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LE OBBLIGAZIONI GARANTITE
Le obbligazioni garantite (c.d.
covered bond), sono state disciplinate per la prima volta in Italia
dall’articolo 7 bis della Legge 30 aprile 1999, n. 130, introdotto dalla
Legge 14 Maggio 2005, n° 80.
La norma specifica che “le disposizioni… si applicano, salvo quanto
specificato ai commi 2 e 3 del presente articolo, alle operazioni aventi
ad oggetto le cessioni di crediti…effettuate da banche in favore di
società il cui oggetto esclusivo sia l'acquisto di tali crediti e
titoli, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti
anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzia per le
obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre”.
Si è così colmato un vuoto normativo che poneva gli istituti di credito
italiani in netto svantaggio rispetto a quelli europei.
Il quadro normativo si è ultimato con l’emanazione ad Aprile 2007 di un
Decreto del Ministero dell’Economia e della Finanze e a Maggio 2007
dell’Istruzione di vigilanza della Banca d’Italia.
Preliminarmente occorre chiarire cosa siano effettivamente le
obbligazioni garantite.
Si tratta, in sostanza, di una modalità di finanziamento utilizzato
dalle banche e sicuramente meno rischioso per i risparmiatori: infatti,
le obbligazioni emesse vengono, appunto, garantite e cioè si costituisce
un patrimonio separato rispetto a quello della banca emittente con
l’unica finalità di garantire il soddisfacimento degli obbligazionisti
“garantiti”.
La procedura di emissione è sicuramente particolare; tre sono gli steps
classici:
1) una banca (banca cedente) cede alcune attività (assets) proprie a una
società, detta Veicolo perché spesso viene costituita proprio a tale
scopo. Le attività cedibili sono predeterminate dalla legge (art.
2 L. 130/99) e sono:
- crediti ipotecari residenziali e commerciali;
- crediti erogati da Enti pubblici o garantiti da Enti pubblici;
- titoli emessi nell’ambito delle procedure di cartolarizzazione, aventi
ad oggetto crediti di cui sopra.
La banca è tenuta a dare notizia della cessione mediante iscrizione nel
registro delle imprese e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, condizione
questa necessaria perché la cessione abbia efficacia nei confronti del
debitore ceduto.
2) La Società Veicolo, proprio per acquistare tali assets è costretta a
chiedere un finanziamento a una banca (che, di solito, coincide con la
banca cedente). Tale Banca ottiene il capitale necessario emettendo
obbligazioni.
3) A garanzia di queste obbligazioni, gli assets ceduti vanno a
costituire presso la società veicolo un patrimonio separato, destinato
esclusivamente a soddisfare gli obbligazionisti garantiti e non
attaccabile dagli altri creditori della banca.
La segregazione, quindi, mette al riparo il patrimonio da azioni
esperite da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi
per finanziare l'acquisto dei crediti stessi.
Tale patrimonio, costituito ex art. 2447 bis c.c., è separato a tutti
gli effetti sia da quello della società veicolo che da quello della
banca cedente.
L’utilità di tale operazione è evidente:
- da un lato i risparmiatori corrono rischi assolutamente minimi, in
quanto sanno di avere un patrimonio a propria esclusiva disposizione su
cui rivalersi in caso di inadempimenti della banca emittente le
obbligazioni;
- proprio perché l’alea connessa all’operazione è molto bassa, gli
obbligazionisti sono disposti a chiedere un rendimento minore rispetto
ai titoli obbligazionari non garantiti e ciò è un indubbio vantaggio per
la banca emittente che riesce a ottenere capitale dovendo supportare
costi bassissimi.
Occorre anche, però, sottolineare i possibili effetti negativi connessi
all’emissione delle obbligazioni garantite: poiché, di fatti, una parte
del patrimonio della banca viene segregato, gli altri creditori sociali
vedranno ridursi notevolmente le garanzie patrimoniali a propria
disposizione e aumenterà a loro carico il rischio di insolvenza della
banca.
L’obiettivo della regolamentazione in materia, quindi, è proprio quello
di dare al nuovo strumento delle fondamenta legali che, da una lato ne
assicurino la bassa rischiosità e, dall’altro diano ai creditori
differenti dai portatori di obbligazioni garantite una protezione nei
casi di inadempimento della banca.
Innanzitutto le Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia indicano
requisiti di patrimonializzazione delle società emittenti: solo le
società che godono di un patrimonio considerevole possono utilizzare
detto strumento, proprio perché l’elevata capitalizzazione costituisce
garanzia per i creditori e per i terzi.
Più precisamente, possono ricorrere a tale operazione solo le società o
i gruppi di società che:
- hanno un patrimonio non inferiore a 500 milioni di Euro;
- hanno un coefficiente di patrimonializzazione non inferiore al 10 %.
Ancora, qualsiasi decisione connessa all’operazione deve essere
preceduta da individuazione e analisi dettagliata sia degli obiettivi
perseguiti che dei rischi connessi, sia legali che di reputazione,
nonché dall’elaborazione di adeguate procedure di controllo. Tali
valutazioni devono essere sottoposte all’approvazione dell’organo
amministrativo.
Anche per quanto riguarda gli assets ceduti si prevedono stringenti
meccanismi di garanzia. La cessione degli attivi deve necessariamente
essere preceduta da una relazione effettuata da Società di revisione che
ne attestino il valore effettivo, indicando i criteri di valutazione
utilizzati.
Inoltre, durante l’intera durata dell’operazione e con cadenza
semestrale, si deve altresì verificare:
- che il valore complessivo delle attività cedute sia rimasto alterato e
non abbia subito svalutazioni;
- che il valore complessivo degli assets sia almeno pari al valore
complessivo delle obbligazioni garantite emesse sul mercato;
- che gli interessi maturati dalle attività cedute costituenti
patrimonio separato netto siano sufficienti a coprire gli interessi
dovuti dalla banca emittente sulle covered bond.
Con cadenza annuale, gli organi di amministrazione dovranno poi
sottoporre a revisione le totali procedure di controllo e valutazione,
al fine di valutarne l’attualità e l’attendibilità.
Oltre a ciò, la banca emittente dovrà necessariamente individuare e
nominare un “Asset Monitor” e cioè un organo esterno e indipendente, con
il compito di effettuare una relazione annuale sull’operazione da
sottoporsi al vaglio del Collegio Sindacale della società emittente.
Avv.Matteo Santini
Avvocato in Roma (RM)
Dott. Beatrice MAiolini
Consulente in Roma (RM)
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