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Tutto quello che c'è da sapere sulla 273/2002

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E’ stato finalmente risolto il problema dell’omonimia che causava a soggetti che avessero lo stesso nome il danno morale ed economico derivante da un atto quale quello del protesto ingiustamente levato. Dal 29 dicembre scorso, infatti, è entrata in vigore la legge n. 273/2002 che prevede espressamente che nelle cambiali e nei vaglia cambiari, oltre al nome dell’emittente e del trattario, dovranno essere indicati il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale dei medesimi.
Le cambiali ed i vaglia cambiari formati dal 29 dicembre 2002 e non riportanti tutti gli elementi identificativi predetti, non potendo essere considerati validi, non saranno, pertanto, protestabili.
La Camera di Commercio di Reggio Emilia, quale soggetto preposto alla tenuta e aggiornamento del Registro Informatico dei protesti cambiari levati nella provincia, richiama l’attenzione degli operatori interessati affinché sui titoli di credito emessi dopo tale data vengano riportati oltre ai dati già previsti, la data di nascita ed il codice fiscale sia dell’emittente che del trattario e questo anche nel caso in cui i moduli bollati diffusi dai rivenditori autorizzati dall’Agenzia delle Entrate non recassero ancora la previsione delle nuove indicazioni obbligatorie. 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Protesti (tel. 0522 796229).