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Avv. Luca Gioia

Assegni Circolari

 

Avv. Matteo Piccioni

Sentenza Vibo Valentia 23

Avv. Matteo Santini

OBBLIGAZIONI
GARANTITE

 

 

 

 

 

 

 

ASSEGNO CIRCOLARE = CONTANTI. MITO O REALTA’?

 

Si tratta di denaro contante ma…più facile a dirsi che a farsi.

La cultura bancaria diffusa che c’è in ognuno di noi ci porta a considerare l’assegno circolare come una realtà ben diversa rispetto al “cugino” bancario, considerando il primo, contrariamente al secondo, alla stregua di denaro contante. E stranamente questa volta la cultura dell’ ”uomo della strada” è più vicina alla Legge di quanto non sia, invece, quella delle istituzioni delle quali siamo, o meglio eravamo abituati a fidarci, vale a dire le banche.

A quanti è accaduto di recarsi in banca muniti di assegno circolare per ottenerne il pagamento, magari necessitando di liquidità immediata, e vedersi opporre un netto quanto immotivato rifiuto?

Le scuse, perché spesso di questo si tratta, ovvero di giustificazioni prive di fondamento, sono le più disparate: impossibilità di pagare a persona sconosciuta alla banca, necessità di effettuare controlli sulla disponibilità di liquidi, politica della banca che non prevede pagamenti di assegni a non clienti, ecc.

La normale conclusione di incontri di questo genere è, soprattutto per assegni di importi rilevanti, l’apertura forzata di un conto corrente, a spese del malcapitato cittadino, presso l’istituto di credito emittente l’assegno, spesso unica via per ottenerne il pagamento.

Tale prassi , tuttavia, è illegittima e contraria alle norme legislative in materia.

Per meglio comprendere l’arbitrarietà di un siffatto comportamento pare opportuno un breve excursus sulla disciplina normativa dell’assegno, operando una parallela distinzione fra assegno bancario e circolare.

-Assegno Bancario: come può facilmente evincersi dalla semplice lettura del titolo, l’assegno bancario consiste in un ordine, di colui che emette l’assegno, traente, nei confronti della Banca dove risulta aperto il Conto Corrente di riferimento dell’assegno, trattario, di pagare una determinata somma alla persona indicata nel titolo, beneficiario, a presentazione dello stesso.

-Assegno Circolare: l’assegno circolare, invece, consiste in un impegno espresso, da parte della Banca stessa in prima persona, di pagare a vista, alla persona specificata nel titolo, la somma indicata sullo stesso.

Quale, quindi, la differenza pratica fra i due titoli di credito?

La differenza fondamentale fra assegno bancario e circolare, rilevante ai nostri fini, è che, mentre per quanto riguarda il primo la banca riceve un ordine dell’intestatario del carnet assegni, ovvero del traente, di pagare una determinata somma, che potrebbe anche non essere presente sul conto corrente interessato, relativamente al secondo, invece, è la banca stessa che si è impegnata, al momento dell’emissione dell’assegno, a pagare la data somma, a vista, alla persona portatrice del titolo, beneficiaria.

Se nel primo caso, quindi, ci può essere il rischio di insolvenza da parte dell’emittente dell’assegno, per via di un conto corrente privo di sufficiente provvista, nel secondo caso ciò non può avvenire, poichè la somma è stata precedentemente accantonata e messa a disposizione per il pagamento dalla banca stessa, che si è impegnata in prima persona per il saldo.

Non è poi così sbagliato, quindi, equiparare idealmente l’assegno circolare al denaro contante, ciò perché la tal somma, incorporata nel titolo, è effettivamente sicuramente presente e detenuta dall’istituto emittente l’assegno, pronta per essere consegnata a presentazione dell’assegno circolare, previa identificazione certa del portatore intestatario.

Verrà da chiedersi, allora, per quale motivo assegni circolari, soprattutto di una certa consistenza, non vengono praticamente mai pagati a vista al beneficiario (a meno che questi non sia cliente della banca emittente)?

Purtroppo questa è una prassi consolidata comune a diverse banche italiane che per svariati motivi, spesso preordinati ad una precisa politica commerciale, rifiutano puntualmente di onorare i propri doveri, imponendo frequentemente al possessore dell’assegno circolare addirittura l’apertura di un conto corrente presso l’istituto di credito per poterlo incassare.

Questo, tuttavia, è un comportamento contrario alla legge e, conseguentemente, da qualificarsi illegittimo.

Dell’assegno circolare si occupa il R.D. 1736 del 1933 stabilendo testualmente, all’art. 82, che l'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine emesso da un istituto di credito a ciò autorizzato dall'autorità competente, per somme che siano presso di esso disponibili al momento dell'emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall'emittente.

La legge stessa, quindi, espressamente prevede che la somma incorporata nell’assegno circolare deve essere disponibile al momento dell’emissione e pagabile a vista.

Purtroppo, però, il cittadino, per far valere i propri lesi diritti, dovrebbe adire le vie giudiziali, con conseguenti aggravi di spesa e lungaggini sproporzionate.

Non è certo un segreto che gli avvocati costino e i processi siano spesso lunghi e incerti.

Lo sanno i cittadini consumatori e lo sanno anche quelle istituzioni bancarie che attuano comportamenti siffatti, che ne approfittano, ben sapendo che nessuno affronterà un tortuoso e costoso cammino, seppur per far valere un legittimo diritto, quando tutto ciò potrebbe essere evitato sottostando ad aperture forzate di conto corrente e/o rinuncia a ad interessi sulla somma.

La parola ricatto non è certamente la più corretta, ma è la prima che giunge alla mente.

Invero esiste un’altra via per tutelare il proprio diritto a vedersi pagato un assegno circolare, e viene indicata dalla normativa succitata di cui al R.D. 1736/1933, in base al combinato disposto degli artt. 82, 83, 84, 86, che, equiparando l’assegno circolare a quello bancario e alla cambiale, prevede la possibilità di elevare protesto nei confronti di chi, legittimamente richiesto, rifiuti illegittimamente il pagamento.

Attenzione, non è solo teoria, questo è già successo ad un primario Istituto di Credito Italiano e dovrà necessariamente accadere ancora, per vedere finalmente realizzati i diritti negati.

Vi riporto a tal proposito un’altra analoga esperienza.

Recentemente un cittadino, munito di assegno circolare del valore di € 10.000,00, si recava presso la filiale emittente, chiedendone l’immediato pagamento. Poiché non nuovo a vicende di tal genere, il cittadino era munito di ben tre documenti di identità: patente di guida, passaporto e carta di identità.

Inspiegabilmente, tuttavia, il portatore dell’assegno si vedeva opporre dal direttore della filiale un secco rifiuto, con la giustificazione che pagamenti di tale entità venivano disposti unicamente in favore di persone conosciute e comunque di clienti della filiale, pertanto l’unica via per ottenere quanto dovuto sarebbe stata divenire uno di loro aprendo un conto corrente, sostenendone, ovviamente, i relativi costi di apertura e chiusura, oppure rivolgersi alla propria banca per ottenerne la negoziazione, vale a dire depositarlo sul conto e dare mandato alla banca per incassarlo, con conseguente perdita della possibilità di ottenere immediata liquidità.

Comprensibilmente infastidito, il cittadino, ancora presso la filiale bancaria, chiamava le forze dell’ordine affinchè esse accertassero la sua identità e ponessero rimedio alla situazione di stallo venutasi a creare. Tuttavia, neppure a seguito di identificazione da parte degli agenti intervenuti il direttore della filiale acconsentiva al cambio dell’assegno.

Consultatosi con un legale, al cittadino si consigliava di recarsi presso la stessa filiale accompagnato da un notaio che, accertato il rifiuto della banca di provvedere al pagamento richiesto, elevasse nei confronti di essa il conseguente protesto, iscrivendo l’istituto di credito nell’apposito pubblico registro dei protesti, con tutte le gravi conseguenze del caso.

Così ha fatto e, differentemente dal caso più popolare di Mantova, la mera presenza del notaio e la minaccia di far valere il proprio diritto fino in fondo, sono stati argomenti più che sufficienti per convincere il direttore della filiale ad effettuare il pagamento dovuto.

È ben vero che spesso ci si piega a biechi soprusi pur di limitare i danni, ma questo è l’esempio lampante che i propri diritti vanno fatti valere a testa alta e senza esitazioni, consci, anche, di essere dei pionieri che aprono la strada a cittadini meno consapevoli della realtà giuridica vigente, verso la realizzazione dei legittimi diritti di ognuno.

LA LEGGE E’ UGUALE PER TUTTI, ma sta a ciascuno di noi insistere per la sua uniforme applicazione.

Sperando che tale vicenda possa servire da esempio per chi venga a trovarsi in situazioni analoghe, e con l’ulteriore auspicio di aver instillato una goccia di senso di giustizia in qualche spirito sopito, saluto cordialmente tutti Voi.

 

Luca Gioia

Avvocato in Verona