|
L
Legge
108/96 Antiusura
Legge
675/96 Privacy
Legge
848/50 Salvaguardia dell'uomo e libertà fondamentali
Legge
154 Trasparenza operazioni
bancarie
Legge
386 Disciplina degli assegni bancari
Legge
235 Cancellazione protesti cambiari
DL 116 del 22/06/07
Conti Dormienti
Legge 130/99
Legge 281
Tutela Consumatori
LG. 385/93 T.U.B.
Testo Unico Banche
Legge 448/98
INPS Cess.Crediti
|
Decreto
Legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia
(1)
Titolo II
Banche
Capo V
Banche cooperative
Art. 28 - Norme
applicabili
Sezione II
Banche di credito cooperativo
Art. 33 - Norme
generali
Art. 34 - Soci
Art. 35 - Operatività
Art. 36 - Fusioni
Art. 37 - Utili
Capo VI
Norme relative a particolari operazioni di credito
Titolo
III
Vigilanza
Capo II
Vigilanza su base consolidata
Art. 59 - Definizioni
Titolo IV
Disciplina delle crisi
Capo I
Banche
Capo
II
Gruppo bancario
Titolo VI
Trasparenza delle condizioni contrattuali
Capo III
Regole generali e controlli
Art. 127 - Regole
generali
Art. 128 - Controlli
Capo VI
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative
Art. 145 - Procedura
sanzionatoria
Art. 1
(Definizioni)
1. Nel presente decreto
legislativo l'espressione:
a)"autorità
creditizie" indica il Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio, il Ministro del tesoro e la Banca d'Italia;
b)"banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio
dell'attività bancaria;
c)"CICR" indica il Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio;
d)"CONSOB" indica la Commissione nazionale per le
società e la borsa;
d-bis) "COVIP"indica la commissione di vigilanza sui
fondi pensione;
e)"ISVAP" indica l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
f) "UIC"indica l'Ufficio italiano dei cambi;
g) "Stato comunitario" indica lo Stato membro della
Comunità Europea;
h) "Stato extracomunitario" indica lo Stato non membro
della Comunità Europe;
i) "legge fallimentare" indica il regio decreto 16
marzo 1942, n. 267;
l)"autorità competenti" indica, a seconda dei casi,
uno o più fra le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di
investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio,
sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari;
m) "Ministro del tesoro" indica il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
2. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a)
"banca italiana": la banca avente sede legale in Italia;
b) "banca comunitaria": la banca avente sede legale e
amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso
dall'Italia;
c) "banca extracomunitaria": la banca avente sede
legale in uno Stato extracomunitario;
d) "banche autorizzate in Italia": le banche italiane e
le succursali in Italia di banche extracomunitarie;
e) "succursale": una sede che costituisce parte,
sprovvista di personalità giuridica, di una banca e che effettua
direttamente, in tutto o in parte, l'attività della banca;
f) "attività ammesse al mutuo riconoscimento": le
attività di:
1) raccolta di depositi o di
altri fondi con obbligo di restituzione;
2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo,
il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di
credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il
"forfaiting");
3) leasing finanziario;
4) servizi di pagamento;
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, "travellers
cheques", lettere di credito);
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
- strumenti
di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);
- cambi;
- strumenti finanziari a termine e opzioni;
- contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
- valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni
di titoli e prestazioni di servizi connessi;
9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di
strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e
servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money
broking";
11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
13) servizi di informazione commerciale;
14) locazione di cassette di sicurezza;
15) altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte
dalle autorità comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla
seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità
europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
g)
"intermediari finanziari": i soggetti iscritti nell'elenco
previsto dall'articolo 106;
h) "stretti legami": i rapporti tra una banca e un
soggetto italiano o estero che:
1) controlla la banca;
2) è controllato dalla banca;
3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;
4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del
capitale con diritto di voto;
5) è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale
con diritto di voto(5).
3. La Banca d'Italia, può
ulteriormente qualificare, in conformità delle deliberazioni del CICR, la
definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h),
al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle
funzioni di vigilanza(6).
Titolo I
Autorità creditizie
Art. 2
(Comitato interministeriale per il credito e il risparmio)
1. Il Comitato interministeriale
per il credito e il risparmio ha l'alta vigilanza in materia di credito e
di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua
competenza dal presente decreto legislativo o da altre leggi. Il CICR è
composto dal Ministro del tesoro, che lo presiede, dal Ministro del
commercio con l'estero, dal Ministro per il coordinamento delle politiche
agricole, alimentari e forestali, dal Ministro delle finanze, dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dei lavori
pubblici e dal Ministro per le politiche comunitarie(7).
Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia.
2. Il presidente può invitare
altri ministri a intervenire a singole riunioni.
3. Il CICR è validamente
costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Il direttore generale del
tesoro svolge funzioni di segretario. Il CICR determina le norme
concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento. Per
l'esercizio delle proprie funzioni il CICR si avvale della Banca d'Italia.
Art. 3
(Ministro del tesoro)
1. Il Ministro del tesoro adotta
con decreto i provvedimenti di sua competenza previsti dal presente
decreto legislativo e ha facoltà di sottoporli preventivamente al CICR.
2. In caso di urgenza il
Ministro del tesoro sostituisce il CICR. Dei provvedimenti assunti è data
notizia al CICR nella prima riunione successiva, che deve essere convocata
entro trenta giorni.
Art. 4
(Banca d'Italia)
1. La Banca d'Italia,
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le
deliberazioni di competenza del CICR previste nei titoli II e III e
nell'articolo 107. La Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi
previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di
carattere particolare di sua competenza.
2. La Banca d'Italia determina e
rende pubblici previamente i principi e i criteri dell'attività di
vigilanza.
3. La Banca d'Italia, fermi
restando i diversi termini fissati da disposizioni di legge, stabilisce i
termini per provvedere, individua il responsabile del procedimento, indica
i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti aventi carattere
generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge
7 agosto 1990, n. 241, intendendosi attribuiti al Governatore della Banca
d'Italia i poteri per l'adozione degli atti amministrativi generali
previsti da dette disposizioni.
4. La Banca d'Italia pubblica
annualmente una relazione sull'attività di vigilanza.
Art. 5
(Finalità e destinatari della vigilanza)
1. Le autorità creditizie
esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto
legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti
vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività
del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in
materia creditizia.
2. La vigilanza si esercita nei
confronti delle banche, dei gruppi bancari e degli intermediari
finanziari.
3. Le autorità creditizie
esercitano altresì gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge.
Art. 6
(Rapporti con il diritto comunitario)
1. Le autorità creditizie
esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni
comunitarie, applicano i regolamenti e le decisioni della Comunità
europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia
e finanziaria.
Art. 7
(Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità)
1. Tutte le notizie, le
informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della
sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro del
tesoro, Presidente CICR. Il segreto non può essere opposto all'autorità
giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le
indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente(8).
2. I dipendenti della Banca
d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici
ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore
tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di
reati.
3. I dipendenti della Banca
d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio.
4. Le pubbliche amministrazioni
e gli enti pubblici forniscono le informazioni e le altre forme di
collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in conformità delle leggi
disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
5. La Banca d'Italia, la CONSOB,
la COVIP, L'ISVAP e L'UIC collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Detti organismi
non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio(9).
6. La Banca d'Italia collabora,
anche mediante scambio d'informazioni, con le autorità competenti degli
altri Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le
informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle
autorità italiane competenti, salvo diniego dell'autorità dello Stato
comunitario che ha fornito le informazioni(10).
7. Nell'ambito di accordi di
cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia
può scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di
vigilanza con le autorità competenti degli Stati extracomunitari; le
informazioni che la Banca d'Italia ha ricevuto da un altro Stato
comunitario possono essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito
delle autorità che le hanno fornite(11).
8. La Banca d'Italia può
scambiare informazioni con autorità amministrative o giudiziarie
nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o
all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero o
di banche comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonché relativi a
soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con
le autorità extracomunitarie lo scambio di informazioni avviene con le
modalità di cui al comma 7(12).
9. La Banca d'Italia può
comunicare ai sistemi di garanzia italiani e, a condizione che sia
assicurata la riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo
possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi (13).
10. Nel rispetto delle
condizioni previste dalle direttive comunitarie applicabili alle banche,
la Banca d'Italia può scambiare informazioni con altre autorità e
soggetti esteri indicati dalle direttive medesime(14).
Art. 8
(Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici)
1. La Banca d'Italia pubblica un
Bollettino contenente i provvedimenti di carattere generale emanati dalle
autorità creditizie nonché altri provvedimenti rilevanti relativi ai
soggetti sottoposti a vigilanza. I provvedimenti sono pubblicati entro il
secondo mese successivo a quello della loro adozione.
2. Le delibere del CICR e i
provvedimenti di carattere generale del Ministro del tesoro emanati ai
sensi del presente decreto legislativo sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. I provvedimenti di carattere generale
della Banca d'Italia sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono
destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza.
3. La Banca d'Italia pubblica
elaborazioni e dati statistici relativi ai soggetti sottoposti a
vigilanza.
Art. 9
(Reclamo al CICR)
1. Contro i provvedimenti
adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di vigilanza a
essa attribuiti dal presente decreto legislativo è ammesso reclamo al
CICR, da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di 30 giorni dalla
comunicazione o dalla pubblicazione. Si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, numero 1199.
2. Il reclamo è deciso dal CICR
previa consultazione delle associazioni di categoria dei soggetti
sottoposti a vigilanza, nel caso in cui la decisione comporti la
risoluzione di questioni di interesse generale per la categoria.
3. Il CICR stabilisce in via
generale, con propria deliberazione, le modalità per la consultazione
prevista dal comma 2.
Titolo II
Banche
Capo I
Nozione di attività bancaria e
di raccolta del risparmio
Art. 10
(Attività bancaria)
1. La raccolta di risparmio tra
il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria.
Essa ha carattere d'impresa.
2. L'esercizio dell'attività
bancaria è riservato alle banche.
3. Le banche esercitano, oltre
all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la
disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali.
Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.
Art. 11
(Raccolta del risparmio)
1. Ai fini del presente decreto
legislativo è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo
di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.
2. La raccolta del risparmio tra
il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.
3. Il CICR stabilisce limiti e
criteri, anche con riguardo all'attività e alla forma giuridica dei
soggetti, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il
pubblico quella effettuata:
a)
presso soci e dipendenti;
b) presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa
controllante.
4. Il divieto del comma 2 non si
applica:
a) agli
Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o
più Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la
raccolta del risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali
degli Stati comunitari;
b) agli Stati extracomunitari e ai soggetti esteri abilitati da
speciali disposizioni del diritto italiano;
c) alle società per azioni e in accomandita per azioni per la
raccolta effettuata, nei limiti previsti dal codice civile, mediante
l'emissione di obbligazioni;
c-bis) alle società cooperative per la raccolta effettuata
mediante l'emissione di obbligazioni(15);
d) alle società e agli enti con titoli negoziati in un mercato
regolamentato per la raccolta effettuata mediante titoli anche
obbligazionari(16);
d-bis) agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale
individuati dal CICR(17);
e) alle imprese per la raccolta effettuata tramite banche ed enti
sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che esercitano attività
assicurativa o finanziaria(18);
f) agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che
svolgono attività assicurativa o finanziaria, per la raccolta a essi
specificamente consentita da disposizioni di legge;
g) alle società per la cartolarizzazione dei crediti previste
dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, per la raccolta effettuata ai sensi
della medesima legge(19)
4-bis. Il CICR
stabilisce limiti e criteri per la raccolta effettuata dai soggetti
indicati nelle lettere c-bis), d), d-bis) ed e)
del comma 4, avendo riguardo anche all'attività dell'emittente a fini di
tutela della riserva dell'attività bancaria stabilita dall'articolo 10(20).
Per la raccolta effettuata dai soggetti indicati nelle lettere d) e
d-bis), le disposizioni del CICR possono derogare ai limiti
previsti dal primo comma dell'articolo 2410 del codice civile. Il CICR, su
proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, individua le
caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei titoli mediante i quali
la raccolta può essere effettuata(21).
5. Nei casi previsti dal comma
4, lettere c), c-bis), d), d-bis), e)
e f) sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista e ogni
forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di
pagamento a spendibilità generalizzata(22).
Art. 12
(Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche)
1. Le banche, in qualunque forma
costituite, possono emettere obbligazioni, anche convertibili, nominative
o al portatore.
2. ...omissis...(23).
3. L'emissione delle
obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società
è deliberata dall'organo amministrativo; non si applicano gli articoli
2410, 2411, 2412, 2413, primo comma, n. 3, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418 e
2419 del codice civile.
4. Alle obbligazioni
convertibili in azioni proprie si applicano le norme del codice civile,
eccetto l'articolo 2410(24).
5. L'emissione delle
obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società
è disciplinata dalla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni
del CICR.
6. Le banche possono emettere
titoli di deposito nominativi o al portatore. La Banca d'Italia, in
conformità delle deliberazioni del CICR, può disciplinarne le modalità
di emissione.
7. La Banca d'Italia disciplina
le emissioni da parte delle banche di prestiti subordinati, irredimibili
ovvero rimborsabili previa autorizzazione della medesima Banca d'Italia.
Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma di obbligazioni o di
titoli di deposito.
Capo II
Autorizzazione all'attività
bancaria, succursali e libera prestazione di servizi
Art. 13
(Albo)
1. La Banca d'Italia iscrive in
un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle
banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.
2. Le banche indicano negli atti
e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
Art. 14
(Autorizzazione all'attività bancaria)
1. La Banca d'Italia autorizza
l'attività bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) sia
adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per
azioni a responsabilità limitata;
a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel
territorio della Repubblica(25);
b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello
determinato dalla Banca d'Italia;
c) venga presentato un programma concernente l'attività
iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
d) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità
stabiliti dall'articolo 25 e sussistano i presupposti per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19;
e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo abbiano i requisiti di professionalità e di onorabilità
indicati nell'articolo 26;
f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di
appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo
esercizio delle funzioni di vigilanza(26).
2. La Banca d'Italia nega
l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma
1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.
2-bis. La Banca
d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di
decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato
l'esercizio dell'attività(27).
3. Non si può dare corso al
procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti
l'autorizzazione del comma 1.
4. Lo stabilimento in Italia
della prima succursale di una banca extracomunitaria è autorizzato con
decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro degli affari
esteri, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione è comunque
subordinata al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1,
lettere b), c) ed e). L'autorizzazione è
rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità.
Art. 15
(Succursali)
1. Le banche italiane possono
stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati
comunitari. La Banca d'Italia può vietare lo stabilimento di una nuova
succursale per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture
organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale
della banca.
2. Le banche italiane possono
stabilire succursali in uno Stato extracomunitario previa autorizzazione
della Banca d'Italia.
3. Le banche comunitarie possono
stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo
insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da
parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale
inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione. La Banca d'Italia
e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, indicano, se del
caso, all'autorità competente dello Stato comunitario e alla banca le
condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, è subordinato
l'esercizio dell'attività della succursale.
4. Le banche extracomunitarie già
operanti nel territorio della Repubblica con una succursale possono
stabilire altre succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.
5. La Banca d'Italia, nei casi
in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare,
dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3
e dell'apertura di succursali all'estero da parte di banche italiane.
Art. 16
(Libera prestazione di servizi)
1. Le banche italiane possono
esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato
comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure
fissate dalla Banca d'Italia.
2. Le banche italiane possono
operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali previa
autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Le banche comunitarie possono
esercitare le attività previste dal comma 1 nel territorio della
Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia
stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza.
4. Le banche extracomunitarie
possono operare in Italia senza stabilirvi succursali previa
autorizzazione della Banca d'Italia, rilasciata sentita la CONSOB per
quanto riguarda le attività di intermediazione mobiliare(28).
5. La Banca d'Italia, nei casi
in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare,
dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3
e della prestazione all'estero di servizi da parte di banche italiane.
Art. 17
(Attività non ammesse al mutuo riconoscimento)
1. La Banca d'Italia, in
conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina l'esercizio di
attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte
di banche comunitarie nel territorio della Repubblica.
Art. 18
(Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento)
1. Le disposizioni dell'articolo
15, comma 1, e dell'articolo 16, comma 1, si applicano anche alle società
finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza
prudenziale, quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più
banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia.
2. Le disposizioni dell'articolo
15, comma 3, e dell'articolo 16, comma 3, si applicano, in armonia con la
normativa comunitaria, anche alle società finanziarie aventi sede legale
in uno Stato comunitario quando la partecipazione di controllo è detenuta
da una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato.
3. La Banca d'Italia, nei casi
in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare,
comunica alla CONSOB le società finanziarie ammesse al mutuo
riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Alle società finanziarie
ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 54, commi 1, 2 e 3.
5. Alle società finanziarie
ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi del comma 2 si applicano altresì
le disposizioni previste dall'articolo 79.
Capo III
Partecipazioni al capitale delle
banche
Art. 19
(Autorizzazioni)
1. La Banca d'Italia autorizza
preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo di azioni o quote di
banche da chiunque effettuata quando comporta, tenuto conto delle azioni o
quote già possedute, una partecipazione superiore al 5 per cento del
capitale della banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto
e, indipendentemente da tale limite, quando la partecipazione comporta il
controllo della banca stessa.
2. La Banca d'Italia, inoltre,
autorizza preventivamente le variazioni della partecipazione quando
comportano partecipazioni al capitale della banca superiori ai limiti
percentuali stabiliti dalla medesima Banca d'Italia e, indipendentemente
da tali limiti, quando le variazioni comportano il controllo della banca
stessa.
3. L'autorizzazione prevista dal
comma 1 è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società
che detiene una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale di
una banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto o che,
comunque, comporta il controllo della banca stessa.
4. La Banca d'Italia individua i
soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando il diritto di voto
spetta o è attribuito a un soggetto diverso dal socio.
5. La Banca d'Italia rilascia
l'autorizzazione quando ricorrano condizioni atte a garantire una gestione
sana e prudente della banca; l'autorizzazione può essere sospesa o
revocata.
6. I soggetti che, anche
attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività
d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere
autorizzati ad acquisire azioni o quote che comportano, unitamente a
quelle già possedute, una partecipazione superiore al 15 per cento del
capitale di una banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto
o, comunque, il controllo della banca stessa.
7. La Banca d'Italia nega o
revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma
conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel
comma 6, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca
della maggioranza degli amministratori della banca, tale da pregiudicare
la gestione sana e prudente della banca stessa.
8. Se alle operazioni indicate
nei commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari
che non assicurano condizioni di reciprocità, la Banca d'Italia comunica
la domanda di autorizzazione al Ministro del tesoro, su proposta del quale
il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione.
9. La Banca d'Italia, in
conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del
presente articolo.
Art. 20
(Obblighi di comunicazione)
1. Chiunque partecipa al
capitale di una banca in misura superiore alla percentuale stabilita dalla
Banca d'Italia, ne dà comunicazione alla medesima Banca d'Italia e alla
banca. Le variazioni della partecipazione sono comunicate quando superano
la misura stabilita dalla Banca d'Italia.
2. Ogni accordo, in qualsiasi
forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o
da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in una
banca, anche cooperativa, o in una società che la controlla deve essere
comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali
rappresentanti della banca o della società cui l'accordo si riferisce
entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in forma
scritta, dal momento di accertamento delle circostanze che ne rivelano
l'esistenza. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da
pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la Banca d'Italia può
sospendere il diritto di voto dei soci partecipanti all'accordo stesso.
3. La Banca d'Italia determina
presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dal comma 1
anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è
attribuito a soggetto diverso dal socio. La Banca d'Italia determina
altresì le modalità delle comunicazioni previste dal comma 2.
4. La Banca d'Italia, al fine di
verificare l'osservanza degli obblighi indicati nei commi 1 e 2, può
chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.
Art. 21
(Richiesta di informazioni)
1. La Banca d'Italia può
richiedere alle banche e alle società e agli enti di qualsiasi natura che
partecipano al loro capitale l'indicazione nominativa dei soci secondo
quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri
dati a loro disposizione.
2. La Banca d'Italia può altresì
richiedere agli amministratori delle società e degli enti che partecipano
al capitale delle banche l'indicazione delle società e degli enti
controllanti.
3. Le società fiduciarie che
abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di società appartenenti a
terzi comunicano alla Banca d'Italia, se questa lo richieda, le generalità
dei fiducianti.
4. Le notizie previste dal
presente articolo possono essere richieste anche a società ed enti
stranieri.
5. La Banca d'Italia informa la
CONSOB delle richieste che interessano società ed enti con titoli
negoziati in un mercato regolamentato.
Art. 22
(Partecipazioni indirette)
1. Ai fini del presente capo si
considerano anche le partecipazioni al capitale delle banche acquisite o
comunque possedute per il tramite di società controllate, di società
fiduciarie o per interposta persona.
Art. 23
(Nozione di controllo)
1. Ai fini del presente capo il
controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società,
nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice
civile.
2. Il controllo si considera
esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria,
allorché ricorra una delle seguenti situazioni:
1)
esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il
diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero
dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o
la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;
3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere
finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
a) la
trasmissione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di
altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti
dalle azioni o dalle quote possedute;
d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in
base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e
dei dirigenti delle imprese;
4)
assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi
amministrativi o per altri concordanti elementi.
Art. 24
(Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione)
1. Non può essere esercitato il
diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali le
autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero
siano state sospese o revocate. Il diritto di voto non può essere altresì
esercitato per le azioni o quote per le quali siano state omesse le
comunicazioni previste dall'articolo 20.
2. In caso di inosservanza del
divieto, la deliberazione è impugnabile, a norma dell'articolo 2377 del
codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta
senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione può
essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della
deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro
delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le
quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini
della regolare costituzione dell'assemblea.
3. Le azioni o quote possedute
da un soggetto indicato nel comma 6 dell'articolo 19 che eccedono il 15
per cento del capitale della banca rappresentato da azioni o quote con
diritto di voto o ne comportano il controllo, devono essere alienate entro
i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. In caso di inosservanza, il
tribunale, su richiesta della Banca d'Italia, ordina la vendita delle
azioni o delle quote.
Capo IV
Requisiti di professionalità e
di onorabilità
Art. 25
(Requisiti di onorabilità dei partecipanti)
1. Il Ministro del tesoro,
sentita la Banca d'Italia, determina, con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti
di onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche(29).
2. Con il regolamento previsto
dal comma 1 il Ministro del tesoro stabilisce la quota del capitale che
deve essere posseduta per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo
fine si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di
società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.
3. In mancanza dei requisiti non
può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote
eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione è
impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se la maggioranza
richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette
azioni o quote. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca
d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa
è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi
dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato
il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione
dell'assemblea.
Art. 26
(Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti
aziendali)
1. I soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono
possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti con
regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentita la Banca d'Italia,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400(30).
2. Il difetto dei requisiti
determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di
amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del
difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla
Banca d'Italia.
3. Il regolamento previsto dal
comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla
carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità
indicate nel comma 2.
Art. 27
(Incompatibilità)
1. Il CICR può disciplinare
l'assunzione di cariche amministrative presso le banche da parte di
dipendenti delle amministrazioni dello Stato. Resta ferma l'applicazione
dell'articolo 26.
Capo V
Banche cooperative
Art. 28
(Norme applicabili)
1. L'esercizio dell'attività
bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche
popolari e alle banche di credito cooperativo disciplinate dalle sezioni I
e II del presente capo.
2. Alle banche popolari e alle
banche di credito cooperativo non si applicano i controlli sulle società
cooperative attribuiti all'autorità governativa dal codice civile.
Sezione I
Banche popolari
Art. 29
(Norme generali)
1. Le banche popolari sono
costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità
limitata.
2. Il valore nominale delle
azioni non può essere inferiore a due euro(31).
3. La nomina degli
amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente all'assemblea dei soci.
4. Alle banche popolari non si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n.
1577, e successive modificazioni.
Art. 30
(Soci)
1. Ogni socio ha un voto,
qualunque sia il numero delle azioni possedute.
2. Nessuno può detenere azioni
in misura eccedente lo 0,50 per cento del capitale sociale. La banca,
appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la
violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro
un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti
patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono
acquisiti dalla banca.
3. Il divieto previsto dal comma
2 non si applica agli organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria
di ciascuno di essi.
4. Il numero minimo dei soci non
può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la
compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso
contrario, la banca è posta in liquidazione.
5. Le delibere del consiglio di
amministrazione di rigetto delle domande di ammissione a socio debbono
essere motivate avuto riguardo all'interesse della società, alle
prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa(32).
Il consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di
ammissione su richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi
dello statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante socio.
L'istanza di revisione deve essere presentata entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione della deliberazione e il collegio dei
probiviri si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta.
6. Coloro ai quali il consiglio
di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio possono esercitare
i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute,
fermo restando quanto disposto dal comma 2.
Art. 31
(Trasformazioni e fusioni)
1. La Banca d'Italia,
nell'interesse dei creditori ovvero per esigenze di rafforzamento
patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema, autorizza le
trasformazioni di banche popolari in società per azioni ovvero le fusioni
alle quali prendono parte banche popolari e da cui risultino società per
azioni.
2. Le deliberazioni assembleari
sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le
modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle
modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica
quella meno elevata. E' fatto salvo il diritto di recesso dei soci.
3. Si applicano l'articolo 56,
comma 2, e l'articolo 57, commi 2, 3 e 4.
Art. 32
(Utili)
1. Le banche popolari devono
destinare almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a riserva
legale.
2. La quota di utili non
assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre destinazioni
previste dallo statuto o non distribuita ai soci, è destinata a
beneficenza o assistenza.
Sezione II
Banche di credito cooperativo
Art. 33
(Norme generali)
1. Le banche di credito
cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a
responsabilità limitata.
2. La denominazione deve
contenere l'espressione "credito cooperativo".
3. La nomina degli
amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente all'assemblea dei soci.
4. Il valore nominale di
ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque euro né superiore
a cinquecento euro(33)
Art. 34
(Soci)
1. Il numero minimo dei soci
delle banche di credito cooperativo non può essere inferiore a duecento.
Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere
reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in
liquidazione.
2. Per essere soci di una banca
di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare
con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca
stessa.
3. Ogni socio ha un voto,
qualunque sia il numero delle azioni possedute.
4. Nessun socio può possedere
azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila euro(34).
5. ... omissis ...(35)
6. Si applica l'art. 30, comma 5(36).
Art. 35
(Operatività)
1. Le banche di credito
cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La
Banca d'Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole
banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di
soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di
stabilità.
2. Gli statuti contengono le
norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e
alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati
dalla Banca d'Italia.
Art. 36
(Fusioni)
1. La Banca d'Italia autorizza,
nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità,
fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da
cui risultino banche popolari o banche costituite in forma di società per
azioni.
2. Le deliberazioni assembleari
sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le
modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle
modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica
quella meno elevata. E' fatto salvo il diritto di recesso dei soci.
3. Si applica l'articolo 57,
commi 2, 3 e 4.
Art. 37
(Utili)
1. Le banche di credito
cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento degli utili
netti annuali a riserva legale.
2. Una quota degli utili netti
annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e
lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste
dalla legge.
3. La quota di utili che non è
assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la
rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai
soci deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità.
Capo VI
Norme relative a particolari
operazioni di credito
Sezione I
Credito fondiario e alle opere
pubbliche
Art. 38
(Nozione di credito fondiario)
1. Il credito fondiario ha per
oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e
lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili.
2. La Banca d'Italia, in
conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo
dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati
o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui
la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la
concessione dei finanziamenti.
Art. 39
(Ipoteche)
1. Ai fini dell'iscrizione
ipotecaria le banche possono eleggere domicilio presso la propria sede.
2. Quando la stipulazione del
contratto e l'erogazione del denaro formino oggetto di atti separati, il
conservatore dei registri immobiliari, in base alla quietanza rilasciata
dal beneficiario del finanziamento, esegue, a margine dell'iscrizione già
presa, l'annotazione dell'avvenuto pagamento e dell'eventuale variazione
degli interessi convenuta dalle parti; in tal caso l'ipoteca iscritta fa
collocare nello stesso grado gli interessi nella misura risultante
dall'annotazione stessa.
3. Il credito della banca
relativo a finanziamenti con clausole di indicizzazione è garantito
dall'ipoteca iscritta fino a concorrenza dell'importo effettivamente
dovuto per effetto dell'applicazione di dette clausole. L'adeguamento
dell'ipoteca si verifica automaticamente se la nota d'iscrizione menziona
la clausola di indicizzazione.
4. Le ipoteche a garanzia dei
finanziamenti non sono assoggettate a revocatoria fallimentare quando
siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza
dichiarativa di fallimento. L'articolo 67 della legge fallimentare non si
applica ai pagamenti effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari.
5. I debitori, ogni volta che
abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una
riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre il
diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili
ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le
somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia
sufficiente ai sensi dell'articolo 38.
6. In caso di edificio o
complesso condominiale, il debitore e il terzo acquirente del bene
ipotecato hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in quote e,
correlativamente, al frazionamento dell'ipoteca a garanzia. Il
conservatore dei registri immobiliari annota la suddivisione e il
frazionamento a margine dell'iscrizione presa.
7. Agli effetti dei diritti di
scritturato e degli emolumenti ipotecari, nonché dei compensi e dei
diritti spettanti al notaio, gli atti e le formalità ipotecarie, anche di
annotazione, si considerano come una sola stipula, una sola operazione sui
registri immobiliari e un solo certificato. Gli onorari notarili sono
ridotti alla metà.
Art. 40
(Estinzione anticipata e risoluzione del contratto)
1. I debitori hanno facoltà di
estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito,
corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per
l'estinzione contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalità
di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo fine
di garantire la trasparenza delle condizioni(37).
2. La banca può invocare come
causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso
si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine
costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il
centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.
Art. 41
(Procedimento esecutivo)
1. Nel procedimento di
espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della
notificazione del titolo contrattuale esecutivo.
2. L'azione esecutiva sui beni
ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o
proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del
debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione. La somma
ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto
risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.
3. Il custode dei beni
pignorati, l'amministratore giudiziario e il curatore del fallimento del
debitore versano alla banca le rendite degli immobili ipotecati a suo
favore, dedotte le spese di amministrazione e i tributi, sino al
soddisfacimento del credito vantato.
4. Con il provvedimento che
dispone la vendita o l'assegnazione, il giudice dell'esecuzione prevede,
indicando il termine, che l'aggiudicatario o l'assegnatario, che non
intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di
finanziamento prevista dal comma 5, versino direttamente alla banca la
parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa.
L'aggiudicatario o l'assegnatario che non provvedano al versamento nel
termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell'articolo 587
del codice di procedura civile.
5. L'aggiudicatario o
l'assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione del giudice
dell'esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore
espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purché entro quindici
giorni dal decreto previsto dall'articolo 574 del codice di procedura
civile ovvero dalla data dell'aggiudicazione o dell'assegnazione paghino
alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese. Nel caso di vendita
in più lotti, ciascun aggiudicatario o assegnatario è tenuto a versare
proporzionalmente alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese.
6. Il trasferimento del bene
espropriato e il subentro nel contratto di finanziamento previsto dal
comma 5 restano subordinati all'emanazione del decreto previsto
dall'articolo 586 del codice di procedura civile.
Art. 42
(Nozione di credito alle opere pubbliche)
1. Il credito alle opere
pubbliche ha per oggetto la concessione, da parte di banche, a favore di
soggetti pubblici o privati, di finanziamenti destinati alla realizzazione
di opere pubbliche o di impianti di pubblica utilità.
2. Quando la concessione del
finanziamento avviene a favore di soggetti privati, il requisito di opera
pubblica o di pubblica utilità deve risultare da leggi o da provvedimenti
della pubblica amministrazione.
3. I finanziamenti possono
essere assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 46.
4. Quando i finanziamenti siano
garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla
presente sezione per le operazioni di credito fondiario.
Sezione II
Credito agrario e peschereccio
Art. 43
(Nozione)
1. Il credito agrario ha per
oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati
alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o
collaterali.
2. Il credito peschereccio ha
per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati
alle attività di pesca e acquacoltura, nonché a quelle a esse connesse o
collaterali.
3. Sono attività connesse o
collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché
le altre attività individuate dal CICR.
4. Le operazioni di credito
agrario e di credito peschereccio possono essere effettuate mediante
utilizzo, rispettivamente, di cambiale agraria e di cambiale pesca. La
cambiale agraria e la cambiale pesca devono indicare lo scopo del
finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonché il luogo
dell'iniziativa finanziata. La cambiale agraria e la cambiale pesca sono
equiparate a ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria.
Art. 44
(Garanzie)
1. I finanziamenti di credito
agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, possono essere
assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 46.
2. I finanziamenti a breve e
medio termine di credito agrario e di credito peschereccio sono assistiti
da privilegio legale sui seguenti beni mobili dell'impresa finanziata:
a)
frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione;
b) bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e
altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso;
c) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni
indicati nelle lettere a) e b).
3. Il privilegio legale si
colloca nel grado immediatamente successivo ai crediti per le imposte sui
redditi immobiliari di cui al numero 2) dell'articolo 2778 del codice
civile.
4. In caso di inadempimento, il
giudice del luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai privilegi di cui
ai commi 1 e 2 può, su istanza della banca creditrice, assunte sommarie
informazioni, disporne l'apprensione e la vendita. Quest'ultima è
effettuata ai sensi dell'articolo 1515 del codice civile.
5. Ove i finanziamenti di
credito agrario e di credito peschereccio siano garantiti da ipoteca su
immobili, si applica la disciplina prevista dalla sezione I del presente
capo per le operazioni di credito fondiario(38).
Art. 45
(Fondo interbancario di garanzia)
1. Le operazioni di credito
agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo
interbancario di garanzia, avente personalità giuridica e gestione
autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro,
sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole,
alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la
garanzia e determina i criteri e i limiti degli interventi del Fondo,
nonché l'entità delle contribuzioni a esso dovute da parte delle banche,
in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia.
3. L'organizzazione interna e il
funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo statuto, approvato con
decreto del Ministro del tesoro.
4. Presso il Fondo è operante
la Sezione speciale prevista dall'articolo 21 della legge 9 maggio 1975,
n. 153, dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa. Alla Sezione si
applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.
5. Presso il Fondo è altresì
operante una Sezione di garanzia per il credito peschereccio, avente
personalità giuridica con amministrazione autonoma e gestione fuori
bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e
sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro. Alla Sezione si
applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.
Sezione III
Altre operazioni
Art. 46
(Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi)
1. La concessione di
finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese può
essere garantita da privilegio speciale su beni mobili comunque destinati
all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici registri. Il
privilegio può avere a oggetto:
a)
impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali;
b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte,
prodotti finiti, frutti, bestiame e merci;
c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;
d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni
indicati nelle lettere precedenti(39).
2. Il privilegio, a pena di
nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere
esattamente descritti i beni e i crediti sui quali il privilegio viene
costituito, la banca creditrice, il debitore e il soggetto che ha concesso
il privilegio, l'ammontare e le condizioni del finanziamento nonché la
somma di denaro per la quale il privilegio viene assunto.
3. L'opponibilità a terzi del
privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro
indicato nell'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto
dal quale il privilegio risulta. La trascrizione deve effettuarsi presso i
competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata e presso
quelli del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha concesso il
privilegio(40).
4. Il privilegio previsto dal
presente articolo si colloca nel grado indicato nell'articolo 2777, ultimo
comma, del codice civile e non pregiudica gli altri titoli di prelazione
di pari grado con data certa anteriore a quella della trascrizione.
5. Fermo restando quanto
disposto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere
esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti
sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal
comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio
nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul
corrispettivo.
6. Gli onorari notarili sono
ridotti alla metà(41).
Art. 47
(Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici)
1. Tutte le banche possono
erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di
agevolazione, purché essi siano regolati da contratto con
l'amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attività che le
banche possono svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano
integralmente le disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese
quelle relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di
procedura.
2. L'assegnazione e la gestione
di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti
e la prestazione di servizi a essi inerenti, sono disciplinate da
contratti stipulati tra l'amministrazione pubblica competente e le banche
da questa prescelte. I contratti indicano criteri e modalità idonei a
superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attività
svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine, possono essere
istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in
materia agevolativa e separate contabilità. I contratti determinano
altresì i compensi e i rimborsi spettanti alle banche(42).
3. I contratti indicati nel
comma 2 possono prevedere che la banca alla quale è attribuita la
gestione di un fondo pubblico di agevolazione è tenuta a stipulare a sua
volta contratti con altre banche per disciplinare la concessione, a valere
sul fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati.
Questi ultimi contratti sono approvati dall'amministrazione pubblica
competente(43).
Art. 48
(Credito su pegno)
1. Le banche possono
intraprendere l'esercizio del credito su pegno di cose mobili disciplinato
dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25 maggio 1939, n.
1279, dotandosi delle necessarie strutture e dandone comunicazione alla
Banca d'Italia(44).
Capo VII
Assegni circolari e decreto
ingiuntivo
Art. 49
(Assegni circolari)
1. La Banca d'Italia autorizza
le banche alla emissione degli assegni circolari nonché di altri assegni
a essi assimilabili o equiparabili. Il provvedimento di autorizzazione è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La Banca d'Italia, in
conformità delle deliberazioni del CICR, determina la misura, la
composizione e le modalità per il versamento della cauzione che le banche
emittenti sono tenute a costituire presso la medesima Banca d'Italia a
fronte della circolazione degli assegni indicati nel comma 1.
Art. 50
(Decreto ingiuntivo)
1. La Banca d'Italia e le banche
possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del
codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato
conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca
interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e
liquido.
Titolo III
Vigilanza
Capo I
Vigilanza sulle banche
Art. 51
(Vigilanza informativa)
1. Le banche inviano alla Banca
d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le
segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto.
Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti
dalla Banca d'Italia.
Art. 52 (45)
(Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del
controllo dei conti(46))
1. Il collegio sindacale informa
senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga
a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una
irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme
disciplinanti l'attività bancaria.
2. Le società che esercitano
attività di revisione contabile presso le banche comunicano senza indugio
alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento
dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme
disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la
continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio
con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio
sul bilancio. Tali società inviano alla Banca d'Italia ogni altro dato o
documento richiesto.
3. I commi 1 e 2 si applicano
anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società
che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi
dell'articolo 23.
4. La Banca d'Italia stabilisce
modalità e termini per la trasmissione delle informazioni previste dai
commi 1 e 2.
Art. 53
(Vigilanza regolamentare)
1. La Banca d'Italia, in
conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere
generale aventi a oggetto:
a)
l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli
interni.
2. Le disposizioni emanate ai
sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano
sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia può:
a)
convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti delle banche per
esaminare la situazione delle stesse;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche,
fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate
decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi
collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano
ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti
specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel
comma 1.
4. Le banche devono rispettare,
per la concessione di credito in favore di soggetti a loro collegati o che
in esse detengono una partecipazione rilevante al capitale, i limiti
indicati dalla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR.
Tali limiti sono determinati con esclusivo riferimento al patrimonio della
banca e alla partecipazione in essa detenuta dal soggetto richiedente il
credito. Il CICR disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i
loro azionisti rilevanti, relativi alle altre attività bancarie.
Art. 54
(Vigilanza ispettiva)
1. La Banca d'Italia può
effettuare ispezioni presso le banche e richiedere a esse l'esibizione di
documenti e gli atti che ritenga necessari.
2. La Banca d'Italia può
richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario che esse
effettuino accertamenti presso succursali di banche italiane stabilite nel
territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità delle
verifiche.
3. Le autorità competenti di
uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono
ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le succursali
stabilite nel territorio della Repubblica di banche dalle stesse
autorizzate. Se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo
richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli
accertamenti ovvero concordare altre modalità delle verifiche.
4. A condizione di reciprocità,
la Banca d'Italia può concordare con le autorità competenti degli Stati
extracomunitari modalità per l'ispezione di succursali di banche
insediate nei rispettivi territori.
5. La Banca d'Italia dà notizia
alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3.
Art. 55
(Controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie)
1. La Banca d'Italia, in
conformità delle deliberazioni del CICR, esercita controlli sulle
succursali di banche comunitarie nel territorio della Repubblica.
Art. 56
(Modificazioni statutarie)
1. La Banca d'Italia accerta che
le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e
prudente gestione.
2. Non si può dare corso al
procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti
l'accertamento previsto dal comma 1.
Art. 57
(Fusioni e scissioni)
1. La Banca d'Italia autorizza
le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte banche quando non
contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione. E' fatta
salva l'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 356.
2. Non si può dare corso al
procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di
fusione o di scissione se non consti l'autorizzazione indicata nel comma
1.
3. Il termine previsto
dall'articolo 2503, primo comma, del codice civile è ridotto a quindici
giorni.
4. I privilegi e le garanzie di
qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di
banche incorporate da altre banche, di banche partecipanti a fusioni con
costituzione di nuove banche ovvero di banche scisse conservano la loro
validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o
annotazione, a favore, rispettivamente, della banca incorporante, della
banca risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del
trasferimento per scissione.
Art. 58
(Cessione di rapporti giuridici(47))
1. La Banca d'Italia emana
istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni
e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono
prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad
autorizzazione della Banca d'Italia.
2. La banca cessionaria dà
notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire
forme integrative di pubblicità.
3. I privilegi e le garanzie di
qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del
cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di
acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione
conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario,
senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì
applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale,
previste per i crediti ceduti(48).
4. Nei confronti dei debitori
ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli
effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile.
5. I creditori ceduti hanno
facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma
2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle
obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il
cessionario risponde in via esclusiva.
6. Coloro che sono parte dei
contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli
adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta
causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.
7. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi
dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi
dell'articolo 65 e in favore degli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107(49).
Capo II
Vigilanza su base consolidata
Art. 59
(Definizioni)
1. Ai fini del presente capo:
a) il
controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e
secondo, del codice civile. Si applica l'articolo 23, comma 2;
b) per "società finanziarie" si intendono le società
che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione
di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia
in conformità delle delibere del CICR; una o più delle attività
previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12;
altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima
lettera;
c) per "società strumentali" si intendono le società
che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno
carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo, comprese
quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici.
Sezione I
Gruppo bancario
Art. 60
(Composizione)
1. Il gruppo bancario è
composto alternativamente:
a) dalla
banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e
strumentali da questa controllate;
b) dalla società finanziaria capogruppo e dalle società
bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando
nell'ambito del gruppo abbia rilevanza la componente bancaria, secondo
quanto stabilito dalla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni
del CICR.
Art. 61
(Capogruppo)
1. Capogruppo è la banca
italiana o la società finanziaria con sede legale in Italia, cui fa capo
il controllo delle società componenti il gruppo bancario e che non sia, a
sua volta, controllata da un'altra banca italiana o da un'altra società
finanziaria con sede legale in Italia, che possa essere considerata
capogruppo ai sensi del comma 2.
2. La società finanziaria è
considerata capogruppo quando nell'insieme delle società da essa
controllate abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla
Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR, quelle
bancarie, finanziarie e strumentali.
3. Ferma restando la specifica
disciplina dell'attività bancaria, la capogruppo è soggetta ai controlli
di vigilanza previsti dal presente capo. La Banca d'Italia accerta che lo
statuto della capogruppo e le sue modificazioni non contrastino con la
gestione sana e prudente del gruppo stesso.
4. La capogruppo, nell'esercizio
dell'attività di direzione e di coordinamento, emana disposizioni alle
componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla
Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli
amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e
informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria
collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.
5. Al collegio sindacale della
società finanziaria capogruppo si applica l'articolo 52.
Art. 62
(Requisiti di professionalità e di onorabilità)
1. Ai soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società
finanziaria capogruppo si applicano le disposizioni in materia di
requisiti di professionalità e di onorabilità previste per i soggetti
che esercitano le medesime funzioni presso le banche.
Art. 63
(Partecipazioni al capitale)
1. In materia di partecipazioni
al capitale delle società finanziarie capogruppo si applicano le
disposizioni del titolo II, capi III e IV(50).
2. Nei confronti delle altre
società appartenenti al gruppo bancario e dei partecipanti al loro
capitale sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri previsti
dall'articolo 21.
Art. 64
(Albo)
1. Il gruppo bancario è
iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La capogruppo comunica alla
Banca d'Italia l'esistenza del gruppo bancario e la sua composizione
aggiornata.
3. La Banca d'Italia può
procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario
e alla sua iscrizione nell'albo e può determinare la composizione del
gruppo bancario anche in difformità da quanto comunicato dalla
capogruppo.
4. Le società appartenenti al
gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
5. La Banca d'Italia disciplina
gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.
Sezione II
Ambito ed esercizio della
vigilanza
Art. 65
(Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata)
1. La Banca d'Italia esercita la
vigilanza su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti:
a)
società appartenenti a un gruppo bancario;
b) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate
almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da
una singola banca;
c) società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in
un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che
controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
d) società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato
comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca italiana,
semprechè tali società siano incluse nella vigilanza consolidata di
competenza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 69;
e) società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai
soggetti di cui alla lettera d);
f) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate
almeno per il 20%, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle
lettere d) ed e);
g) società finanziarie, diverse dalla capogruppo e dalle società
indicate nella lettera d), che controllano almeno una banca;
h) società, diverse da quelle bancarie e finanziarie, che, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, controllano almeno una
banca;
i) società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali
quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società
appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nelle lettere d),
e), g) e h) detengano, anche congiuntamente, una
partecipazione di controllo.
2. Nei confronti dei soggetti
inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata resta ferma l'applicazione
di norme specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo la
disciplina vigente.
Art. 66
(Vigilanza informativa)
1. Al fine di realizzare la
vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richiede ai soggetti
indicati nelle lettere da a) a f) del comma 1
dell'articolo 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati
nonché ogni altra informazione utile. La Banca d'Italia può altresì
richiedere ai soggetti indicati nelle lettere g), h) e i)
del comma 1 dell'articolo citato le informazioni utili all'esercizio della
vigilanza su base consolidata.
2. La Banca d'Italia determina
modalità e termini per la trasmissione delle situazioni, dei dati e delle
informazioni indicati nel comma 1.
3. La Banca d'Italia può
richiedere la certificazione del bilancio ai soggetti indicati nelle
lettere da a) a g) del comma 1 dell'articolo 65.
4. Le società indicate
nell'articolo 65, aventi sede legale in Italia, forniscono alla capogruppo
ovvero alla singola banca le situazioni, i dati e le informazioni
richiesti per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata.
5. Le società con sede legale
in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza
delle autorità di vigilanza degli altri Stati comunitari forniscono ai
soggetti individuati dalle stesse le informazioni necessarie per
l'esercizio della vigilanza consolidata.
Art. 67
(Vigilanza regolamentare)
1. Al fine di realizzare la
vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, in conformità delle
deliberazioni del CICR, ha facoltà di impartire alla capogruppo, con
provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni,
concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi
componenti, aventi ad oggetto:
a)
l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli
interni.
2. Le disposizioni emanate ai
sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano
sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Le disposizioni emanate dalla
Banca d'Italia per realizzare la vigilanza su base consolidata possono
tener conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e
delle attività dei soggetti indicati nelle lettere da b) a g)
del comma 1 dell'articolo 65.
Art. 68
(Vigilanza ispettiva)
1. A fini di vigilanza su base
consolidata, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti
indicati nell'articolo 65 e richiedere l'esibizione di documenti e gli
atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di società diverse
da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di
verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il
consolidamento.
2. La Banca d'Italia può
richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di
effettuare accertamenti presso i soggetti indicati nel comma 1, stabiliti
nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle
verifiche.
3. La Banca d'Italia, su
richiesta delle autorità competenti di altri Stati comunitari o
extracomunitari, può effettuare ispezioni presso le società con sede
legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di
competenza delle autorità richiedenti. La Banca d'Italia può consentire
che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la
richiesta ovvero da un revisore o da un esperto(51).
Art. 69
(Collaborazione tra autorità)
1. La Banca d'Italia può
concordare con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari forme
di collaborazione nonché la ripartizione dei compiti specifici di
ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza su base
consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi.
Titolo IV
Disciplina delle crisi
Capo I
Banche
Sezione I
Amministrazione straordinaria
Art. 70
(Provvedimento)
1. Il Ministro del tesoro, su
proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto lo scioglimento
degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche
quando:
a)
risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi
violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che
regolano l'attività della banca;
b) siano previste gravi perdite del patrimonio;
c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli
organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.
2. Le funzioni delle assemblee e
degli altri organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per
effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto
previsto dall'articolo 72, comma 6.
3. Il decreto del Ministro del
tesoro e la proposta della Banca d'Italia sono comunicati dai commissari
straordinari agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima
dell'insediamento ai sensi dell'articolo 73(52).
4. Il decreto del Ministro del
tesoro è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
5. L'amministrazione
straordinaria dura un anno dalla data di emanazione del decreto previsto
dal comma 1, salvo che il decreto preveda un termine più breve o che la
Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. In casi eccezionali la
procedura può essere prorogata, per un periodo non superiore a sei mesi,
con il medesimo procedimento indicato nel comma 1; si applicano in quanto
compatibili i commi 3 e 4.
6. La Banca d'Italia può
disporre proroghe non superiori a due mesi del termine della procedura,
anche se prorogato ai sensi del comma 5, per gli adempimenti connessi alla
chiusura della procedura quando le relative modalità di esecuzione siano
state già approvate dalla medesima Banca d'Italia.
7. Alle banche non si applicano
il titolo IV della legge fallimentare e l'articolo 2409 del codice civile.
Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei
doveri degli amministratori e dei sindaci di banche, i soci che
rappresentano il ventesimo del capitale sociale, ovvero il cinquantesimo
in caso di banche con azioni quotate in borsa, possono denunciare i fatti
alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato.
Art. 71
(Organi della procedura)
1. La Banca d'Italia, con
provvedimento da emanarsi entro quindici giorni dalla data del decreto
previsto dall'articolo 70, comma 1, nomina:
a) uno o
più commissari straordinari;
b) un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri,
che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.
2. Il provvedimento della Banca
d'Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di
sorveglianza sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione della
nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi
della procedura e del presidente del comitato di sorveglianza per
l'iscrizione nel registro delle imprese; entro il medesimo termine
depositano le firme autografe. Entro i successivi quindici giorni deve
farsi menzione dell'iscrizione nei Bollettini ufficiali delle società.
3. La Banca d'Italia può
revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di
sorveglianza.
4. Le indennità spettanti ai
commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate
dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a
carico della banca sottoposta alla procedura.
5. La Banca d'Italia, fino
all'insediamento degli organi straordinari, può nominare commissario
provvisorio un proprio funzionario, che assume i medesimi poteri
attribuiti ai commissari straordinari. Si applicano gli articoli 70, comma
3, e 72, comma 9.
6. Agli organi della procedura
si applicano i requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo
26(53).
Art. 72
(Poteri e funzionamento degli organi straordinari)
1. I commissari esercitano le
funzioni e i poteri dei disciolti organi amministrativi della banca. Essi
provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le
irregolarità e a promuovere le soluzioni utili nell'interesse dei
depositanti. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono
pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza
sostituisce in tutte le funzioni i disciolti organi di controllo e
fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dalla presente sezione o
dalle disposizioni della Banca d'Italia.
3. Le funzioni degli organi
straordinari hanno inizio con l'insediamento degli stessi ai sensi
dell'articolo 73, commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle consegne
agli organi subentranti(54).
4. La Banca d'Italia, con
istruzioni impartite ai commissari e ai membri del comitato di
sorveglianza, può stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione
della banca. I componenti gli organi straordinari sono personalmente
responsabili dell'inosservanza delle prescrizioni della Banca d'Italia;
queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.
5. L'esercizio dell'azione di
responsabilità contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di
controllo, a norma dell'articolo 2393 del codice civile, spetta ai
commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa
autorizzazione della Banca d'Italia. Gli organi amministrativi succeduti
ai commissari proseguono le azioni di responsabilità da questi iniziate e
riferiscono alla Banca d'Italia in merito alle stesse.
6. I commissari, previa
autorizzazione della Banca d'Italia, possono convocare le assemblee e gli
altri organi indicati nell'articolo 70, comma 2. L'ordine del giorno è
stabilito in via esclusiva dai commissari e non è modificabile
dall'organo convocato.
7. Quando i commissari siano più
di uno, essi decidono a maggioranza dei componenti in carica e i loro
poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma
congiunta di due di essi. E' fatta salva la possibilità di conferire
deleghe, anche per categorie di operazioni, a uno o più commissari.
8. Il comitato di sorveglianza
delibera a maggioranza dei componenti in carica; in caso di parità
prevale il voto del presidente.
9. Le azioni civili contro i
commissari e i membri del comitato di sorveglianza per atti compiuti
nell'espletamento dell'incarico sono promosse previa autorizzazione della
Banca d'Italia.
Art. 73
(Adempimenti iniziali)
1. I commissari straordinari si
insediano prendendo in consegna l'azienda dagli organi amministrativi
disciolti con un sommario processo verbale(55).
I commissari acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni
assiste almeno un componente il comitato di sorveglianza.
2. Qualora, per il mancato
intervento degli organi amministrativi disciolti o per altre ragioni, non
sia possibile l'esecuzione delle consegne, i commissari provvedono
d'autorità a insediarsi, con l'assistenza di un notaio e, ove occorra,
con l'intervento della forza pubblica.
3. Il commissario provvisorio
assume la gestione della banca ed esegue le consegne ai commissari
straordinari, secondo le modalità indicate nei commi 1 e 2.
4. Quando il bilancio relativo
all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio dell'amministrazione
straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito
nella cancelleria del tribunale, in sostituzione del bilancio, di una
relazione sulla situazione patrimoniale ed economica, redatta sulla base
delle informazioni disponibili. La relazione è accompagnata da un
rapporto del comitato di sorveglianza. E' comunque esclusa ogni
distribuzione di utili.
Art. 74
(Sospensione dei pagamenti)
1. Qualora ricorrano circostanze
eccezionali i commissari, al fine di tutelare gli interessi dei creditori,
possono sospendere il pagamento delle passività di qualsiasi genere da
parte della banca ovvero la restituzione degli strumenti finanziari ai
clienti relativi ai servizi previsti dal d.lgs. di recepimento della
direttiva 93/22/CEE. Il provvedimento è assunto sentito il comitato di
sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, che può emanare
disposizioni per l'attuazione dello stesso. La sospensione ha luogo per un
periodo non superiore ad un mese, prorogabile eventualmente, con le stesse
formalità, per altri due mesi.
2. Durante il periodo della
sospensione non possono essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione
forzata o atti cautelari sui beni della banca e sugli strumenti finanziari
dei clienti. Durante lo stesso periodo non possono essere iscritte
ipoteche sugli immobili o acquistati altri diritti di prelazione sui
mobili della banca se non in forza di provvedimenti giudiziali esecutivi
anteriori all'inizio del periodo di sospensione.
3. La sospensione non
costituisce stato d'insolvenza(56).
Art. 75
(Adempimenti finali)
1. I commissari straordinari e
il comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono
separati rapporti sull'attività svolta e li trasmettono alla Banca
d'Italia. La Banca d'Italia cura che della chiusura dell'amministrazione
straordinaria sia data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La chiusura dell'esercizio in
corso all'inizio dell'amministrazione straordinaria è protratta a ogni
effetto di legge fino al termine della procedura. I commissari redigono il
bilancio che viene presentato per l'approvazione alla Banca d'Italia entro
quattro mesi dalla chiusura dell'amministrazione straordinaria e
pubblicato nei modi di legge. L'esercizio cui si riferisce il bilancio
redatto dai commissari costituisce un unico periodo d'imposta. Entro un
mese dall'approvazione della Banca d'Italia, gli organi subentrati ai
commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto
periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.
3. I commissari, prima della
cessazione delle loro funzioni, provvedono perché siano ricostituiti gli
organi dell'amministrazione ordinaria. Gli organi subentranti prendono in
consegna l'azienda dai commissari secondo le modalità previste
dall'articolo 73, comma 1.
Art. 76
(Gestione provvisoria)
1. La Banca d'Italia, fatto
salvo quanto stabilito negli articoli precedenti, può disporre, nei casi
indicati nell'articolo 70, comma 1, e qualora concorrano ragioni di
assoluta urgenza, che uno o più commissari assumano la gestione
provvisoria della banca con i poteri degli organi amministrativi. Le
funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto
sospese. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca
d'Italia. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici
ufficiali.
2. La gestione provvisoria non
può avere una durata superiore a due mesi. Si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 71, commi 2, 3, 4 e 6, 72, commi 3, 4, 7 e 9,
73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1.
3. Qualora durante la gestione
provvisoria intervenga lo scioglimento degli organi di amministrazione e
di controllo a norma dell'articolo 70, comma 1, i commissari indicati nel
comma 1 assumono le attribuzioni del commissario provvisorio previsto
dall'articolo 71, comma 5.
4. Al termine della gestione
provvisoria gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai
commissari indicati nel comma 1 secondo le modalità previste
dall'articolo 73, comma 1(57).
Art. 77
(Succursali di banche extracomunitarie)
1. Nel caso di amministrazione
straordinaria di succursali di banche extracomunitarie stabilite nel
territorio della Repubblica, i commissari straordinari e il comitato di
sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli
organi di amministrazione e di controllo della banca di appartenenza.
2. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni della presente sezione.
Sezione II
Provvedimenti straordinari
Art. 78
(Banche autorizzate in Italia)
1. La Banca d'Italia può
imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la
chiusura di succursali alle banche autorizzate in Italia, per violazione
di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano
l'attività, per irregolarità di gestione ovvero, nel caso di succursali
di banche extracomunitarie, anche per insufficienza di fondi.
Art. 79
(Banche comunitarie)
1. In caso di violazione da
parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle succursali o
alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, la Banca
d'Italia può ordinare alla banca di porre termine a tali irregolarità,
dandone comunicazione all'autorità competente dello Stato membro in cui
la banca ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.
2. Quando manchino o risultino
inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente, quando le
irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali ovvero nei
casi di urgenza per la tutela delle ragioni dei depositanti, dei
risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la
Banca d'Italia adotta le misure necessarie, comprese l'imposizione del
divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale,
dandone comunicazione all'autorità competente.
Sezione III
Liquidazione coatta
amministrativa
Art. 80
(Provvedimento)
1. Il Ministro del tesoro, su
proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la revoca
dell'autorizzazione all'attività bancaria e la liquidazione coatta
amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso
l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme
ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione o le violazioni
delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite
previste dall'articolo 70 siano di eccezionale gravità.
2. La liquidazione coatta può
essere disposta, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1, su
istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea
straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori.
3. Il decreto del Ministro del
tesoro e la proposta della Banca d'Italia sono comunicati dai commissari
liquidatori agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima
dell'insediamento ai sensi dell'articolo 85(58).
4. Il decreto del Ministro del
tesoro è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
5. Dalla data di emanazione del
decreto cessano le funzioni degli organi amministrativi, di controllo e
assembleari, nonché di ogni altro organo della banca. Sono fatte salve le
ipotesi previste dagli articoli 93, comma 1, e 94, comma 2.
6. Le banche non sono soggette a
procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle
norme della presente sezione; per quanto non espressamente previsto si
applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare.
Art. 81
(Organi della procedura)
1. La Banca d'Italia nomina:
a) uno o
più commissari liquidatori;
b) un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque membri,
che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.
2. Il provvedimento della Banca
d'Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di
sorveglianza sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Entro quindici giorni dalla comunicazione della
nomina, i commissari depositano in copia il decreto del Ministro del
tesoro e gli atti di nomina degli organi della liquidazione coatta e del
presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione presso l'ufficio
del registro delle imprese; nello stesso termine i commissari depositano
le firme autografe. Entro i successivi quindici giorni deve farsi menzione
dell'iscrizione nei Bollettini ufficiali delle società.
3. La Banca d'Italia può
revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di
sorveglianza.
4. Le indennità spettanti ai
commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate
dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a
carico della liquidazione.
Art. 82
(Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza)
1. Se una banca non sottoposta a
liquidazione coatta amministrativa si trova in stato di insolvenza, il
tribunale del luogo in cui essa ha la sede legale, su richiesta di uno o
più creditori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la
Banca d'Italia e i rappresentanti legali della banca, dichiara lo stato di
insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando la banca sia
sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara
l'insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i
commissari stessi, la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 195, commi primo, secondo periodo,
terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare.
2. Se una banca, anche avente
natura pubblica, si trova in stato di insolvenza al momento
dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e
l'insolvenza non è stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del
luogo in cui la banca ha la sede legale, su ricorso dei commissari
liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la
Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale
stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge
fallimentare.
3. La dichiarazione giudiziale
dello stato di insolvenza prevista dai commi precedenti produce gli
effetti indicati nell'articolo 203 della legge fallimentare.
Art. 83
(Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui
rapporti giuridici preesistenti)
1. Dalla data di insediamento
degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal terzo
giorno successivo alla data di emanazione del provvedimento che dispone la
liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento delle passività di
qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi.
2. Dal termine indicato nel
comma 1 si producono gli effetti previsti dagli articoli 42, 44, 45 e 66,
nonché dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione
IV della legge fallimentare.
3. Dal termine previsto nel
comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né
proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89
e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né
proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni
civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente
esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale(59).
Art. 84
(Poteri e funzionamento degli organi liquidatori)
1. I commissari liquidatori
hanno la rappresentanza legale della banca, esercitano tutte le azioni a
essa spettanti e procedono alle operazioni della liquidazione. I
commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza
assiste i commissari nell'esercizio delle loro funzioni, controlla
l'operato degli stessi e fornisce pareri nei casi previsti dalla presente
sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia può
emanare direttive per lo svolgimento della procedura e può stabilire che
talune categorie di operazioni o di atti debbano essere da essa
autorizzate e che per le stesse sia preliminarmente sentito il comitato di
sorveglianza. I membri degli organi liquidatori sono personalmente
responsabili dell'inosservanza delle direttive della Banca d'Italia;
queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.
4. I commissari devono
presentare annualmente alla Banca d'Italia una relazione sulla situazione
contabile e patrimoniale della banca e sull'andamento della liquidazione,
accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza.
5. L'esercizio dell'azione di
responsabilità contro i membri dei cessati organi amministrativi e di
controllo a norma degli articoli 2393 e 2394 del codice civile, spetta ai
commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione
della Banca d'Italia.
6. Ai commissari liquidatori e
al comitato di sorveglianza si applica l'articolo 72, commi 7, 8 e 9.
7. I commissari, previa
autorizzazione della Banca d'Italia e con il parere favorevole del
comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento delle
operazioni da terzi, sotto la propria responsabilità e con oneri a carico
della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa
autorizzazione della Banca d'Italia, possono a proprie spese delegare a
terzi il compimento di singoli atti.
Art. 85
(Adempimenti iniziali)
1. I commissari liquidatori si
insediano prendendo in consegna l'azienda dai precedenti organi di
amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo
verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano
quindi l'inventario(60).
2. Si applica l'articolo 73,
commi 1, ultimo periodo, 2 e 4.
Art. 86
(Accertamento del passivo)
1. Entro un mese dalla nomina i
commissari comunicano a ciascun creditore, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo
le scritture e i documenti della banca. La comunicazione s'intende
effettuata con riserva di eventuali contestazioni.
2. Analoga comunicazione viene
inviata a coloro che risultino titolari di diritti reali sui beni e sugli
strumenti finanziari relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 in possesso della banca, nonché ai clienti aventi
diritto alle restituzioni dei detti strumenti finanziari(61).
3. La Banca d'Italia può
stabilire ulteriori forme di pubblicità allo scopo di rendere nota la
scadenza dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione ai
sensi del comma 5.
4. Entro quindici giorni dal
ricevimento della raccomandata, i creditori e i titolari dei diritti
indicati nel comma 2 possono presentare o inviare, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, i loro reclami ai commissari, allegando i
documenti giustificativi.
5. Entro sessanta giorni dalla
pubblicazione del decreto di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, i creditori e i titolari dei diritti indicati nel
comma 2, i quali non abbiano ricevuto la comunicazione prevista dai commi
1 e 2, devono chiedere ai commissari, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei
propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie
e l'entità dei propri diritti.
6. I commissari, trascorso il
termine previsto dal comma 5 e non oltre i trenta giorni successivi,
presentano alla Banca d'Italia, sentiti i cessati amministratori della
banca, l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a
ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, nonché
gli elenchi dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 e di coloro cui
è stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto
alla restituzione degli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti
dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono iscritti in apposita
e separata sezione dello stato passivo(62).
7. Nei medesimi termini previsti
dal comma 6 i commissari depositano nella cancelleria del tribunale del
luogo ove la banca ha la sede legale, a disposizione degli aventi diritto,
gli elenchi dei creditori privilegiati, dei titolari di diritti indicati
nel comma 2, nonché dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui
è stato negato il riconoscimento delle pretese.
8. Successivamente i commissari,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, comunicano senza indugio
a coloro ai quali è stato negato in tutto o in parte il riconoscimento
delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi. Dell'avvenuto
deposito dello stato passivo è dato avviso tramite pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
9. Espletati gli adempimenti
indicati nei commi 6 e 7, lo stato passivo diventa esecutivo.
Art. 87
(Opposizioni allo stato passivo)
1. Possono proporre opposizione
allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il
riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi
indicati nell'articolo 86, comma 7, i soggetti le cui pretese non siano
state accolte, in tutto o in parte, entro quindici giorni dal ricevimento
della raccomandata prevista dall'articolo 86, comma 8, e i soggetti
ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione
dell'avviso previsto dal medesimo comma 8.
2. L'opposizione si propone con
deposito in cancelleria del ricorso al presidente del tribunale del luogo
ove la banca ha la sede legale.
3. Il presidente del tribunale
assegna a un unico giudice istruttore tutte le cause relative alla stessa
liquidazione. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna
le cause a una di esse e il presidente di questa provvede alla
designazione di un unico giudice istruttore. Il giudice istruttore fissa
con decreto l'udienza in cui i commissari e le parti devono comparire
davanti a lui, dispone la comunicazione del decreto alla parte opponente
almeno quindici giorni prima della data fissata per l'udienza e assegna il
termine per la notificazione del ricorso e del decreto ai commissari e
alle parti. L'opponente deve costituirsi almeno cinque giorni liberi prima
dell'udienza, altrimenti l'opposizione si reputa abbandonata.
4. Il giudice istruttore
provvede all'istruzione delle varie cause di opposizione, che rimette al
collegio perché siano definite con un'unica sentenza. Tuttavia, quando
alcune opposizioni sono mature per la decisione e altre richiedono una più
lunga istruzione, il giudice pronuncia ordinanza, con la quale separa le
cause e rimette al collegio quelle mature per la decisione.
5. Quando sia necessario per
decidere sulle contestazioni, il giudice richiede ai commissari
l'esibizione di un estratto dell'elenco dei creditori chirografari
previsto dall'articolo 86, comma 6; l'elenco non viene messo a
disposizione.
Art. 88
(Appello e ricorso per Cassazione)
1. Contro la sentenza del
tribunale può essere proposto appello, anche dai commissari, entro il
termine di quindici giorni dalla data di notificazione della stessa. Al
giudizio di appello si applica l'articolo 87, commi 4, in quanto
compatibile, e 5.
2. Il termine per il ricorso per
Cassazione è ridotto alla metà e decorre dalla data di notificazione
della sentenza di appello.
3. Le sentenze pronunciate in
ogni grado del giudizio di opposizione sono esecutive con il passaggio in
giudicato.
4. Per quanto non espressamente
previsto dalle norme contenute nell'articolo 87 e nel presente articolo,
al giudizio di opposizione si applicano le disposizioni del codice di
procedura civile sul processo di cognizione
Art. 89
(Insinuazioni tardive)
1. Dopo il deposito dello stato
passivo e fino a che non siano esauriti tutti i riparti e le restituzioni,
i creditori e i titolari dei diritti indicati nell'articolo 86, comma 2
che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell'articolo 86, comma
8, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far
valere i loro diritti secondo quanto previsto dall'articolo 87, commi da 2
a 5, e dall'articolo 88. Tali soggetti sopportano le spese conseguenti al
ritardo della domanda, salvo che il ritardo stesso non sia a essi
imputabile(63).
Art. 90
(Liquidazione dell'attivo)
1. I commissari liquidatori
hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo.
2. I commissari, con il parere
favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della
Banca d'Italia, possono cedere le attività e le passività, l'azienda,
rami d'azienda nonché beni e rapporti giuridici individuabili in blocco.
La cessione può avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima
del deposito dello stato passivo; il cessionario risponde comunque delle
sole passività risultanti dallo stato passivo. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, anche quando il cessionario
non sia una banca o uno degli altri soggetti previsti dal comma 7 del
medesimo articolo(64).
3. I commissari possono, nei
casi di necessità e per il miglior realizzo dell'attivo, previa
autorizzazione della Banca d'Italia, continuare l'esercizio dell'impresa o
di determinati rami di attività, secondo le cautele indicate dal comitato
di sorveglianza. La continuazione dell'esercizio dell'impresa disposta
all'atto dell'insediamento degli organi liquidatori entro il termine
indicato nell'articolo 83, comma 1, esclude lo scioglimento di diritto dei
rapporti giuridici preesistenti previsto dalle norme richiamate dal comma
2 del medesimo articolo(65).
4. Anche ai fini dell'eventuale
esecuzione di riparti agli aventi diritto, i commissari possono contrarre
mutui, effettuare altre operazioni finanziarie passive e costituire in
garanzia attività aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele
disposte dal comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca
d'Italia.
Art.
91
(Restituzioni e riparti)
1. I commissari procedono alle
restituzioni dei beni nonché degli strumenti finanziari relativi ai
servizi di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, secondo
l'ordine stabilito dall'articolo 111 della legge fallimentare, alla
ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti
agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai
commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la
liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate
nell'articolo 111, comma primo, numero 1), della legge fallimentare(66).
2. Se risulta rispettata, ai
sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la
separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti iscritti
nell'apposita sezione separata dello stato passivo, ma non sia rispettata
la separazione dei patrimoni dei detti clienti tra di loro ovvero gli
strumenti finanziari non risultino sufficienti per l'effettuazione di
tutte le restituzioni, i commissari procedono, ove possibile, alle
restituzioni ai sensi del comma 1 in proporzione dei diritti per i quali
ciascuno dei clienti è stato ammesso alla sezione separata dello stato
passivo, ovvero alla liquidazione degli strumenti finanziari di pertinenza
della clientela e alla ripartizione del ricavato secondo la medesima
proporzione(67).
3. I clienti iscritti
nell'apposita sezione separata dello stato passivo concorrono con i
creditori chirografari ai sensi dell'articolo 111, comma 1, numero 3)
della legge fallimentare, per l'intero, nell'ipotesi in cui non risulti
rispettata la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti
ovvero per la parte del diritto rimasto insoddisfatto, nei casi previsti
dal comma 2.
4. I commissari, sentito il
comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia,
possono eseguire riparti e restituzioni parziali, sia a favore di tutti
gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche prima
che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.
5. Fatto salvo quanto previsto
dai commi 8, 9 e 10, i riparti e le restituzioni non devono pregiudicare
la possibilità della definitiva assegnazione delle quote e dei beni
spettanti a tutti gli aventi diritto.
6. Nell'effettuare i riparti e
le restituzioni, i commissari, in presenza di pretese di creditori o di
altri interessati per le quali non sia stata definita l'ammissione allo
stato passivo, accantonano le somme e gli strumenti finanziari
corrispondenti ai riparti e alle restituzioni non effettuati a favore di
ciascuno di detti soggetti, al fine della distribuzione o della
restituzione agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso
contrario, della loro liberazione a favore degli altri aventi diritto.
7. Nei casi previsti dal comma
6, i commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e
previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono acquisire idonee
garanzie in sostituzione degli accantonamenti.
8. La presentazione oltre i
termini dei reclami e delle domande previsti dall'articolo 86, commi 4 e
5, fa concorrere solo agli eventuali riparti e restituzioni successivi,
nei limiti in cui le pretese sono accolte dal commissario o, dopo il
deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione proposta
ai sensi dell'articolo 87, comma 1.
9. Coloro che hanno proposto
insinuazione tardiva ai sensi dell'articolo 89, concorrono solo ai riparti
e alle restituzioni che venissero eseguiti dopo la presentazione del
ricorso.
10. Nei casi previsti dai commi
8 e 9, i diritti reali e i diritti di prelazione sono salvi quando i beni
ai quali si riferiscono non siano stati ancora alienati.
11. Fino alla restituzione o
alla liquidazione degli strumenti finanziari gestiti dalla banca, i
commissari provvedono affinché gli stessi siano amministrati in un'ottica
di minimizzazione del rischio(68).
Art.
92
(Adempimenti finali)
1. Liquidato l'attivo e prima
dell'ultimo riparto ai creditori o dell'ultima restituzione ai clienti, i
commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto
finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e
da quella del comitato di sorveglianza, alla Banca d'Italia, che ne
autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale. La liquidazione
costituisce, anche ai fini fiscali, un unico esercizio; entro un mese dal
deposito i commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a
detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.
2. Dell'avvenuto deposito è
data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di
pubblicità.
3. Nel termine di venti giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al
tribunale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87, commi da 2 a 5 e
dell'articolo 88.
4. Decorso il termine indicato
senza che siano state proposte contestazioni ovvero definite queste ultime
con sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori provvedono al
riparto o alla restituzione finale in conformità di quanto previsto
dall'articolo 91.
5. Le somme e gli strumenti che
non possono essere distribuiti vengono depositati nei modi stabiliti dalla
Banca d'Italia per la successiva distribuzione agli aventi diritto, fatta
salva la facoltà prevista dall'articolo 91, comma 7.
6. Si applicano gli articoli
2456 e 2457 del codice civile.
7. La pendenza di ricorsi e
giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello stato di insolvenza,
non preclude l'effettuazione degli adempimenti finali previsti ai commi
precedenti e la chiusura della procedura di liquidazione coatta
amministrativa. Tale chiusura è subordinata alla esecuzione di
accantonamenti o all'acquisizione di garanzie ai sensi dell'articolo 91,
commi 6 e 7.
8. Successivamente alla chiusura
della procedura di liquidazione coatta, i commissari liquidatori
mantengono la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e
gradi dei giudizi. Ai commissari liquidatori, nello svolgimento delle
attività connesse ai giudizi, si applicano gli articoli 72, commi 7 e 9,
81, commi 3 e 4 e 84, commi 1, 3 e 7 del presente decreto.
9. Nei casi di cessione ai sensi
dell'articolo 90, comma 2, del presente decreto i commissari liquidatori
sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti
oggetto della cessione nei quali sia subentrato il cessionario(69).
Art.
93
(Concordato di liquidazione)
1. In qualsiasi stadio della
procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato
di sorveglianza, ovvero la banca ai sensi dell'articolo 152, secondo
comma, della legge fallimentare,
con il parere degli organi
liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale del luogo dove
l'impresa ha la sede legale. La proposta di concordato deve essere
autorizzata dalla Banca d'Italia.
2. La proposta di concordato
deve indicare la percentuale offerta ai creditori chirografari, il tempo
del pagamento e le eventuali garanzie.
3. L'obbligo di pagare le quote
di concordato può essere assunto da terzi con liberazione parziale o
totale della banca concordataria. In tal caso l'azione dei creditori per
l'esecuzione del concordato non può esperirsi che contro i terzi
assuntori entro i limiti delle rispettive quote.
4. La proposta di concordato e
il parere degli organi liquidatori sono depositati nella cancelleria del
tribunale. La Banca d'Italia può stabilire altre forme di pubblicità.
5. Entro trenta giorni dal
deposito, gli interessati possono proporre opposizione con ricorso
depositato nella cancelleria, che viene comunicato al commissario.
6. Il tribunale decide con
sentenza in camera di consiglio sulla proposta di concordato, tenendo
conto delle opposizioni e del parere su queste ultime reso dalla Banca
d'Italia. La sentenza è pubblicata mediante deposito in cancelleria e
nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data
comunicazione ai commissari e agli opponenti con biglietto di cancelleria.
Si applica l'articolo 88, commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4.
7. Durante la procedura di
concordato i commissari possono procedere a parziali distribuzioni
dell'attivo ai sensi dell'articolo 91.
Art.
94
(Esecuzione del concordato e chiusura della procedura)
1. I commissari liquidatori, con
l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione
del concordato secondo le direttive della Banca d'Italia.
2. Eseguito il concordato, i
commissari liquidatori convocano l'assemblea dei soci della banca perché
sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione alla revoca
dell'autorizzazione all'attività bancaria. Nel caso in cui non abbia
luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli
adempimenti previsti dagli articoli 2456 e 2457 del codice civile.
3. Si applicano l'articolo 92,
comma 5, del presente decreto legislativo e l'articolo 215 della legge
fallimentare.
Art.
95
(Succursali di banche estere)
1. Quando a una banca
comunitaria sia stata revocata l'autorizzazione all'attività da parte
dell'autorità competente, le succursali italiane possono essere
sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le
norme della presente sezione, in quanto compatibili.
2. Alle succursali di banche
extracomunitarie si applicano le disposizioni previste dalla presente
sezione, in quanto compatibili.
Sezione IV
Sistemi di garanzia dei
depositanti(70)
Art.
96
(Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia)
1. Le banche italiane aderiscono
a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in
Italia.
2. Le succursali di banche
comunitarie operanti in Italia possono aderire a un sistema di garanzia
italiano al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia
dello Stato di appartenenza.
3. Le succursali di banche
extracomunitarie autorizzate in Italia aderiscono a un sistema di garanzia
italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero
equivalente.
4. I sistemi di garanzia hanno
natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento
delle loro finalità sono fornite dalle banche aderenti.
5. I componenti degli organi e
coloro che prestano la propria attività nell'ambito dei sistemi di
garanzia dei depositanti sono vincolati al segreto professionale in
relazione a tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dei
sistemi di garanzia stessi in ragione dell'attività istituzionale di
questi ultimi(71).
Art. 96-bis
(Interventi)
1. I sistemi di garanzia
effettuano i rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle
banche autorizzate in Italia. Per le succursali di banche comunitarie
operanti in Italia, che abbiano aderito in via integrativa a un sistema di
garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo nei casi in cui sia intervenuto
il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza. I sistemi di garanzia
possono prevedere ulteriori casi e forme di intervento.
2. I sistemi di garanzia
tutelano i depositanti delle succursali comunitarie delle banche italiane;
essi possono altresì prevedere la tutela dei depositanti delle succursali
extracomunitarie delle banche italiane.
3. Sono ammessi al rimborso i
crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di
restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli
assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.
4. Sono esclusi dalla tutela:
a) i
depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;
b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò
cambiari ed operazioni in titoli;
c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi
patrimoniali della banca;
d) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali
sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648-bis
e 648-ter del codice penale;
e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti
regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;
f) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio,
nonché i crediti delle stesse;
g) i depositi delle società finanziarie indicate nell'articolo
59, comma 1, lettera b), delle compagnie di assicurazione; degli
organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società
dello stesso gruppo bancario;
h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei
componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della
capogruppo del gruppo bancario;
i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei soci
che detengano almeno il 5 per cento del capitale sociale della banca;
l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca,
a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare
la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai
commissari liquidatori.
5. Il limite massimo di rimborso
per ciascun depositante non può essere inferiore a lire duecento milioni.
6. Sono ammessi al rimborso i
crediti, non esclusi ai sensi del comma 4, che possono essere fatti valere
nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo
quanto previsto dalla sezione III del presente titolo.
7. Il rimborso è effettuato,
sino all'ammontare del controvalore di 20.000 ecu, entro tre mesi dalla
data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. Il termine
può essere prorogato dalla Banca d'Italia, in circostanze eccezionali o
in casi speciali, per un periodo complessivo non superiore a nove mesi. La
Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per il rimborso
dell'ammontare residuo dovuto ed aggiorna il limite di 20.000 ecu per
adeguarlo alle eventuali modifiche della normativa comunitaria.
8. I sistemi di garanzia
subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti della banca in
liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati e,
entro tali limiti, percepiscono i riparti erogati dalla liquidazione in
via prioritaria rispetto ai depositanti destinatari dei rimborsi medesimi(72).
Art. 96-ter
(Poteri della Banca d'Italia)
1. La Banca d'Italia, avendo
riguardo alla tutela dei risparmiatori e alla stabilità del sistema
bancario:
a)
riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a condizione
che i sistemi stessi non presentino caratteristiche tali da comportare una
ripartizione squilibrata dei rischi di insolvenza sul sistema bancario;
b) coordina l'attività dei sistemi di garanzia con la disciplina
delle crisi bancarie e con l'attività di vigilanza;
c) disciplina le modalità di rimborso, anche con riferimento ai
casi di cointestazione;
d) autorizza gli interventi dei sistemi di garanzia e le
esclusioni delle banche dai sistemi stessi;
e) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri
cui aderiscono le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in
Italia sia equivalente a quella offerta dai sistemi di garanzia italiani;
f) disciplina la pubblicità che le banche sono tenute ad attuare
per informare i depositanti sul sistema di garanzia cui aderiscono e
sull'inclusione nella garanzia medesima delle singole tipologie di
crediti;
g) disciplina le procedure di coordinamento con le autorità
competenti degli altri Stati membri in ordine all'adesione delle
succursali di banche comunitarie a un sistema di garanzia italiano e alla
loro esclusione dallo stesso;
h) emana disposizioni attuative delle norme contenute nella
presente sezione(73).
Art.
96-quater
(Esclusione)
1. Le banche possono essere
escluse dai sistemi di garanzia in caso di inadempimento di eccezionale
gravità agli obblighi derivanti dall'adesione ai sistemi stessi.
2. I sistemi di garanzia previo
assenso della Banca d'Italia, contestano alla banca l'inadempimento,
concedendo il termine di un anno per ottemperare agli obblighi previsti
nel comma 1. Decorso inutilmente tale termine, prorogabile per un periodo
non superiore a un anno, i sistemi di garanzia, previa autorizzazione
della Banca d'Italia, comunicano alla banca l'esclusione.
3. Sono coperti dalla garanzia i
fondi acquisiti fino alla data di ricezione della comunicazione di
esclusione. Di tale comunicazione la banca esclusa da tempestiva notizia
ai depositanti secondo le modalità indicate dalla Banca d'Italia.
4. Le autorità che hanno
rilasciato l'autorizzazione all'attività bancaria revocano la stessa al
venir meno dell'adesione ai sistemi di garanzia; resta ferma la possibilità
di disporre la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo
80.
5. La procedura di esclusione
non può essere avviata né proseguita nei confronti di banche sottoposte
ad amministrazione straordinaria(74).
Sezione V
Liquidazione volontaria(75)
Art.
97
(Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria)
1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 80, se la procedura di liquidazione di una banca
secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarità o con speditezza,
la Banca d'Italia può disporre la sostituzione dei liquidatori, nonché
dei membri degli organi di sorveglianza.
2. Il provvedimento di
sostituzione è pubblicato secondo le modalità previste dall'articolo 81,
comma 2.
3. La sostituzione degli organi
liquidatori non comporta il mutamento della procedura di liquidazione(76).
Capo II
Gruppo bancario
Sezione I
Capogruppo
Art.
98
(Amministrazione straordinaria)
1. Salvo quanto previsto dal
presente articolo, alla capogruppo di un gruppo bancario si applicano le
norme del presente titolo, capo I, sezione I.
2. L'amministrazione
straordinaria della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall'articolo
70, può essere disposta quando:
a)
risultino gravi inadempienze nell'esercizio dell'attività prevista
dall'articolo 61, comma 4;
b) una delle società del gruppo bancario sia stata sottoposta
alla procedura del fallimento, dell'amministrazione controllata, del
concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa,
dell'amministrazione straordinaria, dell'articolo 2409, terzo comma, del
codice civile ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali
e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o
gestionale del gruppo.(77)
3. L'amministrazione
straordinaria della capogruppo dura un anno dalla data di emanazione del
decreto del Ministro del tesoro, salvo che sia prescritto un termine più
breve dal decreto medesimo o che la Banca d'Italia ne autorizzi la
chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura può essere
prorogata per un periodo non superiore a un anno.
4. I commissari straordinari,
sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca
d'Italia, possono revocare o sostituire, anche in parte, gli
amministratori delle società del gruppo al fine di realizzare i mutamenti
degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi
amministratori restano in carica al massimo sino al termine
dell'amministrazione straordinaria della capogruppo. Gli amministratori
revocati hanno titolo esclusivamente a un indennizzo corrispondente ai
compensi ordinari a essi spettanti per la durata residua del mandato ma,
comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.
5. I commissari straordinari
possono richiedere l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza
delle società appartenenti al gruppo.
6. I commissari possono
richiedere alle società del gruppo i dati, le informazioni e ogni altro
elemento utile per adempiere al proprio mandato.
7. Al fine di agevolare il
superamento di difficoltà finanziarie, i commissari possono disporre la
sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti
dall'articolo 74, i cui termini sono triplicati.
8. La Banca d'Italia può
disporre che sia data notizia, mediante speciali forme di pubblicità,
dell'avvenuto deposito del bilancio previsto dall'articolo 75, comma 2.
Art.
99
(Liquidazione coatta amministrativa)
1. Salvo quanto previsto nel
presente articolo, alla capogruppo si applicano le norme del presente
titolo, capo I, sezione III.
2. La liquidazione coatta
amministrativa della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall'articolo
80, può essere disposta quando le inadempienze nell'esercizio
dell'attività prevista dall'articolo 61, comma 4, siano di eccezionale
gravità.
3. I commissari liquidatori
depositano annualmente, presso la cancelleria del tribunale del luogo dove
la capogruppo ha la sede legale, una relazione sulla situazione contabile
e sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo
svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre società del gruppo
sia sugli eventuali interventi a tutela dei depositanti. La relazione è
accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. La Banca
d'Italia può prescrivere speciali forme di pubblicità per rendere noto
l'avvenuto deposito della relazione.
4. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 98, commi 5 e 6.
5. Quando sia accertato
giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l'esperimento
dell'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 della legge fallimentare
nei confronti di altre società del gruppo. L'azione può essere esperita
per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 67 della legge
fallimentare che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al
provvedimento di liquidazione coatta e per gli atti indicati al numero 4)
e al secondo comma dello stesso articolo che siano stati posti in essere
nei tre anni anteriori.
Sezione II
Società del gruppo
Art.
100
(Amministrazione straordinaria)
1. Salvo quanto previsto nel
presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione
straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del
gruppo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le norme del presente
titolo, capo I, sezione I. L'amministrazione straordinaria può essere
richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai
commissari liquidatori della capogruppo.
2. Quando presso società del
gruppo sia in corso l'amministrazione controllata o sia stato nominato
l'amministratore giudiziario previsto dall'articolo 2409, terzo comma, del
codice civile, le relative procedure si convertono in amministrazione
straordinaria. Il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con
sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura
di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli atti alla
Banca d'Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli
dell'amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio
delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite
dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente
compiuti.
3. Quando le società del gruppo
da sottoporre all'amministrazione straordinaria siano soggette a
vigilanza, il relativo provvedimento è adottato sentita l'autorità che
esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potrà essere
fissato un termine per la formulazione del parere.
4. La durata
dell'amministrazione straordinaria è indipendente da quella della
procedura cui è sottoposta la capogruppo. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 98, comma 8.
5. Al fine di agevolare il
superamento di difficoltà finanziarie, i commissari straordinari,
d'intesa con i commissari straordinari o liquidatori della capogruppo,
possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle forme e con gli
effetti previsti dall'articolo 74, i cui termini sono triplicati.
Art.
101
(Liquidazione coatta amministrativa)
1. Salvo quanto previsto nel
presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione
straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del
gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo
stato di insolvenza, le norme del presente titolo, capo I, sezione III.
Per le banche del gruppo resta ferma comunque la disciplina della sezione
III. La liquidazione coatta può essere richiesta alla Banca d'Italia
anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della
capogruppo.
2. Quando presso società del
gruppo siano in corso il fallimento, la liquidazione coatta o altre
procedure concorsuali, queste si convertono nella liquidazione coatta
disciplinata dal presente articolo. Fermo restando l'accertamento dello
stato di insolvenza già operato, il tribunale competente, anche
d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è
soggetta alla procedura di liquidazione prevista dal presente articolo e
ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi della
cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al
passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità
stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti
legalmente compiuti.
3. Ai commissari liquidatori
sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 99, comma 5.
Art.
102
(Procedure proprie delle singole società)
1. Quando la capogruppo non sia
sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta
amministrativa, le società del gruppo sono soggette alle procedure
previste dalle norme di legge a esse applicabili. Dei relativi
provvedimenti viene data immediata comunicazione alla Banca d'Italia a
cura dell'autorità amministrativa o giudiziaria che li ha emessi. Le
autorità amministrative o giudiziarie che vigilano sulle procedure
informano la Banca d'Italia di ogni circostanza, emersa nello svolgimento
delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo bancario.
Sezione III
Disposizioni comuni
Art.
103
(Organi delle procedure)
1. Fermo quanto disposto dagli
articoli 71 e 81, le medesime persone possono essere nominate negli organi
dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta
amministrativa di società appartenenti allo stesso gruppo, quando ciò
sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure.
2. Il commissario che in una
determinata operazione ha un interesse in conflitto con quello della
società, a cagione della propria qualità di commissario di altra società
del gruppo, deve darne notizia agli altri commissari, ove esistano, nonché
al comitato di sorveglianza e alla Banca d'Italia. In caso di omissione, a
detta comunicazione sono tenuti i membri del comitato di sorveglianza che
siano a conoscenza della situazione di conflitto. Il comitato di
sorveglianza può prescrivere speciali cautele e formulare indicazioni in
merito all'operazione, dell'inosservanza delle quali i commissari sono
personalmente responsabili. Ferma la facoltà di revocare e sostituire i
componenti gli organi delle procedure, la Banca d'Italia può impartire
direttive o disporre, ove del caso, la nomina di un commissario per
compiere determinati atti.
3. Le indennità spettanti ai
commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate
dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a
carico delle società. Le indennità sono determinate valutando in modo
complessivo le prestazioni connesse alle cariche eventualmente ricoperte
in altre procedure nel gruppo.
Art.
104
(Competenze giurisdizionali)
1. Quando la capogruppo sia
sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta
amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'articolo 99, comma
5, nonché per tutte le controversie fra le società del gruppo è
competente il tribunale nella cui circoscrizione ha la sede legale la
capogruppo.
2. Quando la capogruppo sia
sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta
amministrativa, per i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi
concernenti o comunque connessi alle procedure di amministrazione
straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa della capogruppo e
delle società del gruppo è competente il tribunale amministrativo
regionale con sede a Roma.
Art.
105
(Gruppi e società non iscritti all'albo)
1. Le disposizioni degli
articoli precedenti si applicano anche nei confronti dei gruppi e delle
società per i quali, pur non essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrano
le condizioni per l'inserimento nell'albo previsto dall'articolo 64.
Titolo V
Soggetti operanti nel settore
finanziario
Art.
106
(Elenco generale)
1. L'esercizio nei confronti del
pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione
di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di
pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari
finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC(78).
2. Gli intermediari finanziari
indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività
finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco è
subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) forma
di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società
a responsabilità limitata o di società cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il
capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;
d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli
esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.
4. Il Ministro del tesoro,
sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:
a)
specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in
quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il
credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del
pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi
di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la
scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme
giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
5. L'UIC indica le modalità di
iscrizione nell'elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca
d'Italia e alla CONSOB(79).
6. Al fine di verificare il
rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC può chiedere
agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se
necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari
stessi, anche con la collaborazione di altre autorità(80).
7. I soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari
finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le
cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi
natura.
Art.
107
(Elenco speciale)
1. Il Ministro del tesoro,
sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi,
riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra
indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli
intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale
tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in
conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti
nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza
patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i
controlli interni. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo
richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari
per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi
di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio(81).
3. Gli intermediari inviano alla
Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti,
segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia può
effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti
e gli atti ritenuti necessari.
4-bis. La Banca
d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove
operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai
sensi del presente decreto(82).
5. Gli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale;
a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 106.
6. Gli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati
all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi
con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono
assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e
III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica
l'articolo 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia
di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'articolo 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52(83).
7. Agli intermediari iscritti
nell'elenco previsti dal comma 1 che esercitano l'attività di concessione
di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni
dell'articolo 47(84).
Art.
108
(Requisiti di onorabilità dei partecipanti)
1. Il Ministro del tesoro,
sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, determina, con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i
requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli intermediari
finanziari.
2. Con il regolamento previsto
dal comma 1 il Ministro del tesoro stabilisce la quota del capitale che
deve essere posseduta per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo
fine si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di
società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. In mancanza dei requisiti non
può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote
eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione è
impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile, se la
maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti
alle predette azioni o quote. L'impugnazione della deliberazione è
obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci. Le azioni o
quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono
computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
Art.
109
(Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti
aziendali)
1. Con regolamento del Ministro
del tesoro adottato, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono
determinati i requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli
intermediari finanziari.
2. Il difetto dei requisiti
determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di
amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del
difetto sopravvenuto.
3. Il regolamento previsto dal
comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla
carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità
indicate nel comma 2.
4. In caso di inerzia del
consiglio di amministrazione, la Banca d'Italia pronuncia la decadenza o
la sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale.
Art.
110
(Obblighi di comunicazione)
1. Chiunque, anche per il
tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta
persona, partecipa al capitale di un intermediario finanziario in misura
superiore alla percentuale stabilita dalla Banca d'Italia ne dà
comunicazione all'intermediario finanziario nonché all'UIC ovvero, se è
iscritto nell'elenco speciale, alla Banca d'Italia. Le variazioni della
partecipazione sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla
Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia determina
presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dal comma 1
anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è
attribuito a soggetto diverso dal socio.
3. L'UIC, ovvero la Banca
d'Italia per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale,
possono chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati al fine di
verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel comma 1.
4. Il diritto di voto inerente
alle azioni o quote per le quali siano state omesse le comunicazioni non
può essere esercitato. In caso di inosservanza del divieto, la
deliberazione è impugnabile, a norma dell'articolo 2377 del codice
civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i
voti inerenti alle predette azioni o quote. Per gli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale l'impugnazione può essere
proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della
deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro
delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le
quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini
della regolare costituzione dell'assemblea.
Art.
111
(Cancellazione dall'elenco generale)
1. Il Ministro del tesoro, su
proposta dell'UIC, dispone la cancellazione dall'elenco generale:
a) per
il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 106, comma 2;
b) qualora venga meno una delle condizioni indicate nell'articolo
106, comma 3, lettere a), b) e c);
c) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle
disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo(85).
2. ... omissis...(86)
Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale la
cancellazione dall'elenco generale viene disposta solo previa
cancellazione dall'elenco speciale da parte della Banca d'Italia(87).
3. Il provvedimento di
cancellazione viene adottato, salvo i casi di urgenza, previa
contestazione degli addebiti all'intermediario finanziario interessato e
valutazione delle deduzioni presentate entro trenta giorni. La
contestazione è effettuata dall'UIC, ovvero dalla Banca d'Italia per gli
intermediari iscritti nell'elenco speciale.
4. Entro due mesi dalla
comunicazione del provvedimento di cancellazione, gli amministratori
convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere
altre iniziative conseguenti al provvedimento ovvero per deliberare la
liquidazione volontaria della società.
5. Il presente articolo non si
applica nei casi previsti dall'articolo 107, comma 6(88).
Art.
112
(Comunicazioni del collegio sindacale)
1. I verbali delle riunioni e
degli accertamenti del collegio sindacale concernenti violazioni delle
norme del presente titolo da parte degli intermediari finanziari sono
trasmessi in copia all'UIC, ovvero alla Banca d'Italia per gli
intermediari iscritti nell'elenco speciale.
2. La trasmissione del verbale
deve avvenire, entro dieci giorni dalla data dell'atto, a cura del
presidente del collegio sindacale.
Art.
113
(Soggetti non operanti nei confronti del pubblico)
1. L'esercizio in via
prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività indicate
nell'articolo 106, comma 1, è riservato ai soggetti iscritti in una
apposita sezione dell'elenco generale. Il Ministro del tesoro emana
disposizioni attuative del presente comma.
2. Si applicano l'articolo 108
e, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità, l'articolo 109.
Art. 114
(Norme finali)
1. Fermo quanto disposto
dall'articolo 18, il Ministro del tesoro disciplina l'esercizio nel
territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale
all'estero, delle attività indicate nell'articolo 106, comma 1.
2. Le disposizioni del presente
titolo non si applicano ai soggetti già sottoposti, in base alla legge, a
forme di vigilanza sostanzialmente equivalenti sull'attività finanziaria
svolta. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC,
verifica se sussistono le condizioni per l'esenzione.
3. ... omissis ...(89)
Titolo VI
Trasparenza delle condizioni
contrattuali
Capo I
Operazioni e servizi bancari e
finanziari
Art.
115
(Ambito di applicazione)
1. Le norme del presente capo si
applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle
banche e dagli intermediari finanziari.
2. Il Ministro del tesoro può
individuare, in considerazione dell'attività svolta, altri soggetti da
sottoporre alle norme del presente capo.
3. Le disposizioni del presente
capo si applicano alle operazioni previste dal capo II del presente titolo
per gli aspetti non diversamente disciplinati.
Art.
116
(Pubblicità)
1. In ciascun locale aperto al
pubblico sono pubblicizzati i tassi di interesse, i prezzi, le spese per
le comunicazioni alla clientela e ogni altra condizione economica relativa
alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e
le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Non può essere
fatto rinvio agli usi.
2. Il Ministro del tesoro,
sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato:
a)
criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni
massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento;
b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente
determinazione dei rendimenti;
c) gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e
propaganda, da osservare nell'attività di collocamento.
3. Il CICR(90):
a)
individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità(91);
b) detta disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle
modalità della pubblicità e alla conservazione agli atti dei documenti
comprovanti le informazioni pubblicizzate;
c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi
d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che
incidono sul contenuto economico dei rapporti;
d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal
comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle
offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati
nell'articolo 115 rendono nota la disponibilità delle operazioni e dei
servizi.
4. Le informazioni pubblicizzate
non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'articolo 1336 del
codice civile.
Art.
117
(Contratti)
1. I contratti sono redatti per
iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che,
per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere
stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza
della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso
d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i
contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
5. La possibilità di variare in
senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e
condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola
approvata specificamente dal cliente.
6. Sono nulle e si considerano
non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la
determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione
praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più
sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del
comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
a) il
tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro
annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del
tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto,
rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della
durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e
servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
8. La Banca d'Italia può
prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una
particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi,
abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i titoli difformi
sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o
dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della
Banca d'Italia.
Art.
118
(Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali)
1. Se nei contratti di durata è
convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le
altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei
modi e nei termini stabiliti dal CICR.
2. Le variazioni contrattuali
per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente
articolo sono inefficaci.
3. Entro quindici giorni dal
ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dall'effettuazione di
altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha
diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede
di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni
precedentemente praticate.
Art.
119
(Comunicazioni periodiche alla clientela)
1. Nei contratti di durata i
soggetti indicati nell'articolo 115 forniscono per iscritto al cliente,
alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una
comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto.
Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione.
2. Per i rapporti regolati in
conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità
annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale
o mensile.
3. In mancanza di opposizione
scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni
periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni
dal ricevimento(92).
4. Il cliente, colui che gli
succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei
suoi beni hanno ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo
termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione
inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni(93).
Art.120
(Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli
interessi(94))
1. Gli interessi sui versamenti
presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca
e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene
effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui
è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.
2. Il CICR stabilisce modalità
e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle
operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria,
prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia
assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel
conteggio degli interessi sia debitori sia creditori(95).
Capo II
Credito al consumo
Art.
121
(Nozione)
1. Per credito al consumo si
intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o
professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di
finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una
persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale
o professionale eventualmente svolta (consumatore).
2. L'esercizio del credito al
consumo è riservato:
a) alle
banche;
b) agli intermediari finanziari;
c) ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel
territorio della Repubblica, nella sola forma della dilazione del
pagamento del prezzo.
3. Le disposizioni del presente
capo e del capo III si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti che
si interpongono nell'attività di credito al consumo.
4. Le norme contenute nel
presente capo non si applicano:
a) ai
finanziamenti di importo rispettivamente inferiore e superiore ai limiti
stabiliti dal CICR con delibera avente effetto dal trentesimo giorno
successivo alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana;
b) ai contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559
e seguenti del codice civile, purché stipulati preventivamente in forma
scritta e consegnati contestualmente in copia al consumatore;
c) ai finanziamenti rimborsabili in un'unica soluzione entro
diciotto mesi, con il solo eventuale addebito di oneri non calcolati in
forma di interesse, purché previsti contrattualmente nel loro ammontare;
d) ai finanziamenti privi, direttamente o indirettamente, di
corrispettivo di interessi o di altri oneri, fatta eccezione per il
rimborso delle spese vive sostenute e documentate;
e) ai finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione
di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da
edificare, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento;
f) ai contratti di locazione, a condizione che in essi sia
prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della
cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario.
Art.
122
(Tasso annuo effettivo globale)
1. Il tasso annuo effettivo
globale (TAEG) è il costo totale del credito a carico del consumatore
espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli
interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.
2. Il CICR stabilisce le modalità
di calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare
e la formula di calcolo.
3. Nei casi in cui il
finanziamento può essere ottenuto solo attraverso l'interposizione di un
terzo, il costo di tale interposizione deve essere incluso nel TAEG.
Art.
123
(Pubblicità)
1. Alle operazioni di credito al
consumo si applica l'articolo 116. La pubblicità è, in ogni caso,
integrata con l'indicazione del TAEG e del relativo periodo di validità.
2. Gli annunci pubblicitari e le
offerte, effettuati con qualsiasi mezzo, con cui un soggetto dichiara il
tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, indicano
il TAEG e il relativo periodo di validità. Il CICR individua i casi in
cui, per motivate ragioni tecniche, il TAEG può essere indicato mediante
un esempio tipico.
Art.
124
(Contratti)
1. Ai contratti di credito al
consumo si applica l'articolo 117, commi 1 e 3.
2. I contratti di credito al
consumo indicano:
a)
l'ammontare e le modalità del finanziamento;
b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
c) il TAEG;
d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG
può essere eventualmente modificato;
e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal
calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente
tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica; oltre essi, nulla
è dovuto dal consumatore;
f) le eventuali garanzie richieste;
g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e
non incluse nel calcolo del TAEG.
3. Oltre a quanto indicato nel
comma 2, i contratti di credito al consumo che abbiano a oggetto
l'acquisto di determinati beni o servizi contengono, a pena di nullità:
a) la
descrizione analitica dei beni e dei servizi;
b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal
contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto;
c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà,
nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato.
4. Nessuna somma può essere
richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse
previsioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi per la
determinazione delle condizioni economiche applicate sono nulle e si
considerano non apposte.
5. Nei casi di assenza o nullità
delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto
secondo i seguenti criteri:
a) il
TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di
altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro,
emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
b) la scadenza del credito è a trenta mesi;
c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in
favore del finanziatore.
Art.
125
(Disposizioni varie a tutela dei consumatori)
1. Le norme dettate
dall'articolo 1525 del codice civile si applicano anche a tutti i
contratti di credito al consumo a fronte dei quali sia stato concesso un
diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in
prestito.
2. Le facoltà di adempiere in
via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano
unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il
consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a
un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità
stabilite dal CICR.
3. In caso di cessione dei
crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il consumatore può
sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei
confronti del cedente, ivi compresa la compensazione, anche in deroga al
disposto dell'articolo 1248 del codice civile.
4. Nei casi di inadempimento del
fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato
inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il
finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un
accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di
credito ai clienti del fornitore.
5. La responsabilità prevista
dal comma 4 si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia
ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.
Art.
126
(Regime speciale per le aperture di credito in conto corrente)
1. I contratti con i quali le
banche o gli intermediari finanziari concedono a un consumatore
un'apertura di credito in conto corrente non connessa all'uso di una carta
di credito contengono, a pena di nullità, le seguenti indicazioni:
a) il
massimale e l'eventuale scadenza del credito;
b) il tasso di interesse annuo e il dettaglio analitico degli
oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto, nonché le
condizioni che possono determinare la modifica durante l'esecuzione del
contratto stesso. Oltre a essi, nulla è dovuto dal consumatore;
c) le modalità di recesso dal contratto.
Capo III
Regole generali e controlli
Art.
127
(Regole generali)
1. Le disposizioni del presente
titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.
2. Le nullità previste dal
presente titolo possono essere fatte valere solo dal cliente.
3. Le deliberazioni di
competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta
della Banca d'Italia; la proposta è formulata sentito l'UIC per i
soggetti operanti nel settore finanziario iscritti solo nell'elenco
generale previsto dall'art. 106(96).
Art.
128
(Controlli)
1. Al fine di verificare il
rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia può
acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le
banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale
previsto dall'articolo 107.
2. Nei confronti degli
intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale previsto
dall'articolo 106 e nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 155,
comma 5, i controlli previsti dal comma 1 sono effettuati dall'UIC che, a
tal fine, può chiedere la collaborazione di altre autorità.
3. Con riguardo ai soggetti
indicati nell'articolo 121, comma 2, lettera c), i controlli
previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato al quale compete, inoltre, l'irrogazione
delle sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.
4. Con riguardo ai soggetti
individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorità
competenti ad effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le
sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.
5. In caso di ripetute
violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità, il
Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia o dell'UIC o delle
altre autorità indicate dal CICR ai sensi del comma 4, nell'ambito delle
rispettive competenze, può disporre la sospensione dell'attività, anche
di singole sedi secondarie per un periodo non superiore a trenta giorni(97).
Titolo VII
Altri controlli
Art.
129
(Emissione di valori mobiliari)
1. Le emissioni di valori
mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri di importo non
superiore a cento miliardi di lire o al maggiore importo determinato dalla
Banca d'Italia sono liberamente effettuabili ove i valori mobiliari
rientrino in tipologie previste dall'ordinamento e presentino le
caratteristiche individuate dalla Banca d'Italia in conformità delle
deliberazioni del CICR. Nel computo degli importi concorrono tutte le
operazioni relative al medesimo emittente effettuate nell'arco dei dodici
mesi precedenti.
2. Le emissioni di valori
mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri non
liberamente effettuabili ai sensi del comma 1 sono comunicate alla Banca
d'Italia a cura degli interessati.
3. La comunicazione indica le
quantità e le caratteristiche dei valori mobiliari nonché le modalità e
i tempi di svolgimento dell'operazione. Entro quindici giorni dal
ricevimento della comunicazione la Banca d'Italia può chiedere
informazioni integrative.
4. L'operazione può essere
effettuata decorsi venti giorni dal ricevimento della comunicazione
ovvero, se richieste, delle informazioni integrative. Al fine di
assicurare la stabilità e l'efficienza del mercato dei valori mobiliari,
la Banca d'Italia, entro il medesimo termine di venti giorni, può, in
conformità delle deliberazioni del CICR, vietare le operazioni non
liberamente effettuabili ai sensi del comma 1 ovvero differire
l'esecuzione delle operazioni di importo superiore al limite determinato
ai sensi del medesimo comma 1.
5. Le disposizioni contenute nei
commi 1, 2, 3, 4 e 6 non si applicano:
a) ai
titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
b) ai titoli azionari, sempreché non rappresentativi della
partecipazione a organismi d'investimento collettivo di tipo chiuso o
aperto;
c) all'emissione di quote o titoli rappresentativi della
partecipazione a organismi d'investimento collettivo nazionali;
d) alla commercializzazione in Italia di quote o titoli
rappresentativi della partecipazione a organismi di investimento
collettivo situati in altri paesi dell'Unione Europea e conformi alle
disposizioni dell'Unione.
6. La Banca d'Italia, in
conformità delle deliberazioni del CICR, può individuare, in relazione
alla quantità e alle caratteristiche dei valori mobiliari, alla natura
dell'emittente o alle modalità di svolgimento dell'operazione, tipologie
di operazioni sottratte all'obbligo di comunicazione ovvero assoggettate a
una procedura semplificata di comunicazione.
7. La Banca d'Italia può
richiedere agli emittenti e agli offerenti segnalazioni consuntive
riguardanti i valori mobiliari collocati in Italia o comunque emessi da
soggetti italiani. Tali segnalazioni possono riguardare anche operazioni
non soggette a comunicazione ai sensi dei commi 1, 5 e 6.
8. La Banca d'Italia emana
disposizioni attuative del presente articolo(98).
Titolo VIII
Sanzioni
Capo I
Abusivismo bancario e finanziario(99)
Art.
130
(Abusiva attività di raccolta del risparmio)
1. Chiunque svolge l'attività
di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'articolo 11
è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire
venticinque milioni a lire cento milioni.
Art.
131
(Abusiva attività bancaria)
1. Chiunque svolge l'attività
di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'articolo 11
ed esercita il credito è punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
Art.
132
(Abusiva attività finanziaria)
1. Chiunque svolge, nei
confronti del pubblico, una o più delle attività finanziarie previste
dall'articolo 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal
medesimo articolo è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e
con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. ... omissis
...(100)
2. Chiunque svolge in via
prevalente, non nei confronti del pubblico, una o più delle attività
finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, senza essere iscritto
nell'apposita sezione dell'elenco generale indicata nell'articolo 113 è
punito con l'arresto da sei mesi a tre anni(101).
Art.
132- bis
(Denunzia al pubblico ministero)
1. Se vi è fondato sospetto che
una società svolga attività di raccolta del risparmio, attività
bancaria o attività finanziaria in violazione degli articoli 130, 131 e
132, la Banca d'Italia o l'UIC possono denunziare i fatti al pubblico
ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo
2409 del codice civile(102).
Art.
133
(Abuso di denominazione bancaria)
1. L'uso, nella denominazione o
in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico,
delle parole "banca", "banco", "credito",
"risparmio" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua
straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo
svolgimento dell'attività bancaria è vietato a soggetti diversi dalle
banche.
2. La Banca d'Italia determina
in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli
amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni
indicate nel comma 1 possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle
banche.
3. Chiunque contravviene al
disposto del comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire due milioni a lire venti milioni. La stessa sanzione si applica a
chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in
altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della
Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107(103).
Capo II
Attività di vigilanza(104)
Art.
134
(Tutela dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria)
1. Chi svolge funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari
finanziari e soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ed
espone, nelle comunicazioni alla Banca d'Italia, fatti
non rispondenti al vero sulle
condizioni economiche delle banche, degli intermediari finanziari o dei
citati soggetti o nasconde, in tutto o in parte, fatti concernenti le
condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di
vigilanza, è punito, sempre che il fatto non costituisca reato più
grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due
milioni a lire venti milioni.
2. Fuori dei casi previsti dal
comma 1, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso banche, intermediari finanziari, soggetti inclusi nell'ambito della
vigilanza consolidata ovvero presso altre società comunque sottoposte
alla vigilanza della Banca d'Italia e ne ostacola le funzioni di vigilanza
è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire venticinque
milioni a lire cento milioni.
Capo III
Banche e gruppi bancari(105)
Art.
135
(Reati societari)
1. Le disposizioni contenute nei
capi I, II e V del titolo XI del libro V del codice civile si applicano a
chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso
banche, anche se non costituite in forma societaria.
Art.
136
(Obbligazioni degli esponenti bancari)
1. Chi svolge funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre
obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita,
direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o
controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione
presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti
dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi di astensione
previsti dalla legge.
2. Le medesime disposizioni si
applicano anche a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e
controllo, presso una banca o società facenti parte di un gruppo
bancario, per le obbligazioni e per gli atti indicati nel comma 1 posti in
essere con la società medesima o per le operazioni di finanziamento poste
in essere con altra società o con altra banca del gruppo. In tali casi
l'obbligazione o l'atto sono deliberati, con le modalità previste dal
comma 1, dagli organi della società o banca contraente e con l'assenso
della capogruppo.
3. L'inosservanza delle
disposizioni dei commi 1 e 2 è punita con le pene stabilite dall'articolo
2624, primo comma, del codice civile.
Art.
137
(Mendacio e falso interno bancario)
1. Salvo che il fatto
costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di
credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni
alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente a una
banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque interessate
alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e
con la multa fino a lire dieci milioni.
2. Salvo che il fatto
costituisca reato più grave, chi svolge funzioni di amministrazione o di
direzione presso una banca nonché i dipendenti di banche che, al fine di
concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle
quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del
credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di
cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati
falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da sei mesi
a tre anni e con l'ammenda fino a lire venti milioni.
Art.
138
(Aggiotaggio bancario)
1. Chiunque divulga, in
qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose riguardanti banche
o gruppi bancari, atte a turbare i mercati finanziari o a indurre il
panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del pubblico, è
punito con le pene stabilite dall'articolo 501 del codice penale. Restano
fermi l'articolo 501 del codice penale, l'articolo 2628 del codice civile
e l'articolo 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58(106).
Capo IV
Partecipazione al capitale(107)
Art.
139
(Partecipazione al capitale di banche e di società finanziarie
capogruppo)
1. L'omissione delle domande di
autorizzazione previste dall'articolo 19, la violazione degli obblighi di
comunicazione previsti dall'articolo 20, comma 2, nonché la violazione
delle disposizioni dell'articolo 24, commi 1, primo periodo, e 3, sono
punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a
lire cento milioni.
2. Salvo che il fatto
costituisca reato più grave, chiunque nelle domande di autorizzazione
previste dall'articolo 19 o nelle comunicazioni previste dall'articolo 20,
comma 2, fornisce false indicazioni è punito con l'arresto fino a tre
anni.
3. La sanzione amministrativa
pecuniaria prevista dal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si
applicano per le medesime violazioni in materia di partecipazioni al
capitale delle società finanziarie capogruppo(108).
Art.
140
(Comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di banche, di
società
appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari)
1. L'omissione delle
comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4,
21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e 110, commi 1, 2 e 3, è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni(109).
2. Salvo che il fatto
costituisca reato più grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel
comma 1 fornisce indicazioni false è punito con l'arresto fino a tre anni(110).
Capo V
Altre sanzioni (111)
Art.
141
(False comunicazioni relative a intermediari finanziari)
1. Salvo che il fatto
costituisca reato più grave, per le comunicazioni previste dall'articolo
106, commi 6 e 7, contenenti indicazioni false si applica la pena
dell'arresto fino a tre anni(112).
Art.
142
(Requisiti di onorabilità degli esponenti di intermediari finanziari:
omessa dichiarazione di decadenza o di sospensione)
...
omissis ...(113)
Art.
143
(Emissione di valori mobiliari)
1. L'inosservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 129, commi 2 e 4, è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni sino alla metà
del valore totale dell'operazione; nel caso di inosservanza delle
disposizioni di cui ai commi 3, 6 e 7 del medesimo articolo, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta
milioni(114).
...
omissis ...(115)
Art.
144
(Altre sanzioni amministrative pecuniarie)(116)
1. Nei confronti dei soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei
dipendenti è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme degli
articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54,
55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 106, commi 6 e 7, 107, 109, commi 2 e 3,
145, comma 3, 147 e 161, comma 5, o delle relative disposizioni generali o
particolari impartite dalle autorità creditizie(117).
2. Le sanzioni previste nel
comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo
per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo
comma o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da
altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, e 112 è
applicabile la sanzione prevista dal comma 1(118).
3. Nei confronti dei soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti,
nonché dei soggetti indicati nell'articolo 121, comma 3, è applicabile
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire
venticinque milioni per l'inosservanza delle norme contenute negli
articoli 116 e 123 o delle relative disposizioni generali o particolari
impartite dalle autorità creditizie.
4. Nei confronti dei soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti,
nonché dei soggetti indicati nell'articolo 121, comma 3, è applicabile
la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cento milioni per
l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 128, comma 1, ovvero
nel caso di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste
dal medesimo articolo 128. La stessa sanzione è applicabile nel caso di
frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in
una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore
al limite inferiore previsto dall'articolo 121, comma 4, lettera a).
5. Le sanzioni amministrative
pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1, 3 e 4 si applicano anche
a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione della banca, anche in forma diversa dal
rapporto di lavoro subordinato(119).
6. ... omissis ...(120)
Capo VI
Disposizioni generali in materia
di sanzioni amministrative(121)
Art.
145
(Procedura sanzionatoria)
1. Per le violazioni previste
nel presente titolo cui è applicabile una sanzione amministrativa, la
Banca d'Italia o l'UIC, nell'ambito delel rispettive competenze,
contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla società o
all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta
giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, propongono
al Ministro del tesoro l'applicazione delle sanzioni(122).
2. Il Ministro del tesoro, sulla
base della proposta della Banca d'Italia o dell'UIC, provvede ad applicare
le sanzioni con decreto motivato.
3. Il decreto di applicazione
delle sanzioni previste dall'articolo 144, commi 3 e 4, è pubblicato per
estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a
cura e spese della banca, della società o dell'ente al quale appartengono
i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione
nazionale, di cui uno economico. Il decreto di applicazione delle altre
sanzioni previste nel presente titolo, emanato su proposta della Banca
d'Italia, è pubblicato, per estratto, sul bollettino previsto
dall'articolo 8.
4. Contro il decreto del
Ministro del tesoro è ammessa opposizione alla corte di appello di Roma.
L'opposizione deve essere notificata all'autorità che ha proposto il
provvedimento nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del
decreto impugnato e deve essere depositato presso la cancelleria della
corte di appello entro trenta giorni dalla notifica. L'autorità che ha
proposto il provvedimento trasmette alla corte di appello gli atti ai
quali il reclamo si riferisce, con le sue osservazioni.
5. L'opposizione non sospende
l'esecuzione del provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi
motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.
6. La corte di appello, su
istanza delle parti, fissa i termini per la presentazione di memorie e
documenti, nonché per consentire l'audizione anche personale delle parti.
7. La corte di appello decide
sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero,
con decreto motivato.
8. Copia del decreto è
trasmessa, a cura della cancelleria della corte di appello, all'autorità
che ha proposto il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione, per
estratto, nel bollettino previsto dall'articolo 8.
9. Alla riscossione delle
sanzioni previste dal presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i
termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Le banche, le società o gli
enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in
solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità
previste dal primo periodo del comma 3 e sono tenuti a esercitare il
regresso verso i responsabili.
11. Alle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni
contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689(123).
Titolo IX
Disposizioni transitorie e finali
Art.
146
(Vigilanza sui sistemi di pagamento)
1. La Banca d'Italia promuove il
regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. A tal fine essa può
emanare disposizioni volte ad assicurare sistemi di compensazione e di
pagamento efficienti e affidabili.
Art.
147
(Altri poteri delle autorità creditizie)
1. Le autorità creditizie
continuano a esercitare, nei confronti di tutte le banche che operano nel
territorio della Repubblica, i poteri previsti dall'articolo 32, primo
comma, lettere d) ed f), e dall'articolo 35, secondo
comma, lettera b), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e
successive modificazioni.
Art.
148
(Obbligazioni stanziabili)
...
omissis ...(124)
Art.
149
(Banche popolari)
1. Le banche popolari esistenti
alla data del 20 marzo 1992 adeguano, entro cinque anni da tale data, il
valore nominale delle loro azioni a quello stabilito dal comma 2
dell'articolo 29.
2. I soci delle banche popolari
che alla data del 20 marzo 1992 partecipavano al capitale sociale in
misura compresa tra il limite previsto dal comma 2 dell'articolo 30 e il
valore nominale di lire quindici milioni possono continuare a detenere le
relative azioni.
3. Entro tre anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo i consorzi economici a
garanzia limitata esercenti attività bancaria, devono trasformarsi in
società per azioni o in banca popolare ovvero deliberare fusioni con
banche da cui risultino società per azioni o banche popolari. Le
deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli
statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto
delle modificazioni, gli statuti prevedono maggioranze differenziate, si
applica quella meno elevata. E' fatto salvo il diritto di recesso dei
soci.
Art.
150
(Banche di credito cooperativo)
1. Le banche di credito
cooperativo costituite anteriormente al 1 gennaio 1993 possono mantenere
l'originaria denominazione purché integrata dall'espressione
"credito cooperativo".
2. Le banche indicate nel comma
1 si uniformano a quanto previsto dagli articoli 33, comma 1, 34, commi 1
e 2, e 35, comma 2, del presente decreto legislativo entro il 1[ gennaio
1997. Le relative modificazioni statutarie sono deliberate con le
maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni dell'assemblea
ordinaria.
3. Le banche di credito
cooperativo costituite prima del 22 febbraio 1992 non sono tenute ad
adeguarsi alle prescrizioni dell'articolo 33, comma 4, relative al limite
minimo del valore nominale delle azioni.
4. Il comma 3 dell'articolo 21
della legge 31 gennaio 1992, n. 59, così come sostituito dal comma 9
dell'articolo 42 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, è
sostituito dal seguente: "3. Alle banche di credito cooperativo si
applicano gli articoli 2, 7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e 4, e
21, commi 1 e 2, della presente legge.".
5. La Banca d'Italia impartisce
istruzioni per il graduale rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo
35, comma 1, alle banche di credito cooperativo che, a fine esercizio
1992, abbiano in essere impieghi a non soci in misura eccedente quella
consentita.
6. Le disposizioni dettate
dall'articolo 37 si applicano a decorrere dall'approvazione del bilancio
relativo all'esercizio 1993. Le relative modificazioni statutarie sono
deliberate con le maggioranze previste dagli statuti per le deliberazioni
dell'assemblea ordinaria.
Art.
151
(Banche pubbliche residue)
1. L'operatività,
l'organizzazione e il funzionamento delle banche pubbliche residue sono
disciplinati dal presente decreto legislativo, dagli statuti e dalle altre
norme in questi richiamate.
Art.
152
(Casse comunali di credito agrario e Monti di credito su pegno di
seconda categoria)
1. Entro il 1 gennaio 1996 le
casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda
categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico devono assumere
iniziative che portino alla cessazione dell'esercizio dell'attività
creditizia ovvero alla estinzione degli enti stessi. Trascorso tale
termine le casse e i monti che non abbiano provveduto sono posti in
liquidazione.
2. Fino all'adozione delle
misure previste dal comma 1, i monti di seconda categoria che non
raccolgono risparmio tra il pubblico continuano a esercitare l'attività
di credito su pegno. A tali enti si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del presente decreto legislativo.
Art.
153
(Disposizioni relative a particolari operazioni di credito)
1. Fino all'emanazione delle
disposizioni della Banca d'Italia previste dall'articolo 38, comma 2,
continua ad applicarsi in materia la disciplina dettata dalle norme
previgenti.
2. Le disposizioni disciplinanti
le cartelle fondiarie, ancorché abrogate, continuano a essere applicate
alle cartelle in circolazione, a eccezione delle norme che prevedono
interventi della Banca d'Italia.
3. Gli enti non bancari
abilitati a effettuare operazioni di credito agrario continuano a
esercitarlo con le limitazioni previste nei rispettivi provvedimenti
autorizzativi.
4. Quando nelle norme statali e
regionali sono richiamate le disposizioni del regio decreto-legge 29
luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio
1928, n. 1760, e del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive
modificazioni e integrazioni, dette disposizioni continuano a integrare le
norme suddette che a esse fanno riferimento.
5. Fino alla stipulazione delle
convenzioni previste dall'articolo 47 continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti in materia di assegnazione e gestione di fondi
pubblici di agevolazione creditizia.
Art.
154
(Fondo interbancario di garanzia)
1. Al fondo, alla sezione
speciale e alla sezione di garanzia per il credito peschereccio, previsti
dall'articolo 45, si applicano le disposizioni dell'articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.
Art.
155
(Soggetti operanti nel settore finanziario)
1. I soggetti che esercitano le
attività previste dall'articolo 106, comma 1, si adeguano alle
disposizioni del comma 2 e del comma 3, lettera b), del medesimo
articolo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
2. L'articolo 107 trova
applicazione anche nei confronti delle società finanziarie per
l'innovazione e lo sviluppo previste dall'articolo 2 della legge 5 ottobre
1991, n. 317.
3. Le agenzie di prestito su
pegno previste dal terzo comma dell'articolo 32 della legge 10 maggio
1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni dell'articolo 106.
4. I consorzi di garanzia
collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma
di società cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29, comma 1,
della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in un'apposita sezione
dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. A essi non si applicano
il titolo V del presente decreto legislativo e gli articoli 2, 3 e 4 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197. L'iscrizione nella sezione non abilita a
effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari(125).
5. I soggetti che esercitano
professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella
negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in
un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. A
tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 106, comma 6, 108, 109, con esclusivo riferimento ai requisiti di
onorabilità, e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare
le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari. Il Ministro
del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, emana disposizioni
applicative del presente comma individuando, in particolare, le attività
che possono essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute.
Il Ministro del tesoro detta altresì norme transitorie dirette a
disciplinare le abilitazioni già concesse ai cambiavalute ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197(126).
6. I soggetti diversi dalle
banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in
ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti,
possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del
carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e
dei limiti quantitativi determinati dal CICR(127).
Art.
156
(Modifica di disposizioni legislative)
1. L'articolo 10 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197, è sostituito dal seguente:
"Art. 10 - (Doveri del
collegio sindacale)
1. Ferme le disposizioni del
codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari di cui
all'articolo 4 vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente
decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale
concernenti violazioni delle norme di cui al capo I del presente decreto
sono trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministro del tesoro.
L'omessa trasmissione è punita con la reclusione fino a un anno e con la
multa da lire duecentomila a lire due milioni."
2. La lettera c)
dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è
sostituita dalla seguente:
"c) il cessionario
è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi
dell'articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui
oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti
d'impresa."
3. L'articolo 11, secondo comma,
della legge 12 giugno 1973, n. 349, è sostituito dal seguente:
"Per l'inosservanza delle
norme contenute nell'articolo 9, primo comma, è applicabile la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 144, comma 1, del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi
dell'articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142. Si
applica l'articolo 145 del medesimo testo unico."
4. L'articolo 213 del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, è sostituito dal seguente:
"Articolo 213. - Gli
oggetti non riscattati entro trenta giorni dalla scadenza del prestito
sono venduti all'asta pubblica secondo le norme contenute negli articoli
529 e seguenti del codice di procedura civile, ovvero con altro
provvedimento proposto dall'agente e approvato dall'autorità di pubblica
sicurezza"(128).
5. Il comma 3 dell'articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è
sostituito dal seguente:
"3. Le banche e
gli altri intermediari finanziari effettuano le operazioni valutarie e in
cambi nel rispetto delle norme che li disciplinano"(129).
6. L'articolo 58 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:
"Articolo 58
(Obbligazioni delle società cooperative).
- 1. Le
società cooperative emittenti obbligazioni ai sensi dell'articolo 11 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono sottoposte alle
disposizioni degli articoli 2411 e seguenti del codice civile e, ove ne
ricorrano i presupposti, all'obbligo di certificazione secondo le modalità
previste dall'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
nonché a quanto previsto dagli articoli 114 e 115 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, in quanto compatibili con la legislazione
cooperativa"(130).
7. Nel comma 1 dell'articolo 3
della legge 26 novembre 1993, n. 489, le parole: "sentita la Banca
d'Italia" sono soppresse(131).
Art.
157
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87)
1. L'articolo 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:
"Art. 1 - (Ambito
d'applicazione)
1. Le disposizioni del presente
decreto si applicano:
a) alle
banche;
b) alle società di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983,
n. 77;
c) alle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari
iscritti nell'albo;
d) alle società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;
e) ai soggetti operanti nel settore finanziario previsti dal
titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992,
n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie
indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), dello stesso
testo unico.
2. Il Ministro del tesoro con
riferimento ai soggetti previsti nel comma 1, lettera e),
stabilisce criteri di esclusione dall'applicazione del presente decreto
con particolare riguardo all'incidenza dell'attività di carattere
finanziario su quella complessivamente svolta, ai soggetti nei cui
confronti l'attività è esercitata, alla composizione finanziaria o meno
del portafoglio partecipativo, all'esigenza di evitare criteri e tecniche
di redazione disomogenei ai fini della predisposizione del bilancio
consolidato.
3. Ai fini del presente decreto,
l'attività di assunzione di partecipazioni al fine di successivi
smobilizzi è in ogni caso considerata attività finanziaria.
4. Per l'applicazione del
presente decreto i soggetti previsti dal comma 1 sono definiti enti
creditizi e finanziari.
5. Per le società disciplinate
dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le norme previste dal presente decreto
sono attuate, avuto riguardo alla specialità della disciplina della legge
stessa, con disposizioni emanate dalla Banca d'Italia d'intesa con la
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)."
2. L'articolo 4, comma 3, del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:
"3. Ai fini del presente
decreto il controllo ricorre nelle ipotesi previste dall'articolo 59,
comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia."
3. L'articolo 5 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:
"Art. 5 - (Poteri delle
autorità)
1. Gli enti creditizi e
finanziari si attengono alle disposizioni che la Banca d'Italia emana
relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base
consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al
pubblico nonché alle modalità e ai termini della pubblicazione delle
situazioni dei conti.
2. I poteri conferiti dal comma
1 sono esercitati anche per le modifiche, le integrazioni e gli
aggiornamenti delle forme tecniche stabilite dal presente decreto nonché
per l'adeguamento della disciplina nazionale all'evolversi della
disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari.
3. Nel caso dei soggetti
operanti nel settore finanziario iscritti nell'elenco speciale previsto
dall'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, le istruzioni della Banca d'Italia sono emanate d'intesa con
la CONSOB. Per le società previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, le
istruzioni della Banca d'Italia sono emanate sentita la CONSOB. Per le
società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le istruzioni sono
emanate dalla Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB, tenendo conto della
specialità della disciplina della legge stessa.
4. Gli atti emanati
nell'esercizio dei poteri previsti dal presente articolo sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana."
4. L'articolo 11, comma 3, del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:
"3. Le disposizioni del
comma 2 si applicano in ogni caso alle società e agli enti finanziari che
rientrano nei gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 64
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia."
5. L'articolo 19, comma 1, del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:
"1. In alternativa a quanto
disposto dall'articolo 18, le partecipazioni in imprese controllate e
quelle sulle quali è esercitata un'influenza notevole possono essere
valutate, con riferimento a una o a più tra dette imprese, secondo il
metodo indicato nel presente articolo. Si ha influenza notevole quando
l'impresa partecipante disponga di almeno un quinto dei diritti di voto
esercitabili nell'assemblea ordinaria della partecipata."
6. La lettera b), del
comma 1, dell'articolo 23, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,
è sostituita dalla seguente:
"b) l'elenco delle
imprese controllate e di quelle sottoposte a influenza notevole ai sensi
dell'articolo 19, comma 1, possedute direttamente o per il tramite di
società fiduciaria o per interposta persona, indicando per ciascuna la
denominazione, la sede, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la
perdita dell'ultimo esercizio chiuso, la quota posseduta, il valore
attribuito in bilancio;"
7. L'articolo 24, comma 3, del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato.
8. L'articolo 25 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:
"Art. 25 (Impresa
capogruppo)
1. Agli effetti dell'articolo 24
è impresa capogruppo:
a)
l'ente creditizio o la società finanziaria capogruppo di un gruppo
bancario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 64 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia; comma 1, lettere a)
e b), e che non sia a sua volta controllato da enti creditizi e
finanziari tenuti alla redazione del bilancio consolidato.
2. Restano salve le disposizioni
riguardanti gli enti e le società che abbiano emesso titoli quotati in
borsa."
9. L'articolo 26, comma 3, del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato.
10. L'articolo 26, comma 5, del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:
"5. Le imprese capogruppo
di cui all'articolo 25 che operino anche secondo una direzione unitaria ai
sensi del comma 1 o del comma 2 del presente articolo sono tenute alla
redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 4,
salvo che si tratti delle banche e delle società finanziarie capogruppo
dei gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 64 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Restano salve le
disposizioni riguardanti gli enti e le società che abbiano emesso titoli
quotati in borsa."
11. L'articolo 27, comma 3, del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato.
12. L'articolo 28 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:
"Art. 28 - (Imprese
incluse nel consolidamento)
1. Sono incluse nel
consolidamento l'impresa capogruppo o le imprese che operano secondo una
direzione unitaria e le imprese controllate, ovunque costituite, purché
queste ultime appartengano a una delle seguenti categorie:
a) enti
creditizi e finanziari;
b) imprese che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività
strumentale, come definita dall'articolo 59, comma 1, lettera c),
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. 2. L'ente
creditizio o la società finanziaria capogruppo di un gruppo bancario
iscritto nell'albo previsto dall'articolo 64 del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia include nel consolidamento le imprese che
compongono il gruppo stesso."
13. L'articolo 45 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:
"Art. 45 - (Sanzioni
amministrative pecuniarie)
1. Per la violazione
dell'articolo 3 del capo I; delle disposizioni del capo II, sezioni I, II,
III e V; delle disposizioni del capo III, sezioni II e IV; dell'articolo
41 del capo IV; degli articoli 42, comma 1, 43 e 46 del capo V, nonché
degli atti di cui all'articolo 5 è applicabile la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni nei confronti
dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo in enti creditizi e finanziari.
2. Si applica l'articolo 145 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. 3. Con
riferimento ai soggetti previsti nell'articolo 1, comma 1, lettera e),
i commi 1 e 2 del presente articolo si applicano solo a quelli iscritti
nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia."
Art.
158
(Disposizioni applicabili alle banche e alle società finanziarie
comunitarie
che esercitano attività di intermediazione mobiliare)
...
omissis ...(132)
Art.
159
(Regioni a statuto speciale)
1. Le valutazioni di vigilanza
sono riservate alla Banca d'Italia.
2. Nei casi in cui i
provvedimenti previsti dagli articoli 14, 31, 36, 56 e 57 sono attribuiti
alla competenza delle regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini di
vigilanza, un parere vincolante.
3. Sono inderogabili e
prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate le norme dettate dai
commi 1 e 2 nonché dagli articoli 15, 16, 26 e 47. Restano peraltro ferme
le competenze attribuite agli organi regionali nella materia disciplinata
dall'articolo 26.
4. Le regioni a statuto
speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione
dei rispettivi statuti, poteri nelle materie disciplinate dalla direttiva
n. 89/646/CEE, provvedono a emanare norme di recepimento della direttiva
stessa nel rispetto delle disposizioni di principio non derogabili
contenute nei commi precedenti.
Art.
160
(Conferma di disposizioni vigenti in materia di valori mobiliari)
...omissis...(133)
Art.
161
(Norme abrogate)
1. Sono o restano abrogati:
- il regio decreto 16 luglio
1905, n. 646;
- la legge 15 luglio 1906, n.
441;
- il regio decreto 5 maggio
1910, n. 472;
- il regio decreto 4 settembre
1919, n. 1620;
- il regio decreto-legge 2
settembre 1919, n. 1709, convertito dalla legge 6 luglio 1922, n. 1158;
- il regio decreto 9 aprile
1922, n. 932;
- il regio decreto-legge 7
ottobre 1923, n. 2283;
- il regio decreto-legge 15
dicembre 1923, n. 3148, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;
|