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Petizione Popolare abolizione centrali rischi |
COMITATO
INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO DELIBERAZIONE 3 maggio
1999
Istituzione
di un archivio accentrato per la rilevazione dei rischi di importo
contenuto.
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO
Visti
gli articoli 53, comma 1, lettera b), 65, 67, comma 1, lettera b), e 107,
comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in forza dei
quali la Banca d'Italia emana, conformemente alle deliberazioni di questo
Comitato, disposizioni di carattere generale, aventi ad oggetto il
contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, nei confronti
di banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui al
comma 1 del medesimo art. 107;
Vista la propria delibera del 29 marzo 1994 di disciplina di
centralizzazione dei rischi affidato alla Banca d'Italia ai sensi degli
articoli 53, comma 1, lettera b), 65, 67, comma 1, lettera b) e 107, comma
2 del richiamato testo unico; Visto il provvedimento del 10 agosto 1995
con il quale la Banca d'Italia ha individuato gli intermediari finanziari
tenuti a partecipare al servizio di centralizzazione dei rischi gestito
dalla Banca d'Italia;
Considerato che l'affidamento alla Banca d'Italia del servizio di
centralizzazione dei rischi trae origine dall'esigenza di fornire agli
intermediari elementi informativi sugli affidamenti di importo
significativo concessi alla clientela e di contribuire, per tale via, ad
accrescere la stabilita' del sistema creditizio e finanziario nel suo
complesso;
Considerato che l'evoluzione del settore creditizio e finanziario rende
necessario includere tra le misure di contenimento del rischio nelle sue
diverse configurazioni un sistema di rilevazione degli affidamenti di
importo minore rispetto a quelli censiti dalla centrale dei rischi;
Considerata l'opportunita' e la rilevanza generale di un'iniziativa volta
ad assicurare una migliore valutazione del merito creditizio della
clientela ed anche al fine di arricchire le conoscenze statistiche sulle
disfunzioni del credito;
Considerato che per garantire l'agevole disponibilita', la completezza e
l'affidabilita' delle informazioni da trattare appare necessario che il
sistema di rilevazione dei rischi sia gestito da un unico soggetto, al
quale tutti gli intermediari devono obbligatoriamente comunicare le
informazioni stesse;
Considerata l'esigenza che tale sistema, in quanto predisposto per la
circolazione di dati ed informazioni connesse con l'attivita' creditizia e
finanziaria, sia espressione dello stesso settore creditizio e finanziario
e sia individuato in un soggetto che dispone di infrastrutture tecniche
adeguate alla sicura conservazione dei dati ed alla loro trasmissione
attraverso un'unica rete a copertura nazionale;
Preso atto che la Societa' interbancaria per l'automazione (S.I.A.) S.p.a.,
tenendo conto anche delle determinazioni assunte dall'ABI con delibera del
17 febbraio 1999, e' l'unico ente cui puo' essere allo stato affidata la
gestione del sistema centralizzato di rilevazione dei rischi, in quanto
societa' di emanazione del mondo creditizio e finanziario che gia'
fornisce agli intermediari il supporto operativo a numerosi progetti di
automazione dell'attivita' creditizia e finanziaria; che e' provvista
delle infrastrutture necessarie per effettuare la rilevazione dei rischi
creditizi; che gestisce in via esclusiva il servizio di connessione
telematica interbancaria e che fornisce, infine, servizi di supporto
all'assolvimento di funzioni proprie della Banca d'Italia;
Sulla proposta della Banca d'Italia;
Delibera:
1. E' istituito un sistema centralizzato di rilevazione, gestito dalla
Societa' interbancaria per l'automazione (S.I.A.) S.p.a., relativamente ai
rischi creditizi di importo inferiore al limite minimo di censimento
previsto per la suddetta centrale dei rischi e superiore al limite massimo
stabilito per le operazioni di credito al consumo, con esclusione dei
crediti classificati a sofferenza.
2. Le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13, le societa' finanziarie
di cui all'art. 65, comma 1, lettere a) e b), e gli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia che partecipano alla
centrale dei rischi della Banca d'Italia sono tenuti a comunicare al
sistema centralizzato di rilevazione i dati relativi alle esposizioni
creditizie nei confronti di ciascun cliente rientranti nei limiti di cui
al punto 1.
3. Gli intermediari partecipanti ricevono dal gestore del sistema di
rilevazione i dati relativi ai rischi creditizi complessivamente censiti a
nome di ciascun cliente dagli stessi segnalato, senza indicazione dell'identita'
degli intermediari segnalanti; gli intermediari possono chiedere al
gestore stesso i dati relativi all'esposizione creditizia di soggetti dai
quali abbiano ricevuto richieste di affidamento;
4. La rilevazione delle posizioni di rischio e la loro comunicazione agli
intermediari devono essere effettuate secondo procedure conformi a quelle
previste per la centrale dei rischi della Banca d'Italia.
5. Il servizio centralizzato di rilevazione dei rischi di cui al punto 1
e' effettuato sulla base di una convenzione obbligatoria per gli
intermediari partecipanti, il cui testo dovra' prevedere il rispetto,
nello svolgimento del servizio, delle disposizioni di cui al punto 6 e
delle seguenti condizioni e modalita':
le
tariffe applicate dal gestore per il servizio reso devono essere
determinate avendo riguardo principalmente all'esigenza di recuperare i
costi del servizio stesso;
tutti i dati personali rilevati dal gestore devono essere trattati anche
dagli intermediari partecipanti esclusivamente per finalita' di
rilevazione del rischio creditizio.
La
Banca d'Italia, sentito il garante per la protezione dei dati personali
per gli aspetti relativi al trattamento di tali dati, emana le istruzioni
necessarie per l'attuazione della presente delibera e ne verifica il
rispetto. A tal fine gli intermediari sono tenuti a fornire alla Banca
d'Italia le informazioni e i dati relativi, ivi compresi quelli
riguardanti lo svolgimento del servizio da parte del gestore.
La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 maggio 1999
Il Presidente: Ciampi
ATTENZIONE
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L'Abolizione Riforma delle
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