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ASSEGNO CIRCOLARE =
CONTANTI. MITO O REALTA’?
(a cura dell'Avv. Luca Gioia - Verona)
Si tratta di denaro contante ma…più
facile a dirsi che a farsi.
La cultura bancaria diffusa che c’è in
ognuno di noi ci porta a considerare l’assegno circolare come una realtà
ben diversa rispetto al “cugino” bancario, considerando il primo,
contrariamente al secondo, alla stregua di denaro contante. E
stranamente questa volta la cultura dell’ ”uomo della strada” è più
vicina alla Legge di quanto non sia, invece, quella delle istituzioni
delle quali siamo, o meglio eravamo abituati a fidarci, vale a dire le
banche.
A quanti è accaduto di recarsi in banca
muniti di assegno circolare per ottenerne il pagamento, magari
necessitando di liquidità immediata, e vedersi opporre un netto quanto
immotivato rifiuto?
Le scuse, perché spesso di questo si
tratta, ovvero di giustificazioni prive di fondamento, sono le più
disparate: impossibilità di pagare a persona sconosciuta alla banca,
necessità di effettuare controlli sulla disponibilità di liquidi,
politica della banca che non prevede pagamenti di assegni a non clienti,
ecc.
La normale conclusione di incontri di
questo genere è, soprattutto per assegni di importi rilevanti,
l’apertura forzata di un conto corrente, a spese del malcapitato
cittadino, presso l’istituto di credito emittente l’assegno, spesso
unica via per ottenerne il pagamento.
Tale prassi , tuttavia, è illegittima e
contraria alle norme legislative in materia.
Per meglio comprendere l’arbitrarietà di
un siffatto comportamento pare opportuno un breve excursus sulla
disciplina normativa dell’assegno, operando una parallela distinzione
fra assegno bancario e circolare.
- Assegno Bancario: come può facilmente evincersi dalla
semplice lettura del titolo, l’assegno bancario consiste in un ordine,
di colui che emette l’assegno, traente, nei confronti della Banca dove
risulta aperto il Conto Corrente di riferimento dell’assegno, trattario,
di pagare una determinata somma alla persona indicata nel titolo,
beneficiario, a presentazione dello stesso.
- Assegno Circolare: l’assegno circolare, invece, consiste
in un impegno espresso, da parte della Banca stessa in prima persona, di
pagare a vista, alla persona specificata nel titolo, la somma indicata
sullo stesso.
Quale, quindi, la differenza pratica fra
i due titoli di credito?
La differenza fondamentale fra assegno
bancario e circolare, rilevante ai nostri fini, è che, mentre per quanto
riguarda il primo la banca riceve un ordine dell’intestatario del carnet
assegni, ovvero del traente, di pagare una determinata somma, che
potrebbe anche non essere presente sul conto corrente interessato,
relativamente al secondo, invece, è la banca stessa che si è impegnata,
al momento dell’emissione dell’assegno, a pagare la data somma, a vista,
alla persona portatrice del titolo, beneficiaria.
Se nel primo caso, quindi, ci può essere
il rischio di insolvenza da parte dell’emittente dell’assegno, per via
di un conto corrente privo di sufficiente provvista, nel secondo caso
ciò non può avvenire, poichè la somma è stata precedentemente
accantonata e messa a disposizione per il pagamento dalla banca stessa,
che si è impegnata in prima persona per il saldo.
Non è poi così sbagliato, quindi,
equiparare idealmente l’assegno circolare al denaro contante, ciò perché
la tal somma, incorporata nel titolo, è effettivamente sicuramente
presente e detenuta dall’istituto emittente l’assegno, pronta per essere
consegnata a presentazione dell’assegno circolare, previa
identificazione certa del portatore intestatario.
Verrà da chiedersi, allora, per quale
motivo assegni circolari, soprattutto di una certa consistenza, non
vengono praticamente mai pagati a vista al beneficiario (a meno che
questi non sia cliente della banca emittente)?
Purtroppo questa è una prassi consolidata
comune a diverse banche italiane che per svariati motivi, spesso
preordinati ad una precisa politica commerciale, rifiutano puntualmente
di onorare i propri doveri, imponendo frequentemente al possessore
dell’assegno circolare addirittura l’apertura di un conto corrente
presso l’istituto di credito per poterlo incassare.
Questo, tuttavia, è un comportamento
contrario alla legge e, conseguentemente, da qualificarsi illegittimo.
Dell’assegno circolare si occupa il R.D.
1736 del 1933 stabilendo testualmente, all’art. 82, che l'assegno
circolare è un titolo di credito all'ordine emesso da un istituto di
credito a ciò autorizzato dall'autorità competente, per somme che siano
presso di esso disponibili al momento dell'emissione, e pagabile a vista
presso tutti i recapiti comunque indicati dall'emittente.
La legge stessa, quindi, espressamente
prevede che la somma incorporata nell’assegno circolare deve essere
disponibile al momento dell’emissione e pagabile a vista.
Purtroppo, però, il cittadino, per far
valere i propri lesi diritti, dovrebbe adire le vie giudiziali, con
conseguenti aggravi di spesa e lungaggini sproporzionate.
Non è certo un segreto che gli avvocati
costino e i processi siano spesso lunghi e incerti.
Lo sanno i cittadini consumatori e lo
sanno anche quelle istituzioni bancarie che attuano comportamenti
siffatti, che ne approfittano, ben sapendo che nessuno affronterà un
tortuoso e costoso cammino, seppur per far valere un legittimo diritto,
quando tutto ciò potrebbe essere evitato sottostando ad aperture forzate
di conto corrente e/o rinuncia a ad interessi sulla somma.
La parola ricatto non è certamente la più
corretta, ma è la prima che giunge alla mente.
Invero esiste un’altra via per tutelare
il proprio diritto a vedersi pagato un assegno circolare, e viene
indicata dalla normativa succitata di cui al R.D. 1736/1933, in base al
combinato disposto degli artt. 82, 83, 84, 86, che, equiparando
l’assegno circolare a quello bancario e alla cambiale, prevede la
possibilità di elevare protesto nei confronti di chi, legittimamente
richiesto, rifiuti illegittimamente il pagamento.
Attenzione, non è solo teoria, questo è
già successo ad un primario Istituto di Credito Italiano e dovrà
necessariamente accadere ancora, per vedere finalmente realizzati i
diritti negati.
Vi riporto a tal proposito un’altra
analoga esperienza.
Recentemente un cittadino, munito di
assegno circolare del valore di € 10.000,00, si recava presso la filiale
emittente, chiedendone l’immediato pagamento. Poiché non nuovo a vicende
di tal genere, il cittadino era munito di ben tre documenti di identità:
patente di guida, passaporto e carta di identità.
Inspiegabilmente, tuttavia, il portatore
dell’assegno si vedeva opporre dal direttore della filiale un secco
rifiuto, con la giustificazione che pagamenti di tale entità venivano
disposti unicamente in favore di persone conosciute e comunque di
clienti della filiale, pertanto l’unica via per ottenere quanto dovuto
sarebbe stata divenire uno di loro aprendo un conto corrente,
sostenendone, ovviamente, i relativi costi di apertura e chiusura,
oppure rivolgersi alla propria banca per ottenerne la negoziazione, vale
a dire depositarlo sul conto e dare mandato alla banca per incassarlo,
con conseguente perdita della possibilità di ottenere immediata
liquidità.
Comprensibilmente infastidito, il
cittadino, ancora presso la filiale bancaria, chiamava le forze
dell’ordine affinchè esse accertassero la sua identità e ponessero
rimedio alla situazione di stallo venutasi a creare. Tuttavia, neppure a
seguito di identificazione da parte degli agenti intervenuti il
direttore della filiale acconsentiva al cambio dell’assegno.
Consultatosi con un legale, al cittadino
si consigliava di recarsi presso la stessa filiale accompagnato da un
notaio che, accertato il rifiuto della banca di provvedere al pagamento
richiesto, elevasse nei confronti di essa il conseguente protesto,
iscrivendo l’istituto di credito nell’apposito pubblico registro dei
protesti, con tutte le gravi conseguenze del caso.
Così ha fatto e, differentemente dal caso
più popolare di Mantova, la mera presenza del notaio e la minaccia di
far valere il proprio diritto fino in fondo, sono stati argomenti più
che sufficienti per convincere il direttore della filiale ad effettuare
il pagamento dovuto.
È ben vero che spesso ci si piega a
biechi soprusi pur di limitare i danni, ma questo è l’esempio lampante
che i propri diritti vanno fatti valere a testa alta e senza esitazioni,
consci, anche, di essere dei pionieri che aprono la strada a cittadini
meno consapevoli della realtà giuridica vigente, verso la realizzazione
dei legittimi diritti di ognuno.
LA LEGGE E’ UGUALE PER TUTTI, ma sta a
ciascuno di noi insistere per la sua uniforme applicazione.
Sperando che tale vicenda possa servire
da esempio per chi venga a trovarsi in situazioni analoghe, e con
l’ulteriore auspicio di aver instillato una goccia di senso di giustizia
in qualche spirito sopito, saluto cordialmente tutti Voi.
Luca Gioia
Avvocato in Verona
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