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Legge 448/98
INPS Cess.Crediti
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LEGGE
23 dicembre 1998, n. 448.
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
[omissis]
Art. 13.
(Cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS)
1.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi e le
sanzioni, vantati dall'INPS, già maturati e quelli che matureranno sino
alla data della cessione di cui al comma 15, sono ceduti a titolo oneroso,
in massa, anche al fine di rendere più celere la riscossione, al valore
netto risultante dai bilanci e dai rendiconti dell'Istituto.
2. Le tipologie e i valori dei crediti ceduti, comunque non inferiori
all'importo di lire 8.000 miliardi, le modalità tecniche, i tempi e il
prezzo della cessione sono determinati con uno o più decreti del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con
i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. Per
tipologie diverse da quelle individuate dai predetti decreti si applicano
i commi 18 e 19.
3. Alla cessione non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si
applicano gli articoli 3, 5 e 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52. I
privilegi e le garanzie di qualunque tipo che assistono i crediti oggetto
della cessione conservano la loro validità e il loro grado in favore del
cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. L'INPS è
tenuto a garantire l'esistenza dei crediti al tempo della cessione, ma non
risponde dell'insolvenza dei debitori. Restano impregiudicate le
attribuzioni dell'INPS quanto alle facoltà di concedere rateazioni e
dilazioni ai sensi della normativa vigente, compresi i crediti oggetto
della cessione, anche se iscritti a ruolo per la riscossione.
4. Il cessionario è individuato ai sensi del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157, fra le banche e gli intermediari finanziari abilitati o fra
associazioni temporanee di imprese tra detti soggetti.
5. Il cessionario è autorizzato a costituire una società per azioni
avente per oggetto esclusivo l'acquisto dei crediti di cui al presente
articolo. Alla società si applicano le disposizioni contenute nel titolo
V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'articolo
106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4, nonché le corrispondenti norme
sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico. Tale
società può finanziare le operazioni di acquisto dei crediti anche
mediante emissione di titoli. Ai titoli emessi si applicano gli articoli
129 e 143 del citato testo unico emanato con decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385; all'emissione dei predetti titoli non si applica
l'articolo 11 del medesimo testo unico. Ai fini delle imposte sui redditi,
i titoli di cui al presente comma sono soggetti alla disciplina prevista
per i titoli obbligazionari e similari emessi da società quotate nei
mercati regolamentati.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della riforma della
riscossione a mezzo ruolo, l'INPS è obbligato ad iscrivere a ruolo, ad
eccezione dei crediti già oggetto dei procedimenti civili di cognizione
ordinaria e di esecuzione, per i quali forma un elenco da trasmettere al
cessionario, i crediti ceduti, rende esecutivi i ruoli e li affida in
carico ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,
trasmettendo copia degli stessi al cessionario. L'INPS forma un separato
elenco dei crediti ceduti, oggetto di contestazione nei procedimenti
civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, e lo trasmette al
cessionario. Nei rapporti tra cedente e cessionario, l'elenco dei crediti
in contestazione e la copia dei ruoli costituiscono documenti probatori
dei crediti ai sensi dell'articolo 1262 del codice civile.
7. I concessionari provvedono alla riscossione coattiva dei ruoli ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e
riversano le somme riscosse al cessionario.
8. La cessione dei crediti di cui al presente articolo costituisce
successione a titolo particolare nel diritto ceduto. Nei procedimenti
civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione,
si applica l'articolo 111, commi primo e quarto, del codice di procedura
civile. Il cessionario può intervenire in tali procedimenti ma non può
essere chiamato in causa, fermo restando che l'INPS non può in ogni caso
essere estromesso. Qualora, successivamente alla trasmissione dei ruoli di
cui al comma 6, i debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito
e di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 6, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 1989, n. 389, sussiste litisconsorzio necessario nel lato
passivo tra l'INPS ed il cessionario.
9. I rapporti tra il cessionario e i concessionari della riscossione sono
regolati contrattualmente, con convenzione tipo approvata dall'INPS. Con
tale convenzione sono determinati i compensi da corrispondere al
concessionario e stabilite idonee forme di controllo sull'efficienza dei
concessionari. Il cessionario si obbliga nei confronti dell'INPS a
stipulare con i concessionari convenzioni conformi alla convenzione tipo.
Ai concessionari spettano i compensi ed i rimborsi spese definiti ai sensi
della lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 28 settembre
1998, n. 337.
10. Il concessionario e il cessionario comunicano all'INPS, in via
telematica, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i
Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, i dati
relativi all'andamento delle riscossioni. L'INPS comunica periodicamente
al cessionario gli esiti dei giudizi di cui al comma 8.
11. Il cessionario trattiene le somme riscosse fino alla concorrenza di
lire 8.000 miliardi e dell'eventuale maggiore somma corrisposta a titolo
di prezzo definitivo, nonché degli oneri per il servizio e per la
riscossione. Le somme riscosse in eccedenza a quelle indicate nel periodo
precedente vengono riversate all'INPS secondo le norme stabilite nel
contratto di cessione dei crediti di cui al comma 1.
12. I concessionari rendono all'INPS il conto della gestione ai sensi
dell'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43.
13. L'amministrazione finanziaria effettua nei confronti del
concessionario controlli a campione sull'efficienza della riscossione.
14. Resta fermo il diritto al risarcimento dei danni derivanti all'INPS
dall'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dal cessionario.
15. Il rapporto di gestione dei crediti ceduti dura fino alla data di
cessione di tali crediti alla costituenda società di cui all'articolo 15
avente per oggetto esclusivo i rimborsi dei crediti di imposta e
contributivi.
16. Le cessioni di cui ai commi precedenti sono esenti dall'imposta di
registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta.
17. Con i regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, è disciplinato il versamento dei contributi
previdenziali dovuti in base a dichiarazione unificata sulla base delle
modalità e dei tassi previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
18. L'INPS, al fine di realizzare celermente i propri incassi, può
procedere in ciascun anno, nell'ambito di piani concordati con i Ministeri
vigilanti e attraverso delibere del proprio consiglio di amministrazione,
alla cessione dei crediti di cui al comma 2, secondo periodo.
19. La cessione, al momento del trasferimento del credito, produce la
liberazione del cedente nei confronti del cessionario e non può essere
effettuata per una entità complessiva inferiore all'ammontare dei
contributi.
[omissis]
tratto
da: www.portalino.it/bancalex/index.html
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