Modalità
Pagamento del prezzo della cessione e pagamento dei titoli
Approfondimento
Il pagamento del prezzo della cessione avviene mediante il ricavo che deriva dal collocamento dei titoli emessi incorporanti i crediti ceduti; il pagamento dei titoli avviene, invece, mediante il ricavato che deriva dal pagamento effettuato dalla massa dei debitori ceduti (vale a dire, il ricavato dell'attività di riscossione al netto delle commissioni dovute per quest'operazione).
In sostanza, il ricavato del collocamento sul mercato dei titoli emessi sarà utilizzato per il pagamento del prezzo della cessione, mentre il rimborso ed il pagamento del capitale e degli interessi convenzionali incorporati nei titoli, verrà garantito dall'ammontare dei crediti ceduti.
L'efficacia della cessione è prevista dall'art. 4 della legge 130 il quale rinvia puntualmente all'art. 58 commi 2, 3, 4 del T.U.B, pertanto:
- la cessione è opponibile nei confronti dei debitori ceduti con la semplice pubblicazione sulla G.U.;
- le garanzie che assistono il credito conservano la validità ed il grado a favore del cessionario senza alcuna formalità ulteriore (non si applica, ad es., l'art. 2843 c.c.);
- la pubblicazione sulla G.U. produce gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.





