|
Legge
108/96 Antiusura
Legge
675/96 Privacy
Legge
848/50 Salvaguardia dell'uomo e libertà fondamentali
Legge
154 Trasparenza operazioni
bancarie
Legge
386 Disciplina degli assegni bancari
Legge
235 Cancellazione protesti cambiari
Legge
281 Disciplina dei diritti dei
consumatori e degli utenti
|
Cancellazione
protesti
Legge
18 agosto 2000, n. 235
Nuove
norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari
(G.U.
28 agosto 2000, n. 200)
Art. 1.
1.
L'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 3. – 1. I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti
cambiari devono trasmettere al presidente della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, il giorno
successivo alla fine di ogni mese, l'elenco dei protesti per mancato
pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari
nonché l'elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali, con
l'eventuale motivazione del rifiuto. Uguale obbligo hanno gli uffici del
registro per le dichiarazioni di rifiuto di accettazione delle cambiali.
2. Nell'atto di protesto di cambiali accettate e di vaglia cambiari il
debitore contro il quale il protesto è levato deve essere identificato
con l'indicazione del nome, del domicilio, del luogo e della data di
nascita. Tali dati devono essere integralmente riportati nell'elenco dei
protesti trasmessi al presidente della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente per territorio e trascritti a fianco
del nome del debitore protestato nel registro informatico di cui
all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480.
3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura sono autorizzate ad elaborare le statistiche relative ai
protesti per mancata accettazione".
Art.
2.
1.
L'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, è sostituito dal
seguente:
"Art. 4. – 1. Il debitore che, entro il termine di dodici mesi
dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia
cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed
alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo
eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la cancellazione del
proprio nome dal registro informatico di cui all'articolo 3-bis del
decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. Il debitore che provveda al
pagamento oltre il predetto termine, può chiederne l'annotazione sul
citato registro informatico. A tale fine l'interessato presenta al
presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente per territorio la relativa formale istanza, compilata secondo
il modello allegato alla presente legge, corredata del titolo quietanzato
e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento,
nonché della quietanza relativa al versamento del diritto di cui al comma
5.
2. Istanza analoga a quella di cui al comma 1 può essere presentata da
chiunque dimostri di aver subíto levata di protesto, al proprio nome,
illegittimamente od erroneamente, nonché dai pubblici ufficiali
incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si
è proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto.
3. Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura provvede sull'istanza non oltre il termine di venti giorni
dalla data di presentazione della stessa. Sulla base dell'accertamento
della regolarità dell'adempimento o della sussistenza della illegittimità
o dell'errore del protesto, il presidente accoglie l'istanza e,
conseguentemente, dispone la cancellazione richiesta, curando sotto la sua
personale responsabilità l'esecuzione del provvedimento, da effettuare
non oltre cinque giorni dalla pronuncia dello stesso, mediante la
cancellazione definitiva dal registro dei dati relativi al protesto, che
si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. In caso contrario,
decreta la reiezione dell'istanza.
4. In caso di reiezione dell'istanza o di mancata decisione sulla stessa,
da parte del presidente della camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, entro il termine di cui al comma 3, l'interessato può
ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Il giudice competente è il
giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato. Per il
procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli
articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile.
5. Per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 è dovuto alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura un diritto pari,
per ogni protesto, a lire 15.000 per il primo anno successivo alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, rivalutato annualmente, con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in
base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati".
2. Alla legge 12 febbraio 1955, n. 77, come da ultimo modificata dalla
presente legge, è allegato il modello di istanza di cui all'annesso alla
presente legge.
Art.
3.
1.
All'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 6 è
aggiunto il seguente:
"6-bis. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di
ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche
dal registro informatico di cui all'articolo 3-bis del
decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. La cancellazione dei dati del
protesto è disposta dal presidente della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura competente per territorio non oltre il termine
di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza,
corredata del provvedimento di riabilitazione".
Art.
4.
1.
L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge
18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
novembre 1995, n. 480, è sostituito dal seguente: "La notizia di
ciascun protesto levato è conservata nel registro informatico fino alla
sua cancellazione, effettuata ai sensi dell'articolo 4 della legge 12
febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, o dell'articolo 17 della
legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero, in mancanza di tale cancellazione, per
cinque anni dalla data della registrazione".
2. Il comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre
1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995,
n. 480, è sostituito dal seguente:
"3. Il secondo comma dell'articolo 1 e l'articolo 2 della legge 12
febbraio 1955, n. 77, sono abrogati".
Art.
5.
1.
Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia
ancora operativo il registro informatico di cui all'articolo 3-bis
del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, la cancellazione del
nome di cui all'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come
sostituito dall'articolo 2 della presente legge, e all'articolo 17 della
legge 7 marzo 1996, n. 108, è effettuata, fino alla data di operatività
del registro informatico, dagli elenchi dei protesti di cui all'articolo 3
della medesima legge n. 77 del 1955, come sostituito dall'articolo 1 della
presente legge.
Art.
6.
1.
La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ANNESSO
(v. articolo 2, comma 2)
"ALLEGATO
(v. articolo 4)
MODELLO
DI ISTANZA
AL
PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI ............................................
Istanza ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e
successive modificazioni
Il sottoscritto
……………..…......................................……… nato a
………….....………… il …….……….…residente in
……...................................in via-piazza
…………………....……………….…..codice fiscale n.
……………………..……………
PREMESSO
che
sono stati protestati i seguenti titoli cambiari a firma dell'istante:
1. Importo lire …………. scadenza………data del protesto
………. notaio ………………...
2. Importo lire …………. scadenza………data del protesto
………. notaio ………………...
3. Importo lire …………. scadenza………data del protesto
………. notaio ………………...
4. Importo lire …………. scadenza………data del protesto
………. notaio ………………...
che in data ………………… il sottoscritto ha adempiuto al
pagamento delle somme recate dai predetti titoli, unitamente agli
interessi maturati come dovuti e alle spese per il protesto, come si
evince dagli allegati
CHIEDE
la
cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti, ai
sensi dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive
modificazioni.
data ………......…….
firma............................................................ ".
|