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Salvaguardia | 848/50 | ||||||||||
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Legge 848/50 Salvaguardia dell'uomo e libertà fondamentali Legge 154 Trasparenza operazioni bancarie Legge 386 Disciplina degli assegni bancari Legge 235 Cancellazione protesti cambiari Legge 281 Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti |
Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato
a Parigi il 20 marzo 1952 ratificati dall'Italia con Legge 4 agosto 1955, n. 848 I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa; Considerata
la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, proclamata
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948; Considerato
che questa Dichiarazione tende a garantire il riconoscimento e
l'applicazione universale ed effettiva dei diritti che vi sono enunciati; Considerato
che il fine del Consiglio d'Europa é quello di realizzare un'unione più
stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per consentire tale fine é
la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà
fondamentali; Riaffermato
il loro profondo attaccamento a queste libertà fondamentali che
costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il
cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime
politico veramente democratico e, dall'altra, su una concezione comune e
un comune rispetto dei diritti dell'uomo a cui essi si appellano; Risoluti,
in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti
di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto
della libertà e di preminenza di diritto, a prendere le prime misure
adatte ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti enunciati
nella Dichiarazione Universale. Hanno
convenuto quanto segue: ART
1. Le
Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro
giurisdizione i diritti e le libertà definiti al titolo primo della
presente Convenzione. TITOLO
I ART
2. 1.
Il diritto alla vita di ogni persona é protetto dalla legge. Nessuno può
essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una
sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto
sia punito dalla legge con tale pena. 2.
La morte non é considerata inflitta in violazione di questo articolo
quando derivasse da un ricorso alla forza reso assolutamente necessario: a)
per assicurare la difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegale; b)
per eseguire un arresto legale o per impedire l'evasione di una persona
legalmente detenuta; c)
per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una
insurrezione. ART
3. Nessuno
può essere sottoposto a tortura né a pena o trattamento inumani o
degradanti. ART
4. 1.
Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. 2.
Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3.
Non é considerato "lavoro forzato o obbligatorio" nel senso di
questo articolo: a)
ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni
previste dall'art. 5 della presente Convenzione o nel periodo di libertà
condizionata; b)
ogni servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza
nei paesi nei quali l'obiezione di coscienza é riconosciuta legittima, un
altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio; c)
ogni servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la
vita o il benessere della comunità; d)
ogni lavoro o servizio che faccia parte dei normali doveri civici. ART
5. l.
Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può
essere privato della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi
previsti dalla legge: a)
se é detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale
competente; b)
se é in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un
provvedimento legittimamente adottato da un tribunale ovvero per garantire
l'esecuzione di un obbligo imposto dalla legge; c)
se é stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità
giudiziaria competente quando vi sono ragioni plausibili per sospettare
che egli abbia commesso un reato o ci sono motivi fondati per ritenere
necessario di impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo
commesso; d)
se si tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per
sorvegliare la sua educazione, o di sua legale detenzione al fine di
tradurlo dinanzi all'autorità competente; e)
se si tratta della detenzione regolare di una persona per prevenire la
propagazione di una malattia contagiosa, di un alienato, di un
alcoolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo; f)
se si tratta dell'arresto o della detenzione legali di una persona per
impedirle di penetrare irregolarmente nel territorio, o di una persona
contro la quale é in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione.
2.
Ogni persona che venga arrestata deve essere informata al più presto e in
una lingua a lei comprensibile dei motivi dell'arresto e di ogni accusa
elevata a suo carico. 3.
Ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo
1 (c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a
un giudice o un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare
funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine
ragionevole o di essere posta in libertà durante l'istruttoria. La
scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la
comparizione della persona all'udienza. 4.
Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha
diritto di indirizzare un ricorso ad un tribunale affinché esso decida,
entro brevi termini, sulla legalità della sua detenzione e ne ordini la
scarcerazione se la detenzione é illegale. 5.
Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione a una delle
disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione. ART
6. 1.
Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine
ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito
per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi
doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma
l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al
pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della
morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società
democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della
vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente
necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità
potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. 2.
Ogni persona accusata di un reato e presunta innocente sino a quando la
sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. 3
Ogni accusato ha più specialmente diritto a: a)
essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui
comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi
dell'accusa elevata a suo carico; b)
disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua
difesa; c)
difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta
e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito
gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi
della giustizia; d)
interrogare o fare interrogare i testimoni a carico ed ottenere la
convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse
condizioni dei testimoni a carico; e)
farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non
parla la lingua impiegata nell'udienza. ART
7. 1.
Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che al
momento in cui fu commessa non costituisse reato secondo il diritto
interno o secondo il diritto internazionale. Non può del pari essere
inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in
cui il reato é stato commesso. 2.
Il presente articolo non ostacolerà il rinvio a giudizio e la condanna di
una persona colpevole d'una azione o d'una omissione che, al momento in
cui fu commessa, era criminale secondo i principi generali di diritto
riconosciuti dalle nazioni civili. ART
8. 1.
Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,
del suo domicilio e della sua corrispondenza. 2.
Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale
diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in
quanto costituisca una misura che, in una società democratica, é
necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere
economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute
o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. ART
9. 1.
Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di
religione: tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di
credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo
individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato,
mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. 2.
La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può
essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge,
costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la
protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o
per la protezione dei diritti e della libertà altrui. ART
10. l.
Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include
la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare
informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità
pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non
impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le
imprese di radio-diffusione, di cinema o di televisione. 2.
L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può
essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o
sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una
società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità
territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei disordini e dei
reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della
reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di
informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e la imparzialità
del potere giudiziario. ART
11. 1.
Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà
l'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione
di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi. 2.
L'esercizio di questi diritti non può costituire oggetto di altre
restrizioni oltre quelle che, stabilite per legge, costituiscono misure
necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale,
l'ordine pubblico, la difesa dell'ordine e la prevenzione dei disordini e
dei reati, per la protezione della salute o della morale o per la
protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non
vieta che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di questi
diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o delle
amministrazioni dello Stato. ART
12. Uomini
e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia
secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto. ART
13. Ogni
persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente
Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti
a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da
persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. ART
14. Il
godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente
Convenzione deve essere assicurato senza distinzione di alcuna specie,
come di sesso, di razza, di colore, di lingua di religione, di opinione
politica o di altro genere, di ordine nazionale o sociale, di appartenenza
a una minoranza nazionale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
ART
15. l.
In caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della
nazione, ogni Alta Parte Contraente può prendere delle misure in deroga
alle obbligazioni previste nella presente Convenzione nella stretta misura
in cui la situazione lo esiga e a condizione che tali misure non siano in
contraddizione con le altre obbligazioni derivanti dal diritto
internazionale. 2.
La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'art. 2, salvo
che per il caso di decesso risultante da legittimi atti di guerra, e agli
artt. 3, 4 (paragrafo 1) e 7. 3.
Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene
pienamente informato il Segretario Generale del Consiglio d'Europa delle
misure prese e dei motivi che le hanno ispirate. Essa deve parimenti
informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa della data in cui
queste misure hanno cessato d'essere in vigore e le disposizioni della
Convenzione riacquistano piena applicazione. ART
16. Nessuna
delle disposizioni degli artt. 10, 11 e 14 può essere considerata come
vietante alle Alte Parti Contraenti di porre limitazioni all'attività
politica degli stranieri. ART
17. Nessuna
disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come
implicante il diritto per uno Stato, gruppo o individuo di esercitare
un'attività o compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti o
delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi
diritti e a queste libertà limitazioni maggiori di quelle previste in
detta Convenzione. ART
18. Le
limitazioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti
diritti e libertà non possono essere applicate che per lo scopo per il
quale sono state previste. TITOLO
II ART
19. Al
fine d'assicurare il rispetto degli impegni risultanti dalla presente
Convenzione per le Alte Parti Contraenti, é istituita: a)
una Commissione Europea dei i Diritti dell'Uomo, denominata "la
Commissione"; b)
una Corte europea dei Diritti dell'Uomo, denominata "la Corte". ART
20. 1.
La Commissione si compone di un numero di membri eguale a quello delle
Alte Parti Contraenti. La Commissione non può comprendere più di un
cittadino dello stesso Stato. 2.
La Commissione si riunisce in seduta plenaria. Tuttavia essa potrà
istituire nel suo ambito delle Camere, composte ciascuna di almeno sette
membri. Le Camere possono esaminare le domande presentate in applicazione
dell'art. 25 della presente Convenzione che possono essere giudicate
secondo la giurisprudenza stabilita o che non comportano gravi problemi
per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione.
Entro questi limiti e con riserva del paragrafo 5 del presente articolo,
le Camere esercitano tutte le competenze affidate alla Commissione dalla
Convenzione. Il membro della Commissione eletto dall'Alta Parte contraente
contro la quale é stata presentata la domanda ha il diritto di far parte
della Camera investita di detta domanda. 3.
La Commissione può istituire nel suo ambito dei Comitati, ciascuno
composto almeno da tre membri, con il potere di dichiarare all'unanimità
irricevibile o cancellare dal ruolo una domanda presentata in applicazione
dell'art. 25, qualora una simile decisione possa essere presa senza un piu
ampio esame. 4.
Una Camera o un Comitato può, in ogni caso, dichiararsi incompetente in
favore della Commissione Plenaria, che può altresì avocare a sé tutte
le domande affidate ad una Camera o ad un Comitato. 5.
Unicamente la Commissione Plenaria può esercitare le seguenti competenze:
a)
esaminare le domande presentate in applicazione dell'art. 24; b)
investire la Corte in conformità dell'art. 48 a); c)
fissare il regolamento interno in conformità all'art. 36. Protocollo
n.8 (Vienna, 19 Marzo 1985): Art.1 ART
21. l.
I membri della Commissione sono eletti dal Comitato dei Ministri a
maggioranza assoluta dei voti, su una lista di nomi presentata
dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea Consultiva; ogni gruppo di
rappresentanti delle Alte Parti Contraenti all'Assemblea Consultiva
presenta tre candidati, almeno due dei quali devono essere della sua
nazionalità. 2.
Nella misura in cui é applicabile, la stessa procedura é seguita per
completare la Commissione nel caso in cui altri Stati diventino in seguito
Parti della presente Convenzione e per provvedere ai seggi divenuti
vacanti. 3.
I candidati dovranno godere della massima considerazione morale e
possedere i requisiti richiesti per l'esercizio di alte funzioni
giudiziarie o essere persone di riconosciuta competenza nel campo del
diritto interno o internazionale.
Protocollo
n.8 (Vienna, 19 Marzo 1985): Art.2 ART
22. 1.
I membri della Commissione sono eletti per un periodo di sei anni. Essi
sono rieleggibili. Tuttavia, per quanto concerne i membri designati alla
prima elezione, le funzioni di sette membri scadranno al termine di tre
anni. 2.
I membri le cui funzioni devono scadere al termine del periodo iniziale di
tre anni, sono estratti a sorte dal Segretario Generale del Consiglio
d'Europa immediatamente dopo l'espletamento della prima elezione. 3.
Al fine di assicurare nella misura del possibile il rinnovo di una metà
della Commissione ogni tre anni, il Comitato dei Ministri può, prima di
procedere ad ogni ulteriore elezione, decidere che uno o piu mandati dei
membri da eleggere abbiano una durata diversa da quella di sei anni, senza
tuttavia che questa durata possa eccedere nove anni o essere inferiore a
tre anni. 4.
Nel caso in cui sia necessario conferire più mandati, e il Comitato dei
Ministri applichi il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati
avviene mediante estrazione a sorte effettuata dal Segretario Generale del
Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'elezione. 5.
Il membro della Commissione eletto in sostituzione di un membro che non
abbia completato il periodo delle sue funzioni, rimane in carica fino alla
scadenza del periodo di mandato del suo predecessore. 6.
I membri della Commissione restano in funzione fino a che i loro posti non
siano stati ricoperti. Anche successivamente essi continuano a trattare
gli affari di cui sono stati già investiti, sino alla loro conclusione. Protocollo
n.5 (Strasburgo, 20 Gennaio 1966): Artt.2-3 ART
23. I
membri della Commissione partecipano ad essa a titolo personale. Durante
tutto l'esercizio del loro mandato, non possono assumere funzioni
incompatibili con le esigenze di indipendenza, imparzialità e
disponibilità inerenti a detto mandato. Protocollo
n.8 (Vienna, 19 Marzo 1985): Art.2 ART
24. Ogni
Parte Contraente può deferire alla Commissione, attraverso il Segretario
Generale del Consiglio d'Europa, ogni inosservanza delle disposizioni
della presente Convenzione che essa ritenga possa essere imputata ad
un'altra Parte Contraente. ART
25. 1.
La Commissione può essere investita di una domanda indirizzata al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa da ogni persona fisica, ogni
organizzazione non governativa o gruppo di privati, che pretenda d'essere
vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti Contraenti dei
diritti riconosciuti nella presente Convenzione, nel caso in cui l'Alta
Parte Contraente chiamata in causa abbia dichiarato di riconoscere la
competenza della Commissione in tale materia. Le Alte Parti Contraenti che
hanno sottoscritto una tale dichiarazione s'impegnano a non ostacolare in
alcun modo l'effettivo esercizio di tale diritto. 2.
Queste dichiarazioni possono essere fatte anche per un periodo
determinato. 3.
Esse sono depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa
che ne trasmette copia alle Alte Parti Contraenti e ne assicura la
pubblicazione. 4.
La Commissione non eserciterà la competenza che le é attribuita dal
presente articolo che quando almeno sei Alte Parti Contraenti si
troveranno vincolate dalla dichiarazione prevista nei paragrafi
precedenti. ART
26. La
Commissione non può essere adita che dopo l'esaurimento delle vie di
ricorso interne qual'é inteso secondo i principi di diritto
internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a
partire dalla data della decisione interna definitiva. ART
27. 1.
La Commissione non ritiene alcuna domanda avanzata sulla base dell'art. 25
quando: a)
é anonima; b)
é essenzialmente la stessa di una precedentemente esaminata dalla
Commissione o già sottoposta ad un'altra istanza internazionale
d'inchiesta o di regolamentazione e non contiene fatti nuovi. 2.
La Commissione dichiara irricevibile ogni domanda avanzata sulla base
dell'art. 25 quand'essa giudichi tale domanda incompatibile con le
disposizioni della presente Convenzione, manifestamente infondata o
abusiva; 3.
La Commissione respinge ogni domanda che consideri irrricevibile in base
all'art. 26. ART
28. 1.
Nel caso in cui la Commissione accolga la domanda: a)
al fine di stabilire i fatti, procede ad un esame in contraddittorio della
domanda con i rappresentati delle parti e, se del caso, a una inchiesta
per la quale gli Stati interessati forniranno tutte le facilitazioni
necessarie, dopo uno scambio di vedute con la Commissione; b)
nel contempo essa si mette a disposizione degli interessati al fine di
pervenire ad una composizione amichevole della controversia sulla base del
rispetto dei Diritti dell'Uomo quali li riconosce la presente Convenzione.
2.
Se si perviene ad una composizione amichevole, la Commissione redige un
rapporto che viene trasmesso agli Stati interessati, al Comitato dei
Ministri ed al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, per la
pubblicazione. Tale rapporto si limita ad una breve esposizione dei fatti
e della soluzione adottata. Protocollo
n.8 (Vienna, 19 Marzo 1985): Art.4 ART
29. Dopo
aver accolto un ricorso presentato in applicazione dell'art. 25, la
Commissione può tuttavia decidere a maggioranza dei due terzi dei suoi
membri di respingerlo se, nel corso dell'esame, essa constati l'esistenza
di uno dei motivi di irricevibilità previsti all'art. 27. In tal caso, la
decisione é comunicata alle parti.
Protocollo
n.3 (Strasburgo, 6 Maggio 1963): Artt. 1 e 2. Protocollo
n.8 (Vienna, 19 Marzo 1985): Art.5 ART
30. 1.
La Commissione può decidere, in qualunque momento della procedura, di
cancellare una domanda dal ruolo qualora le circostanze portino alla
seguente conclusione: a)
il ricorrente non intende mantenere il ricorso, o b)
la controversia e stata risolta, o c)
il proseguimento dell'esame del ricorso non é giustificato da nessun
altro motivo, di cui la Commissione constati esistenza. La Commissione
prosegue tuttavia l'esame della domanda qualora il rispetto dei Diritti
dell'Uomo garantiti dalla Convenzione lo esiga. 2.
Se la Commissione decide di cancellare un ricorso dal ruolo, dopo essersi
dichiarata competente, redige un rapporto nel quale espone i fatti e le
decisioni motivate della cancellazione della domanda dal ruolo. Il
rapporto viene trasmesso alle parti nonché, per conoscenza, al Comitato
dei Ministri. La Commissione può pubblicarlo. 3.
La Commissione può decidere la nuova iscrizione al ruolo di un ricorso
qualora ritenga che le circostanze lo giustifichino. Protocollo
n.3 (Strasburgo, 6 Maggio 1963): Artt. 2. Protocollo
n.8 (Vienna, 19 Marzo 1985): Art.6. ART
31. 1.
Se l'esame del ricorso non si esaurisce in applicazione degli artt. 28
(par. 2), 29 o 30, la Commissione redige un rapporto nel quale constata i
fatti e formula un parere per sapere se i fatti constatati rivelano, da
parte dello Stato interessato, una violazione degli obblighi impostigli
dalla Convenzione. In questo rapporto i membri della Commissione possono
esprimere le loro opinioni individuali. 2.
Il rapporto é trasmesso al Comitato dei Ministri. Esso é anche
comunicato agli Stati interessati, e, qualora riguardi un ricorso
presentato in attuazione dell'articolo 25, al richiedente. Gli Stati
interessati ed il richiedente non hanno facoltà di pubblicarlo. 3.
Trasmettendo il rapporto al Comitato dei Ministri, la Commissione può
formulare le proposte che essa giudica opportune. Protocollo
n.8 (Strasburgo, 6 Maggio 1963): Art7. Protocollo
n.9 (Roma, 6 Novembre 1990): Art.2. ART
32. 1.
Se, entro un periodo di tre mesi a partire dalla trasmissione del rapporto
della Commissione al Comitato dei Ministri, la controversia non é
deferita alla Corte in applicazione dell'art. 48 della presente
Convenzione il Comitato dei Ministri prende, con una deliberazione a
maggioranza [...] dei rappresentanti aventi diritto di partecipare al
Comitato, una decisione sulla questione se si sia avuta o meno una
violazione della Convenzione. 2.
In caso affermativo, il Comitato dei Ministri fissa un periodo entro il
quale l'Alta Parte Contraente interessata deve prendere le misure che la
decisione del Comitato dei Ministri comporta. 3.
Se l'Alta Parte Contraente interessata non ha adottato misure
soddisfacenti nel periodo stabilito, il Comitato dei Ministri dà alla sua
decisione iniziale, con la maggioranza sopra prevista al paragrafo 1, il
seguito che esso comporta e pubblica il rapporto. 4.
Le Alte Parti Contraenti si impegnano a considerare come obbligatoria nei
loro confronti ogni decisione che il Comitato dei Ministri può prendere
in applicazione dei precedenti paragrafi. Protocollo
n.10 (Strasburgo, 25 Marzo 1992): Art 1. ART
33. La
Commissione si riunisce a porte chiuse. ART
34. Fatte
salve le disposizioni degli artt. 20 (par. 3) e 29, le decisioni della Commissione sono prese a
maggioranza dei membri presenti e votanti. [...] Protocollo
n.3 (Strasburgo, 6 Maggio 1963): Art3. Protocollo
n.8 (Vienna, 19 Marzo 1985): Art.8. ART
35. La
Commissione si riunisce quando le circostanze l'esigono. Essa é convocata
dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. ART
36. La
Commissione stabilisce il proprio regolamento interno. ART
37. Il
segretariato della Commissione é assicurato dal Segretario Generale del
Consiglio d'Europa. TITOLO
IV ART
38. La
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si compone di un numero di giudici
eguaIe a quello dei membri del Consiglio d'Europa. Essa non può
comprendere piu di un cittadino di uno stesso Stato. ART
39. l.
I membri della Corte sono eletti dall'Assemblea Consultiva a maggioranza
dei voti espressi su una lista di persone presentata dai Membri del
Consiglio d'Europa; ciascuno dei Membri deve presentare tre candidati, due
almeno dei quali suoi cittadini. 2.
Nella misura in cui é applicabile, la stessa procedura é seguita per
completare la Corte in caso di ammissione di nuovi membri al Consiglio
d'Europa e per coprire i seggi rimasti vacanti. 3.
I candidati dovranno godere della più alta considerazione morale e
possedere i requisiti richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni
giudiziarie o essere dei giureconsulti di riconosciuta competenza. ART
40. l.
I membri della Corte sono eletti per un periodo di nove anni. Essi sono
rieleggibili. Tuttavia, per ciò che concerne i membri designati con la
prima elezione, le funzioni di quattro di essi scadranno al termine dei
tre anni, quelle di quattro altri membri dopo sei anni. 2.
I membri le cui funzioni devono scadere al termine dei periodi iniziali di
tre e sei anni sono estratti a sorte dal Segretario Generale del Consiglio
d'Europa immediatamente dopo l'espletamento della prima elezione. 3.
Al fine di assicurare nella misura del possibile il rinnovo di un terzo
della Corte ogni tre anni, l'Assemblea Consultiva può, prima di procedere
ad ogni ulteriore elezione, decidere che uno o più mandati dei membri da
eleggere abbiano una durata diversa da quella di nove anni, senza tuttavia
che questa possa eccedere dodici anni o essere inferiore a sei anni. 4.
Nel caso in cui sia necessario conferire più mandati e l'Assemblea
Consultiva applichi il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati
avviene mediante estrazione a sorte effettuata dal Segretario Generale del
Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'elezione. 5.
Il membro della Corte eletto in sostituzione d'un membro che non abbia
completato il periodo delle sue funzioni, rimane in carica fino alla
scadenza del periodo di mandato del suo predecessore. 6.
I membri della Corte restano in funzione fino a che i loro posti siano
stati ricoperti. Anche successivamente essi continuano a trattare gli
affari di cui sono ma investiti, fino alla loro conclusione. 7.
I membri della Corte partecipano alla Corte a titolo individuale. Durante
l'esercizio del loro mandato, non possono assumere funzioni incompatibili
con le esigenze di indipendenza, imparzialità e disponibilità inerenti a
detto mandato. Protocollo
n.5 (Strasburgo, 20 Gennaio 1966): Artt. 3-4. Protocollo
n.8 (Vienna, 19 Marzo 1985): Art.9. ART
41. La
Corte elegge il suo Presidente e uno o due Vice Presidenti per una durata
di tre anni. Essi sono rieleggibili. Protocollo
n.8 (Vienna, 19 Marzo 1985): Art.10. ART
42. I
membri della Corte ricevono un'indennità per ogni giorno di funzioni, il
cui ammontare sarà determinato dal Comitato dei Ministri. ART
43. Per
la trattazione di ogni affare che le viene sottoposto, la Corte si
costituisce in una Camera composta di nove giudici. Ne fanno parte
d'ufficio il giudice della nazionalità di ogni Stato interessato o, se un
tale giudice manchi, una persona scelta dallo Stato per parteciparvi come
giudice; i nomi degli altri giudici sono estratti a sorte dal Presidente,
prima dell'inizio dell'esame dell'affare. Protocollo
n.8 (Vienna, 19 Marzo 1985): Art.11. ART
44. Solo
le Alte Parti Contraenti, la Commissione, nonché la persona fisica,
l'organizzazione non governativa ovvero il gruppo di privati che ha
presentato ricorso in applicazione dell'articolo 25 hanno qualità per
presentarsi dinanzi alla Corte.
Protocollo
n.9 (Roma, 6 Novembre 1990): Art.3. ART
45. La
competenza della Corte si estende a tutti gli affari concernenti
l'interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione che le
siano sottoposte, nelle condizioni previste dall'articolo 48. Protocollo
n.9 (Roma, 6 Novembre 1990): Art.4. ART
46. 1.
Ogni Alta Parte Contraente può, in qualsiasi momento, dichiarare di
riconoscere come obbligatoria di pieno diritto, e senza convenzione
speciale, la giurisdizione della Corte su tutti gli affari concernenti
l'interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione. 2.
Le dichiarazioni di cui sopra possono essere fatte incondizionata- mente
oppure sotto condizione di reciprocità da parte di più Alte Parti
Contraenti o di determinate Alte Parti Contraenti o per un periodo
determinata. 3.
Tali dichiarazioni saranno depositate presso il Segretario Generale del
Consiglio d'Europa che ne trasmetterà copia alle Alte Parti Contraenti. ART
47. La
Corte non può essere investita di un affare che dopo la constatazione,
fatta dalla Commissione, del fallimento della composizione amichevole ed
entro il periodo i tre mesi previsto dall'art. 32. ART
48. 1.
A condizione che l'Alta Parte Contraente interessata, se non é che una, o
le Alte Parti Contraenti interessate, se sono più d'una, siano soggette
alla giurisdizione obbligatoria della Corte o, in mancanza di ciò, con il
consenso o l'accordo dell'Alta Parte Contraente interessata, se non é che
una, o delle Alte Parti Contraenti interessate, se sono più d'una, la
Corte può essere adita: a)
dalla Commissione; b)
da un'Alta Parte Contraente di cui la parte lesa é cittadino; c)
da un'Alta Parte Contraente che ha fatto ricorso alla Commissione; d)
da una Alta Parte Contraente chiamata in causa; e)
dalla persona fisica, organizzazione non governativa o gruppo di privati
che ha adito la Commissione. 2.
Se la Corte e adita solo in base al capoverso e) del paragrafo 1, il caso
e innanzitutto sottoposto ad un comitato composto da tre membri della
Corte. Ne farà parte d'ufficio il giudice eletto a titolo dell'Alta Parte
Contraente contro la quale si é fatto ricorso, o, se un tale giudice
manchi, una persona scelta da tale Alta Parte Contraente per parteciparvi
come giudice. Se il ricorso é stato presentato contro più Alte Parti
Contraenti, il numero dei membri del Comitato sarà incrementato di
conseguenza. 3.
Qualora il caso non presenti alcun aspetto particolarmente grave relativo
all'interpolazione o all'applicazione della Convenzione e se un suo esame
da parte della Corte non e giustificato sotto altri aspetti, il comitato
può decidere all'unanimità che esso non sarà esaminato dalla Corte. In
tal caso, il Comitato dei Ministri decide, alle condizioni previste
dall'articolo 32, se vi é stata o meno violazione della Convenzione.
Protocollo
n.9 (Roma, 6 Novembre 1990): Art.5. ART
49. In
caso di contestazione sulla questione della propria competenza, la Corte
decide. ART
50. Se
la decisione della Corte dichiara che una decisione presa o una misura
ordinata da una autorità giudiziaria o da ogni altra autorità di una
Parte Contraente si trova interamente o parzialmente in contrasto con
obbligazioni che derivano dalla presente Convenzione, e se il diritto
interno di detta Parte non permette che in modo incompleto di eliminare le
conseguenze di tale decisione o di tale misura, la decisione della Corte
accorda, quando é il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa. ART
51. 1.
La decisione della Corte espone i motivi sui quali é fondata. 2.
Se la decisione non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei
giudici, ogni giudice avrà il diritto di unirvi la sua opinione
individuale. ART
52. La
decisione della Corte é definitiva. ART
53. Le
Alte Parti Contraenti si impegnano a conformarsi alle decisioni della
Corte nelle controversie nelle quali sono parti. ART
54. La
decisione della Corte e trasmessa al Comitato dei Ministri che ne
sorveglia l'esecuzione. ART
55. La
Corte stabilisce il suo regolamento e fissa la sua procedura. ART
56. 1.
La prima elezione dei membri della Corte avrà luogo dopo che le
dichiarazioni delle Alte Parti Contraenti previste dall'art. 46 avranno
raggiunto il numero di otto. 2.
La Corte non potrà essere adita prima di tale elezione. TITOLO
V ART
57. Ogni
Alta Parte Contraente, su domanda del Segretario Generale del Consiglio
d'Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio
diritto interno assicura la effettiva applicazione di tutte le
disposizioni della presente Convenzione. ART
58. Le
spese della Commissione e della Corte sono a carico del Consiglio
d'Europa. ART
59. I
membri della Commissione e della Corte godono, durante l'esercizio delle
loro funzioni, dei privilegi e delle immunità previsti all'art. 40 dello
Statuto del Consiglio d'Europa e negli Accordi conclusi in virtù di tale
articolo. ART
60. Nessuna
delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata
come recante pregiudizio o limitazione ai diritti dell'uomo e alle libertà
fondamentali che possano essere riconosciuti in base a leggi di qualunque
Stato Contraente o da altri accordi internazionali di cui tale Stato sia
parte. ART
61. Nessuna
disposizione della presente Convenzione porta pregiudizio ai poteri
conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d'Europa. ART
62. Le
Alte Parti Contraenti rinunziano reciprocamente, salvo compromesso
speciale, a prevalersi dei trattati, convenzioni o dichiarazioni fra di
loro esistenti, in vista di sottomettere, per via di ricorso, una
controversia nata dall'interpretazione o dall'applicazione della presente
Convenzione ad una procedura di regolamento diversa da quelle previste da
detta Convenzione. ART
61. 1.
Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo,
può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del
Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione troverà applicazione in
tutti i territori o in determinati territori di cui assicura le relazioni
internazionali. 2.
La Convenzione si applicherà al territorio o ai territori designati nella
notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il
Segretario Generale del Consiglio d'Europa avrà ricevuto tale notifica. 3.
In detti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno
applicate tenendo conto delle necessità locali. 4.
Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conforme al primo para- grafo di
questo articolo può, in ogni momento, dichiarare relativamente a uno o a
più territori previsti in tale dichiarazione che accetta la competenza
della Commissione a conoscere dei ricorsi di persone fisiche, di
organizzazioni non governative, o di gruppi di privati in conformità
all'art. 25 della presente Convenzione. ART
64. l.
Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del
deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva
riguardo ad una particolare disposizione della Convenzione, nella misura
in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia
conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono
autorizzate in base al presente articolo. 2.
Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta un breve
esposto della legge in questione. ART
65. 1.
Un'Alta Parte Contraente non può denunciare la presente Convenzione che
dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data d'entrata in vigore
della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi
mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio
d'Europa, che ne informa le Alte Parti Contraenti. 2.
Tale denuncia non può avere l'effetto di svincolare l'Alta Parte
Contraente interessata dalle obbligazioni contenute nella presente
Convenzione in ciò che concerne qualunque fatto che, potendo costituire
una violazione di queste obbligazioni, fosse stato compiuto da essa
anteriormente alla data in cui la denuncia produce il suo effetto. 3.
Con la medesima riserva cessa d'esser Parte della presente Convenzione
ogni Parte Contraente che cessi di essere membro del Consiglio d'Europa. 4.
La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei
precedenti paragrafi relativamente a ogni territorio nel quale sia stata
dichiarata applicabile in base all'art. 63. ART
66. 1.
La presente Convenzione é aperta alla firma dei Membri del Consiglio
d'Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il
Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2.
La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci
strumenti di ratifica. 3.
Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione
entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica. 4.
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti i
membri del Consiglio d'Europa l'entrata in vigore della Convenzione, i
nomi delle Alte Parti Contraenti che l'avranno ratificata, come anche il
deposito di ogni altro strumento di ratifica che si sia avuto
successivamente. ***
PROTOCOLLO
ADDIZIONALE (PARIGI, 20 MARZO 1952). I
Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa, risoluti a prendere le
misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti e
libertà oltre quelli che figurano già nel Titolo I della Convenzione di
salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata
a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito, denominata "La
Convenzione"), hanno convenuto che: ART
1. Ogni
persona fisica o morale ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può
essere privato della sua proprietà salvo che per causa di utilità
pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali
del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano
pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi
giudicate necessarie per regolare l'uso dei beni in modo conforme
all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di
altre contribuzioni o delle ammende. ART
2. Il
diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato,
nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e
dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare
tale educazione e tale insegnamento in modo conforme alle loro convinzioni
religiose e filosofiche. ART
3. Le
Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli
ragionevoli, elezioni libere a scrutinio segreto in condizioni tali da
assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del
corpo legislativo. ART
4. Ogni
Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del
presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può comunicare al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione indicante la
misura in cui si impegna a che le disposizioni del presente Protocollo si
applichino a quei territori che sono designati in detta dichiarazione e di
cui assicura le relazioni internazionali. Ogni Alta Parte Contraente che
ha comunicato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può,
di volta in volta, comunicare una nuova dichiarazione che modifichi i
termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all'applicazione
delle disposizioni del presente Protocollo su un determinato territorio.
Una dichiarazione fatta conformemente al presente articolo sarà
considerata come se fosse stata fatta in conformità al paragrafo 1
dell'art. 63 della Convenzione. ART
5. Le
Alte Parti Contraenti considerano gli artt. 1, 2, 3 e 4 di questo
Protocollo come articoli aggiuntivi alla Convenzione e tutte le
disposizioni della Convenzione si applicheranno in conseguenza. ART
6. Il
presente Protocollo é aperto alla firma dei Membri del Consiglio
d'Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato
contemporanea- mente alla Convenzione o dopo la ratifica di essa. Esso
entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica. Per
ogni firmatario che lo ratificherà in seguito, il Protocollo entrerà in
vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica. Gli
strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del
Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i Membri i nomi di quelli che
l'avranno ratificato. |
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