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Attenzione occhio del grande fratello

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Avete richiesto un prestito in banca o ad una finanziaria e avete avuto qualche problema nel restituirlo? Beh allora state pur certi che il vostro nominativo è finito nell’elenco dei cd. “cattivi pagatori”. Di cosa si tratta? 
Banche e società di finanziamento, prima di concedere un credito ai propri clienti, si informano sulla loro solvibilità: in pratica che questi, una volta ricevuto il fido, siano poi in grado di restituirlo senza problemi. 
Come avviene tale raccolta di informazioni? Il sistema è duplice: o attraverso società di informazione commerciale, specializzate nel fornire notizie su società e privati oppure attraverso il sistema delle cosiddette “centrali rischi”.
Queste ultime sono società a cui tutto il sistema bancario e del finanziamento fanno affluire dati riguardanti le esposizioni creditizie e la regolarità dei rimborsi di crediti. In pratica anche chi paga con qualche giorno di ritardo una rata di un finanziamento può finire, senza saperlo, nelle banche dati dei “cattivi pagatori”. Esistono centrali rischi “pubbliche” e centrali rischi “private”. Le prime sono fondamentalmente due e sono state istituite per legge: sono la Centrale Rischi della Banca d’Italia, che riguarda esposizioni (mutui, anticipazioni, aperture di credito) pari o superiori a 77.468,53 € e la Centrale Rischi della SIA (Società Interbancaria per l’Automazione), che riguarda esposizioni fra i 15.493,71 € e i 77.468,53 €. Ciascuna banca è tenuta obbligatoriamente a fornire a tali organismi i dati, nominativi e per importi, delle esposizioni in capo a ciascun soggetto - privato o impresa - nei limiti degli importi visti. Le centrali rischi private sono invece società private di raccordo del sistema bancario, che custodiscono i dati di esposizioni relative anche a pochi migliaia di Euro (in pratica la fascia che va da 0 a 15.493,71 €) e che sono costituite per fornire alle banche e alle finanziarie che vi aderiscono un servizio certamente prezioso, finalizzato a limitare i rischi nella concessione del credito, ma che possono porre anche delicate questioni per quel che riguarda il trattamento di dati personali. Fra le più note attualmente in funzione in Italia vi sono il CRIF, la CTC, l’Experian ed altre ancora. È evidente che tale sistema informativo, una sorta di “grande occhio” del mondo bancario, deve essere perfettamente funzionante e garantire informazioni corrette e aggiornate; altrimenti rischia di procurare anche danni seri a coloro che inevitabilmente risultano censiti in tali archivi. Innanzitutto una distinzione importante: nel caso delle centrali rischi pubbliche, il cliente non ha nessuna scelta se autorizzare o meno l’inserimento dei suoi dati nei relativi archivi: essendo previste per legge il cliente non può che subire tale cosa. 
Diversamente da quanto avviene per le centrali rischi private: qui il cliente, in genere all’atto della concessione del finanziamento e mediante una firma, può acconsentire oppure no alla comunicazione dei suoi dati a tali società. La dizione alla quale far attenzione è in genere la seguente: “Si acconsente alla comunicazione dei propri dati anagrafici e di quelli relativi al presente rapporto a società che rilevano rischi finanziari. Si acconsente altresì che i dati così comunicati rimangano inseriti negli archivi di dette società, per la durata di ‘tot’ anni...”. I clienti hanno sempre il diritto di chiedere informazioni sui propri dati detenuti da banche, società finanziarie, centrali rischi private; possono altresì chiedere in merito alla loro provenienza, oppure chiederne la cancellazione, la rettifica, la correzione o l’integrazione. Come ripetiamo un soggetto non può chiedere la cancellazione dei dati contenuti nelle centrali rischi della Banca d’Italia e della Sia. 
Ai sensi dell’articolo 13 della legge 675/96, la richiesta di cancellazione può essere fatta in qualsiasi momento dal soggetto censito, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla sede della società (un fac simile di tale lettera è disponibile presso il nostro centro). Entro 5 giorni dal ricevimento della missiva, la società deve rispondere, confermando l’avvenuta cancellazione dei dati dal suo archivio. In caso di risposta negativa o di non risposta il cliente può rivolgersi all’Autorità garante per la tutela dei dati con ricorso. Tale Autorità decide entro trenta giorni dalla segnalazione. I dati possono essere conservati nelle banche dati delle centrali rischi per non più di cinque anni.
Il consiglio del CTCU:
Richiedete un finanziamento solo e solo quando siete certi delle vostre capacità di rimborso dello stesso. Particolare attenzione suggeriamo nell’assunzione di “crediti al consumo” anche di modesta entità, i quali possono trasformarsi, più di quanto si pensi, in casi di facile insolvenza .

Tratto dal sito: 
www.centroconsumatori.it
Responsabile editoriale del sito:
Walther Andreaus
direttore del centro tutela
consumatori ed utenti