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Legge
n. 130 del 30 aprile 1999
(G.U. del 14 maggio 1999, n. 111)
Articolo
1
Ambito di applicazione e definizioni
1.
La presente legge si applica alle operazioni di cartolarizzazione
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia
esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità
di crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti:
a) il cessionario sia una società prevista dall'articolo 3;
b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti siano destinate
in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei
diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società,
per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi
dell'operazione.
2. Nella presente legge si intende per "testo unico bancario" il
decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,
recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Articolo
2
Programma dell'operazione
1.
I titoli di cui all'articolo 1 sono strumenti finanziari e agli stessi si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria.
2. La società cessionaria o la società emittente i titoli, se diversa
dalla società cessionaria, redige il prospetto informativo.
3. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione
siano offerti ad investitori professionali, il prospetto informativo
contiene le seguenti indicazioni:
a) il soggetto cedente, la società cessionaria, le caratteristiche
dell'operazione, con riguardo sia ai crediti sia ai titoli emessi per
finanziarla;
b) i soggetti incaricati di curare l'emissione ed il collocamento dei
titoli;
c) i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei
servizi di cassa e di pagamento;
d) le condizioni in presenza delle quali, a vantaggio dei portatori dei
titoli, è consentita alla società cessionaria la cessione dei crediti
acquistati;
e) le condizioni in presenza delle quali la società cessionaria può
reinvestire in altre attività finanziarie i fondi derivanti dalla
gestione dei crediti ceduti non immediatamente impiegati per il
soddisfacimento dei diritti derivanti dai titoli;
f) le eventuali operazioni finanziarie accessorie stipulate per il buon
fine dell'operazione di cartolarizzazione;
g) il contenuto minimo essenziale dei titoli emessi e l'indicazione delle
forme di pubblicità del prospetto informativo idonee a garantirne
l'agevole conoscibilità da parte dei portatori dei titoli;
h) i costi dell'operazione e le condizioni alle quali la società
cessionaria può detrarli dalle somme corrisposte dal debitore o dai
debitori ceduti, nonché l'indicazione degli utili previsti
dall'operazione e il percettore;
i) gli eventuali rapporti di partecipazione tra il soggetto cedente e la
società cessionaria.
4. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione
siano offerti ad investitori non professionali, l'operazione deve essere
sottoposta alla valutazione del merito di credito da parte di operatori
terzi.
5. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), con
proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce i
requisiti di professionalità e i criteri per assicurare l'indipendenza
degli operatori che svolgono la valutazione del merito di credito e
l'informazione sugli eventuali rapporti esistenti tra questi e i soggetti
che a vario titolo partecipano all'operazione, anche qualora la
valutazione non sia obbligatoria.
6. I servizi indicati nel comma 3, lettera c), del presente articolo sono
svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, i quali
verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto
informativo.
7. Il prospetto informativo deve essere, a semplice richiesta, consegnato
ai portatori dei titoli.
Articolo
3
Società per la cartolarizzazione dei crediti
1.
La società cessionaria, o la società emittente titoli se diversa dalla
società cessionaria, hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una
o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti.
2. I crediti relativi a ciascuna operazione costituiscono patrimonio
separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo
alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da
parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare
l'acquisto dei crediti stessi.
3. Alla società cessionaria e alla società emittente titoli si applicano
le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico bancario, ad
esclusione dell'articolo 106, commi 2 e 3, lettere b) e c), nonché le
corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII dello stesso
testo unico.
Articolo
4
Modalità ed efficacia della cessione
1.
Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si
applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del
testo unico bancario.
2. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione
nella Gazzetta Ufficiale, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte
dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di
cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b). Dalla stessa data la cessione dei crediti è
opponibile:
a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia
stato reso efficace verso i terzi in data anteriore;
b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito prima
della pubblicazione della cessione.
3. Ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria
non si applica l'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni.
4. Per le operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla presente
legge i termini di due anni e di un anno previsti dall'articolo 67 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono
ridotti, rispettivamente, a sei ed a tre mesi.
Articolo
5
Titoli emessi a fronte dei crediti acquistati
1.
Ai titoli emessi dalla società cessionaria o dalla società emittente
titoli, per finanziare l'acquisto dei crediti, si applicano gli articoli
129 e 143 del testo unico bancario.
2. Alle emissioni dei titoli non si applicano il divieto di raccolta di
risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo 11, comma 2, del testo
unico bancario, né i limiti quantitativi alla raccolta prescritti dalla
normativa vigente; non trovano altresì applicazione gli articoli da 2410
a 2420 del codice civile.
Articolo
6
Disposizioni fiscali e di bilancio
1.
Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli indicati nell'articolo 5
si applica lo stesso trattamento stabilito per obbligazioni emesse dalle
società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani
e per titoli similari, ivi compreso il trattamento previsto dal decreto
legislativo 1o aprile 1996, n. 239.
2. Se la cessione ha per oggetto crediti derivanti dalle operazioni
indicate negli articoli 15, 16 e 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, continuano ad applicarsi le
agevolazioni previste nel citato articolo 15.
3. Le diminuzioni di valore registrate sugli attivi ceduti, sulle garanzie
rilasciate al cessionario e sulle attività, diverse da quelle oggetto di
cessione, poste a copertura delle operazioni di cartolarizzazione, nonché
gli accantonamenti effettuati a fronte delle garanzie rilasciate al
cessionario, possono essere imputati direttamente alle riserve
patrimoniali, se relativi a contratti di cartolarizzazione stipulati entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; essi vanno
imputati sul conto economico in quote costanti nell'esercizio in cui si
sono registrati la diminuzione di valore o gli accantonamenti e nei
quattro successivi. Delle operazioni di cartolarizzazione, delle eventuali
diminuzioni di valore e degli accantonamenti non ancora inclusi nel conto
economico occorre fornire indicazione nella nota integrativa di bilancio.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, le diminuzioni di valore ivi previste
concorrono alla determinazione del reddito di impresa negli esercizi in
cui sono iscritte al conto economico.
5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a lire 300
milioni annue per ciascuno degli anni dal 1999 al 2005, si provvede, per
gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Articolo
7
Altre operazioni
1.
Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili:
a) alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante
l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente da parte della società
per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli;
b) alle cessioni a fondi comuni di investimento, aventi per oggetto
crediti, costituiti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
2. Nel caso di operazioni realizzate mediante erogazione di un
finanziamento, i richiami al cedente e al cessionario devono intendersi
riferiti, rispettivamente, al soggetto finanziato e al soggetto
finanziatore.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Riassunto
della Legge n. 130
del 30 aprile 1999
La
legge regola le modalità, i requisiti dei partecipanti e dei crediti ai
fini della c.d. cartolarizzazione. Si tratta della possibilità di cedere
i propri crediti pecuniari, presenti e futuri, ad una società
appositamente costituita, che si occuperà della loro trasformazione in
titoli negoziabili sul mercato finanziario.
La società cessionaria o la società che emette i titoli, se diversa
dalla prima, deve avere per oggetto esclusivo la suddetta
cartolarizzazione. Per la stessa società, è disposto l'obbligo di tenere
il patrimonio relativo a ciascun credito, separato da quello degli altri
crediti e da quello societario. E su ciascun patrimonio sono ammesse
azioni di rivalsa solo da parte dei creditori acquirenti dei titoli
emessi. Inoltre, le somme che tale società riceve dai debitori ceduti,
devono essere destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei titoli che
saranno emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e per pagare i costi
relativi all'operazione.
Circa gli aspetti fiscali, i proventi derivanti dai titoli emessi sono
assoggettati, ai fini delle imposte dirette, a ritenuta del 12,5%, come
per le obbligazioni emesse da SPA quotate in mercati regolamentati. Per le
cessioni di crediti a medio e lungo termine, sono previste agevolazioni su
imposte di bollo, registro, ipotecarie, catastali e sulle concessioni
governative.
La società cedente potrà, infine, nel caso di contratti di cessione
stipulati entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge,
imputare direttamente alle riserve patrimoniali le diminuzioni di valore
registrate sugli attivi ceduti e sulle garanzie prestate a copertura delle
operazioni di cartolarizzazione. Le stesse somme dovranno essere imputate
al conto economico in quote costanti, nell'esercizio in cui sono
registrate e nei quattro successivi. In tale ipotesi, le diminuzioni di
valore suindicate, concorreranno alla determinazione del reddito d'impresa
negli esercizi in cui sono iscritte al conto economico.
tratto
da www.portalino.it/bancalex/index.html
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