività di credito al consumo o di gestione di
crediti della specie rappresenti oltre il 50 per cento dell'attività di
finanziamento. Gli
intermediari partecipanti segnalano anche i crediti concessi dalle proprie
filiali estese a soggetti residenti in Italia. 4.
Natura riservata dei dati della Centrale dei rischi - Legge 675/1996
I
dati personali censiti dalla Centrale dei rischi hanno carattere
riservato. L'obbligo di riservatezza va osservato dagli intermediari
partecipanti nei confronti di qualsiasi persona estranea
all'amministrazione dei rischi. Poiché
per lo svolgimento del servizio centralizzato dei rischi non sussistono
esigenze di riservatezza nei confronti dei diretti interessati, la
delibera CICR del 29 marzo 1994 stabilisce che i soggetti censiti nelle
anagrafi della Centrale dei rischi possono chiedere di conoscere le
informazioni registrate a loro nome. In particolare, gli intermediari
segnalanti - in base alle disposizioni attuative emanate dalla banca
d'Italia - sono tenuti a comunicare all'interessato i dati che lo
riguardano contenuti nei flussi di ritorno della Centrale dei rischi; la
Banca d'Italia, da parte sua, sempre su richiesta dell'interessato,
fornisce il dettaglio delle segnalazioni di rischio prodotte dai singoli
intermediari segnalanti. Per
quanto riguarda le previsioni della legge 675/1996 ("Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali"), si fa presente che: la
Banca d'Italia è ente pubblico non economico e, pertanto, per il
trattamento dei dati della Centrale dei rischi può prescindere dal
consenso degli interessi: l'art. 11, comma 1, della L. 675 infatti riserva
tale obbligo ai privati e agli enti pubblici economici che effettuano
trattamenti di dati personali; gli
intermediari segnalanti - essendo tenuti a fornire alla Banca d'Italia i
dati relativi all'indebitamento della clientela in base ai richiamati artt.
51, 66, comma 1, e 107, comma 3, del testo unico - sono esonerati
dall'obbligo di acquisire il consenso degli interessati per
comunicare i dati in discorso alla Centrale dei rischi: l'art. 20, comma
1, lett. c, della L. 675 consente infatti ai privati e agli enti pubblici
economici di prescindere dal consenso dell'interessato per la
comunicazione a terzi di dati personali quando la comunicazione stessa
abbia luogo "in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da
regolamento o dalla normativa comunitaria"; i
dati della Centrale dei rischi sono trattati in base alle richiamate
disposizioni di legge attributive del potere di raccolta dei dati stessi (cfr.
par. 1 e 2) e sono richiesti per "finalità di controllo degli
intermediari e dei mercanti creditizi e finanziari" e di "tutela
della loro stabilità"; ne discende che, secondo quanto previsto
dall'art. 14, comma 1, lett. d) della L. 675/96, non sono esercitabili i
diritti di cui all'art. 13, comma 1, lett. c) e d) della medesima legge
che consentono all'interessato di conoscere i dati personali che
riguardano nonché di ottenerne l'aggiornamento, la rettificazione o
l'integrazione dei dati. 5.
Funzionamento della Centrale dei rischi 5.1.
Presupposti per la segnalazione di un soggetto alla Centrale dei rischi
Gli
intermediari segnalano mensilmente alla Banca d'Italia gli affidamenti
concessi a ciascun cliente, singolarmente e in cointestazione con altri
soggetti. Oltre alle cointestazioni, la Centrale dei rischi rileva anche i
rapporti di coobbligazione esistenti tra le società censite e i soci che
rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni assunte dalle
società stesse verso l'intermediario (società di fatto: società
semplice; società in nome collettivo; società in accomandita semplice e
società in accomandita per azioni, limitatamente ai soci accomandatari). La
segnalazione alla Centrale dei rischi è dovuta se, alla data di
riferimento, il cliente goda di crediti per cassa o firma complessivamente
o abbia rilasciato garanzie personali per importi pari o superiori a 150
milioni di lire (77.469 euro) ovvero abbia in essere operazioni per il
medesimo, importo censibili nella Sezione informativa del prospetto dei
dati descritti nel paragrafo 6; se il cliente è in sofferenza la
posizione deve comunque essere segnalata, a prescindere dall'importo del
credito. La
segnalazione non è più dovuta a partire dal mese nel corso del quale il
credito è sceso al di sotto dei suddetti limiti di censimento ovvero il
rapporto si è estinto. In ogni caso il venir meno dell'obbligo di
segnalazione non comporta la cancellazione delle segnalazioni relative
alle rilevazioni precedenti. Dal
gennaio 1999 gli intermediari possono inviare le segnalazioni in milioni
di lire (previo arrotondamento alle 500.000 lire inferiori o superiori) o
in unità di euro (previo arrotondamento all'unità inferiore o
superiore). 5.2.
Rilevazione mensile La
rilevazione mensile viene effettuata, aggregando in capo a ciascun
nominativo censito le segnalazioni di rischio trasmesse dagli
intermediari; dette segnalazioni riflettono le risultanze della contabilità
aziendale all'ultimo giorno lavorativo del mese di riferimento e devono
essere inviate entro il giorno 25 del mese successivo. Conclusa
la rilevazione, la Centrale dei rischi invia ad ogni intermediario un
flusso di ritorno personalizzato che riporta l'indebitamento complessivo
verso il sistema (espresso in unità di euro) dei singoli clienti
segnalati dall'intermediario stesso e delle relative coobbligazioni. Di
norma le informazioni della rilevazione mensile sono disponibili non prima
di 40 giorni dalla fine del mese di riferimento. 5.3.
Servizio di prima informazione Gli
intermediari, utilizzando il cd. "servizio di prima
informazione", hanno facoltà di chiedere informazioni sulla
posizione globale di rischio di soggetti che essi non segnalano, a
condizioni che le richieste siano avanzate per finalità connesse con
l'assunzione e la gestione del rischio nelle sue diverse configurazioni In
particolare le richieste di prima informazione possono riguardare: soggetti
gia affidati per importi inferiori alla soglia di rilevazione: soggetti
per i quali sia stato avviato un processo istruttorio propedeutico
all'instaurazione di un rapporto di natura creditizia o comunque
comportante l'assunzione di un rischio; altri
nominativi che presentino un collegamento di tipo giuridico o economico
con i soggetti sopra indicati, purché l'informazione che si intende
richiedere risulti oggettivamente strumentale rispetto a una compiuta
valutazione di questi ultimi. Gli
intermediari, tramite il servizio di prima informazione possono accedere
esclusivamente ai dati delle ultime dodici rilevazioni. Tutte
le richieste di prima informazione effettuate dagli intermediari sui
singoli soggetti censiti vengono memorizzati negli archivi della Centrale
dei rischi. 5.4.
Rettifiche alle segnalazioni i
dati registrati negli archivi della Centrale dei rischi derivano dalla
elaborazione automatica delle segnalazioni trasmesse dagli intermediari
partecipanti al servizio, ai quali pertanto compete la responsabilità
circa l'esattezza delle stesse; ad essi compete inoltre la valutazione
circa l'esistenza dei presupposti per l'appostazione dei crediti a
sofferenza. Ne
consegue che la Banca d'Italia non può apportare di propria iniziativa
variazioni alle segnalazioni ricevute. Nel
caso in cui gli intermediari - a seguito di controlli effettuati di
iniziativa ovvero su richiesta della Banca d'Italia - rilevino errori
nelle segnalazioni di rischio, devono inviare le relative rettifiche con
riferimento all'intero periodo interrogabile tramite il servizio di prima
informazione (come detto le ultime dodici rilevazioni); a cura della
Centrale dei rischi, tali rettifiche vengono portate a conoscenza di tutti
gli altri intermediari interessi. Gli
esposti dei diretti interessati circa possibili inesattezza nelle
segnalazioni al servizio centralizzato dei rischi vengono tenuti in debito
conto ai fini del regolare svolgimento dello stesso. A seguito delle
contestazioni dei diretti interessati la Banca d'Italia provvede in caso
di errore. L'interessato
inoltre - sulla base del prospetto dei dati fornitogli dalla Banca
d'Italia, che riportano in dettaglio le segnalazioni delle singole banche
- può contattare direttamente l'intermediario che ha effettuato la
segnalazione ritenuta inesatta per chiederne la rettifica. 6.
Prospetto dei dati Il
prospetto dei dati per i diretti interessati contiene le informazioni
esistenti negli archivi della Centrale dei rischi al momento
dell'elaborazione dello stesso; esso riporta i dati anagrafici del
richiedente e le segnalazioni di rischio trasmesse da ciascun
intermediario, relative ai rapporti di cui l'interessato stesso è
titolare singolarmente e/o in cointestazione. Il
prospetto è strutturato in maniera diversa a secondo che le richieste
riguardino scadenze sino al dicembre '96 ovvero quelle del gennaio '97 in
poi; infatti, la riforma della Centrale dei rischi, avviata proprio nel
gennaio 1997, ha comportato l'adozione di uno schema più articolato
rispetto a quello precedentemente utilizzato. Il
prospetto può essere richiesto su carta o su floppy disk (in forma estesa
o in forma compressa). Esso
si compone di un "Foglio dei dati anagrafici" e - per le
richieste relative a scadenza dal '97 in poi - delle Parti A, B, C, D, D1
ed E. Per quelle comprendenti anche o solo scadenza precedenti il '97, è
fornita anche la Parte A/0. 6.1.
Foglio dei dati anagrafici Riporta
tutti i dati anagrafici del richiedente, le scadenze per le quali è stata
effettuata la ricerca nella base dati della Centrale dei rischi e la data
di elaborazione del prospetto. In questo foglio viene evidenziato se
l'interessato non risulta segnalato alle scadenze richieste ovvero se non
è stato mai censito nella Centrale dei rischi. 6.2.
Parte A/O - Segnalazioni di rischio (scadenze fino al dicembre
1996) Questa
parte del prospetto riporta, per ciascuno degli intermediari segnalanti,
la denominazione, il comune dove opera lo sportello eletto come referente
per il cliente, nonché le segnalazioni di rischio. Le
segnalazioni sono articolate nelle seguenti categorie di censimento: operazioni
di smobilizzo crediti: finanziamenti volti a consentire alla
clientela l'immediata disponibilità di crediti vantati verso terzi non
ancora scaduti e per i quali la banca cura l'incasso; prestiti
diretti: finanziamenti
non regolati in conto corrente e non connessi con transazioni di natura
commerciale; conti
correnti: finanziamenti
che assumono la forma di una disponibilità in conto corrente in lire, su
cui l'affidato opera normalmente mediante
assegni bancari; operazioni
con l'estero: finanziamenti
per cassa, indipendentemente a forma tecnica, durata categoria tutte le
operazioni in valuta e tutte le operazioni con soggetti non residenti); sofferenze:
finanziamenti in essere nei confronti di soggetti in stato di
insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni
sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dall'esistenza di garanzia
o dalla previsione di perdita. Se l'esposizione è costituita, in tutto o
in parte, da operazioni di portafoglio commerciale, anticipo salvo buon
fine, mutuo o conto corrente ipotecari, la somma degli importi relativi a
tali rapporti viene convenzionalmente segnalata anche nell'accordato; operazioni
con garanzia reale: finanziamenti
a breve termine, assistiti interamente da garanzia reale; operazioni
a medio e lungo termine e varie:
finanziamenti in lire, verso soggetti residenti, di durata
superiore ai 18 mesi, indipendentemente dalla forma tecnica; vi
confluiscono altresì tutti i crediti che non rientrano in una specifica
categoria; garanzie
prestate: tutte le
garanzie concesse dalle banche ala propria clientela (fideiussione,
avalli, ecc. ...); garanzie
ricevute: garanzie
personali in favore di terzi prestate alla banca dal soggetto a nome del
quale è fatta la segnalazione. In
corrispondenza delle diverse categorie di censimento vengono indicate le
seguenti tipologie
di importi: accordato:
pari al fido che gli organi competenti dell'intermediario
segnalante hanno deliberato di concedere al cliente; utilizzato:
ammontare del credito erogato al cliente alla data di riferimento .
6.3.
Parte A - Segnalazioni di rischio (scadenze successive al dicembre
1996) Questa
parte del prospetto riporta, per ciascuno degli intermediari segnalanti,
la denominazione, il comune dove opera lo sportello eletto come referente
per il cliente nonché le segnalazioni di rischio. Le
segnalazioni di rischio sono articolate in tre sezioni: "Crediti per
cassa e firma", "Garanzie ricevute" e "Sezione
informativa". La
sezione "Crediti per cassa e firma" comprende le seguenti
categorie di censimento: rischi
autoliquidanti (crediti
per cassa): finanziamenti concessi per consentire l'immediata disponibilità
di crediti non ancora scaduti vantanti nei confronti di terzi e per i
quali l'intermediario segnalante cura l'incasso. Confluiscono in tale
categoria le operazioni caratterizzate da un fonte di rimborso
predeterminata (es.: anticipi s.b.f., sconto di portafoglio). Nell'ambito
di questa categoria viene fornita una specifica evidenza per le operazioni
di factoring (anticipi concessi sui crediti già in essere); rischi
e scadenza (crediti per
cassa): operazioni di finanziamento con scadenza fissata contrattualmente
e prive di una fonte di rimborso predeterminata (es.: mutui,
anticipazioni attive non regolate in conto corrente) Anche qui sono
evidenziati specificamente alcuni particolari tipi di operazioni: leasing,
factoring (anticipi su crediti futuri), pronti contro termini, riporti e
prestiti subordinati; rischi
a revoca (crediti per
cassa): aperture di credito in conto corrente concesse per elasticità di
cassa e per le quali l'intermediario si riserva la facoltà di recedere a
prescindere dall'esistenza di una giusta causa (es.: conti correnti attivi
senza scadenza predeterminata); finanziamenti
a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari
(crediti per cassa): crediti concessi a organi di una procedura
concorsuale e altri affidamenti particolari: sofferenze
(crediti per cassa): finanziamenti in essere nei confronti di soggetti in
stato di
insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni
sostanzialmente equiparabili,
indipendentemente dall'esistenza di garanzie o dalla previsione di
perdita. garanzie prestate per operazioni di natura commerciale
(crediti di firma): garanzie con le quali l'intermediario, su
richiesta del cliente, si impegna a far fronte a eventuali inadempimenti
di obbligazioni di natura commerciale dal cliente stesso nei confronti di
terzi; garanzie
prestate per operazioni di natura finanziaria
(crediti di firma): garanzie con le
quali l'intermediario, su richiesta del cliente, si impegna a far fronte a
eventuali inadempimenti di obbligazioni di natura finanziaria assunte dal
cliente stesso nei confronti di terzi La
sezione "Garanzie ricevute" comprende le garanzie personali
ricevute dall'intermediario a favore di soggetti affidati
dall'intermediario stesso e vengono distinti in garanzie di "prima
istanza" e di "seconda istanza". Nella
"Sezione informativa" confluiscono le operazioni effettuate per
conto di terzi senza rischio a carico dell'intermediario segnalante; il
valore nominale dei crediti ceduti all'intermediario segnalante
nell'ambito di operazioni di factoring (distinti a seconda che il soggetto
segnalato rivesta il ruolo di cedente o il debitore ceduto); i crediti
passati a perdita e i crediti ceduti a terzi dall'intermediazione
segnalante. Nell'ambito
delle suddette categorie le operazioni vengono distinte ulteriormente in
base alla durata residua (lasso di tempo intercorrente tra la data di
rilevazione e il termine contrattuale di scadenza dell'operazione
segnalata), alla durata originaria (e cioè quella fissata dal contratto
di affidamento o rideterminata per effetto di accordi successivi - vale
solo per i rischi a scadenza)
e alla divisa (euro e valute nazionali dei paesi U.E.M." o
"altre valute"). In
corrispondenza delle diverse categorie di censimento vengono indicati
differenti tipologie di importi: accordato:
pari al fido che gli organi competenti dell'intermediario segnalante hanno
deliberato di concedere al cliente; accordato
operativo: ammontare del credito effettivamente utilizzabili dal
cliente in quanto il contratto è perfetto ed efficace; utilizzato:
ammontare del credito erogato o delle garanzie prestate al cliente alla
data di riferimento; valore
garantito: impegno
assunto dal garante nei confronti dell'intermediario; importo
garantito: per i crediti per cassa: quota assistita da pegno, ipoteca
e/o privilegio; per le garanzie ricevute, importo corrispondente al minore
tra il valore della garanzia e l'utilizzo relativo ai rapporti garantiti; importo:
ammontare delle operazioni riportate nella "Sezione
informativa". 6.4.
Parte B - Note integrative Contiene
una serie di note che integrano i dati riportate nella Parte A: in tal
modo vengono fornite tutte le ulteriori informazioni presenti nelle
segnalazioni trasmesse dagli intermediari (per esempio: la finalizzazione
dell'operazione all'attività di esportazione o di importazione di beni o
servizi svolta dal cliente: la circostanza che credito è ristrutturato o
in corso di ristrutturazione; l'attivazione delle garanzie; per il
factoring, la circostanza che i crediti ceduti siano scaduti, ecc.). 6.5.
Parte C - Rettifiche In
questa parte del prospetto - che viene prodotta solo qualora la posizione
di rischio sia stata interessata da rettifiche per la scadenza richiesta -
vengono riportate le segnalazioni errate, il periodo di permanenza in base
dati delle segnalazioni errate e le segnalazioni di rettifica
successivamente pervenute
alla Centrale dei rischi. 6.6.
Parte D - Informazioni sui garanti Le
informazioni sui garanti vengono prodotte solo dietro specifica richiesta
dell'interessato. Le informazioni riguardando i dati anagrafici dei
soggetti che hanno prestato garanzie personali, gli intermediari presso
cui le garanzie sono state prestate, il valore delle garanzie e gli
importi garantiti. 6.7.
Parte D1 - Garanti - Rettifiche Questa
parte del prospetto ha la stessa struttura della Parte C -
Rettifiche" e riguarda le rettifiche alle segnalazioni delle
garanzie personali rilasciate dal garante sul conto del garantito
(soggetto che ha richiesto i dati). 6.8.
Parte E - Elenco delle società di cui richiedente risulta essere socio
Il
prospetto riporta i dati anagrafici delle società in cui il soggetto
richiedente, sulla base delle informazioni risultanti dagli archivi della
Centrale dei rischi, risulti socio alle scadenze richieste. Le Parti B, C, D, D1 ed E non vengono fornite se la ricerca delle relative informazioni negli archivi della Centrale dei rischi ha dato esito negativo.
ATTENZIONE Firma la Petizione Popolare per L'Abolizione Riforma delle Centrali Rischi Vai al sito www.nocr.it
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