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Breve commento alla: sentenza n. 23 Tribunale di Vibo Valentia del 16 gennaio 2006 La segnalazione dell’indebitamento dell’utente bancario che effettua la banca alla Centrale dei rischi presso la Banca d’Italia comporta una valutazione da parte dell’intermediario finanziario della complessiva situazione economico-finanziaria del cliente e l’eventuale segnalazione dello stesso cliente nei c.d. crediti ad incaglio o, peggio ancora, a sofferenza non può, come invece spesso accade, scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito o del presunto debito. Dunque il problema non verte sul dovere di effettuare la segnalazione, ma su come si segnala. Ora, il danno da errata segnalazione a Centrale dei rischi si profila sia nell’ipotesi che l’errore verta nella segnalazione di categoria diversa (cioè a sofferenza e non ad incaglio, ecc..) che nell’ipotesi che l’errore verta nella quantificazione della presunta esposizione. Le conseguenze sono differenti, in quanto nel primo caso, più grave, la segnalazione errata comporta la preclusione del credito, mentre il secondo comporta una l’impossibilità di ottenere credito. Il problema è che nella maggior parte dei casi gli errori si accavallano. E’ facile capire come una segnalazione errata di un credito a “sofferenza”, effettuata da un Istituto di Credito alla Centrale Rischi nei confronti di un imprenditore, è idonea a determinare una lesione del diritto di impresa, potendo creare difficoltà insormontabili all’imprenditore che voglia accedere al credito bancario o potendo determinare la revoca di quello già concesso. In un sistema informativo generalizzato, infatti, teso proprio a consentire a tutti gli aderenti del circuito bancario la possibilità di valutare i rischi dell’affidamento richiesto, l’eventuale segnalazione di una posizione a rischio, con connessa rilevante difficoltà di andare a verificare le effettive cause, comporta un effetto a catena di mancati affidamenti o, peggio, di revoca di quelli già concessi. Pertanto, l’illegittimo blocco della ordinaria situazione generale di credito dell’impresa, e quindi della relativa situazione patrimoniale complessiva, l’impossibilità di ottenere da un giorno all’altro ogni finanziamento o movimentazione del credito indispensabile per l’ordinaria gestione dell’azienda, comporta l’effettivo e scontato “collasso” nella ordinaria gestione dell’azienda, con irrimediabile danno morale ed economico dovuto alla perdita di immagine, di competitività sul mercato, di ordinaria gestione di cassa, con evidente possibilità di addivenire quindi a posteriori e senza colpa alcuna ma per esclusiva responsabilità della Banca, in quella situazione di insolvibilità che causerebbe inevitabilmente il fallimento dall’azienda e la conseguente perdita di posti di lavoro. Bisogna, inoltre, pensare che la banca che accede alla lettura della Centrale dei rischi non ha possibilità di sapere che la banca segnalante è incorsa in errore. D’altro canto il danno dell’ingiusta lesione del diritto di immagine ed alla reputazione della florida azienda ed il danno dell’ingiusta collocazione della stessa al di fuori del normale circuito creditizio, e quindi delle ordinarie regole di mercato, ben possono e devono essere considerati “danni irreparabili”, se non altro in quanto beni di impossibile esatta valutazione economica anche nella fase ordinaria del giudizio. La responsabilità degli istituti di credito per informazioni inesatte che abbiano portato ad una illegittima segnalazione in Centrale dei Rischi, è facilmente desumibile anche dal Foglio Informativo della Centrale dei Rischi medesima, laddove al paragrafo 5.4, stabilisce che “i dati registrati negli archivi della Centrale dei Rischi derivano dalla elaborazione automatica delle segnalazioni trasmesse dagli intermediari partecipanti al servizio, ai quali compete pertanto la responsabilità circa la esattezza delle stesse”. Il danno da informazione inesatta non si esplica soltanto nella mancata concessione di nuove linee di credito (danno patrimoniale) ma anche alla lesione della reputazione personale e commerciale, pregiudicata da un’erronea segnalazione che certamente costituisce causa di discredito del soggetto coinvolto, tanto più quando il discredito avvenga all’interno del sistema creditizio, il quale fa fronte comune nella difesa dagli insolventi o da chi è ritenuto tale. Si determina in questo caso un danno che si ritiene in re ipsa e che legittima pertanto il diritto al risarcimento senza che incomba sul danneggiato l’onere di fornire la prova dell’esistenza del danno (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 4881 del 19/01/2001; Cass. civ. sent. n. 1103 del 05/11/1998). Tale orientamento è stato seguito dal Tribunale di Milano, che sul punto si è così pronunciato: “L’accertamento di una lesione della onorabilità della persona determina in re ipsa anche l’accertamento di un danno risarcibile, da liquidarsi equitativamente indipendentemente dalla prova di un concreto nocumento agli interessi commerciali e patrimoniali del soggetto leso” (Trib. Milano, ord. 19 febbraio 2001) La segnalazione alla Centrale dei rischi presso la Banca d’Italia, a cui tutto il sistema bancario è tenuto per legge, risulta quasi sempre del tutto illegittima poiché il saldo effettivo è differente da quello denunciato dalla Banca: il danno è pari a quello dell’illegittimo protesto e per la quantificazione dello stesso spesso l’utente non può che rimettersi alla Giustizia. La prova del danno da errata segnalazione a centrale dei rischi è, infatti, difficile da provare: le banche non rilasciano alcuna attestazione di diniego dell’affidamento. Tuttavia è altrettanto pacifico che una segnalazione negativa in Centrale determina la chiusura del credito: l’imprenditore che riesce a documentare i danni è rarissimo. Ecco perché la Magistratura più obiettiva ricorre, oramai, ad una liquidazione equitativa del danno da erronea segnalazione alla Centrale dei rischi. Il Tribunale di Vibo Valentia nella sentenza n. 23 del 16 gennaio 2006, pur nel permanere di un debito in capo all’utente (ma molto inferiore a quello dichiarato dalla banca) e nella legittimità della segnalazione, non mancava di condannare la stessa per il danno arrecato all’utente dall’eccesso di segnalazione: “... ulteriormente decurtato di almeno lire 2.000.000 stabiliti in via equitativa, per il periodo a ritroso dal 1975 al 1990, lasso temporale che non è stato preso in considerazione dal CTU, il quale, inoltre non ha potuto considerare la problematica dei momenti di appostazione sul conto corrente delle valute. Per detto aspetto, nonchè per le commissioni di massimo scoperto nel periodo pregresso rispetto a quello considerato dal Dott. Di Vito, dal 1975 al 1990, può riconoscersi un ulteriore dimininuzione di lire 500.000, così pervenendosi ad un debito di lire 25.979.887 (lire 28.479.887 - lire 2.500.000 - lire 500.000), il tutto da riconvertirsi in euro e da riconoscersi alla data di maggio 2001. Per i comportamenti che violano le regole di correttezza nell'esecuzione dei contratti, come sopra esplicitate, e segnatamente per la segnalazione illegittima alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, compete all'ing. D. un risarcimento dei danni, ragguagliato alla mancata liquidità che lo stesso avrebbe potuto conseguire presso un altro istituto di credito per sanare lo scoperto con la banca e, quindi, definibile in euro 12.500,00.” La giurisprudenza, con questa ed altre decisioni meno recenti, svegliata dalla storica sentenza della Cassazione a Sezioni unite del novembre 2004, sempre più scopre la figura dell’utente tartassato dalle banche, dando sempre di più riconoscimento a diritti violati e, troppo spesso, dimenticati.
Matteo Piccioni Avvocato in Riccione (RN)
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