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Condannata l'ex Banca del Salento

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La banca del Salento, oggi banca 121 è stata condannata dalla Corte di Appello di Lecce alla restituzione di 376 milioni di lire di illeggittima capitalizzazione dal 1982 al 1993 ad una impresa portata al fallimento dalla banca. 
La storia inizia da lontano.Una banca aveva richiesto, nel 1993, il rientro immediato di un conto garantito da fideiussioni omnibus, intimando il pagamento immediato di 457 milioni di lire. Correntista e fideiussori, non volendo accedere alle illecite richieste, citavano in giudizio la banca dinanzi al Tribunale di Lecce, denunziando la illegittimità ed iniquità degli interessi e competenze applicate nel corso del rapporto (interessi ultralegali determinati secondo l’inesistente uso piazza, anatocismo trimestrale, c.m.s. e valute), chiedendo l’accertamento dell’effettivo dare–avere, tra le parti con condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto.
Vinta la causa in primo grado, gli associati ADUSBEF ( associazione difesa servizi bancari, finanziari, postali, assicurativi) si costituivano nell’appello intentato dalla banca e, in tale sede, richiedevano ed ottenevano una CTU contabile sull’impugnato rapporto, per accertare l’effettivo saldo contabile depurato dai costi e competenze illegittimi e non dovuti. I risultati della CTU contabile si sono rivelati a dir poco clamorosi: a fronte di un saldo passivo al 29 settembre 1993 per Lire 457.369.987 come da estratto conto banca, il consulente dell’Ufficio, effettuando il ricalcolo delle competenze dovute al saggio legale di interesse, eliminando le competenze derivanti dalla capitalizzazione trimestrale nonché le commissioni sul massimo scoperto trimestrale mai pattuite in contratto, ha accertato in pari data un saldo creditore della correntista società nei confronti della Banca del Salento S.p.A. di Lire 376.375.436.
La Corte di Appello di Lecce, condividendo il ricalcolo del CTU, ha condannato la banca alla restituzione di tale somma, maggiorata di interessi, quantificati in lire 566.006.786.
La sentenza costituisce un caso clamoroso dei risultati che possono ottenersi dalla contestazione delle clausole relative agli interessi applicati sui c/c bancari ante trasparenza bancaria: attraverso il ricalcolo delle competenze in regime di saggio legale dell’interesse (conseguente alla censura della clausola c.d. uso piazza), senza alcuna capitalizzazione (per effetto dell’illegittimità della clausola sull’anatocismo trimestrale, non è dovuta neppure la capitalizzazione annuale, essendo dovuto il semplice interesse ai sensi degli artt. 820, comma 3, ed 821, comma 3, del c.c.), con eliminazione delle c.m.s. e degli interessi applicati per effetto delle non determinate valute,sulla scorta del consolidato orientamento della Corte di Cassazione,Adusbef continua ad ottenere giustizia per i vessati utenti bancari.